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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2003, n. 47-10355

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di aree a caccia specifica nel territorio di competenza del CA CN 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 2 - Valle Varaita ad istituire, limitatamente alle stagioni venatorie 2003/2004 e 2004/2005, le aree a caccia specifica di seguito indicate:

- ACS “Traversagn”, di ha 602,385, da costituirsi nel territorio venabile del Comune di Bellino;

- ACS “Sustra-Agnello”, ubicata in comune di Pontechianale, e ACS “Orgiera-Ciampagno”, nei comuni di Sampeyre e Casteldelfino, rispettivamente di ha 1.040,084 ed ha 949,138.

Il perimetro dell’ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nell’ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione, parte integrante del presente provvedimento, ed è rivolta esclusivamente alle specie camoscio (Rupicapra rupicapra) e capriolo (Capreolus capreolus) nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. L’organismo di gestione si prefigge di consentire la caccia al Camoscio ed al Capriolo in modo efficace ed omogeneo, evitando l’eccessiva concentrazione di cacciatori e facilitando, inoltre, il completamento del piano di tiro. Le ACS sono, inoltre, finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)