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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2003, n. 52-10360

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Proroga, revoca e nuova istituzione di ACS nel territorio di competenza del CA TO 1

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la proroga, limitatamente alla stagione venatoria 2003/2004, delle ACS “Randulire”, “Vergia” e “Rif” la cui istituzione è stata autorizzata con D.G.R. n. 60-6722 del 22.7.2002 nonché l’istituzione dell’ ACS “Bauciusa”, di ha 280, in comune di Prali. La fruizione delle ACS anzidette avverrà nel rispetto delle disposizioni regolamentari approvate dal Comitato di gestione in sede di istituzione delle ACS autorizzate con D.G.R. n. 9-777 del 4.12.2000. Nelle ACS in questione sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. Tali ACS sono istituite per garantire una maggior tutela delle specie presenti nelle stesse (lepre e tipica fauna alpina), consentendo il solo prelievo selettivo degli ungulati, fata eccezione per il Cervo in Val Germanasca, ed interventi straordinari di controllo a specie quali Volpe, Corvidi e Cinghiale;

- di revocare le ACS “Bovile” e “Costanera”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)