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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 95-10261

Rimborsi delle spese sanitarie e di soggiorno sostenute dai disabili gravi e dagli accompagnatori che si recano presso il Centro “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano” di Fauglia (Pisa)

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989 “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso i Centri di Altissima Specializzazione”;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;

Tenuto conto che alcuni pazienti disabili gravi che utilizzano il “Metodo DOMAN” per la rieducazione motoria e lo sviluppo psicofisico, autorizzati ai sensi del D.M. 3/11/1989 dai Centri di Riferimento Regionali si rivolgono alla Struttura “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano” di Philadelphia (U.S.A.) che dispone di una Struttura Europea con sede in Fauglia (Pisa) e che i costi sostenuti dal S.S.N. per il rimborso delle spese ai cittadini che utilizzano la struttura di Philadelphia sono economicamente più rilevanti rispetto a quelli che si sosterrebbero, nel caso in cui i cittadini proseguissero le cure nel Centro di Fauglia;

Valutata, pertanto, l’opportunità di favorire i cittadini che chiedono di recarsi presso la Struttura Europea che ha sede a Fauglia (Pisa), autorizzando le AA.SS.LL. ad ammettere a rimborso le spese relative alle prestazioni di pratica riabilitativa denominata “Metodo DOMAN” e le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli interessati, evitando così al S.S.N. un onere economico superiore ed alle famiglie il disagio di affrontare gravosi viaggi negli Stati Uniti. Per il rimborso dovrà essere presentata all’A.S.L. competente congrua documentazione di spesa;

Preso atto che la presenza dei due genitori dell’assistito (o chi per essi autorizzati) non è finalizzata al solo accompagnamento, ma è un esigenza richiesta dalla particolare tecnica terapeutica del metodo in argomento in quanto il coinvolgimento attivo dei genitori costituisce parte essenziale nel programma di rieducazione motoria e di sviluppo psicofisico dei cerebrolesi;

Ritenuto pertanto necessario riconoscere un rimborso come contributo per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli accompagnatori degli assistiti, previa presentazione di congrua documentazione di spesa all’A.S.L. competente

Tutto ciò premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale, di deliberare in merito.

La Giunta Regionale,

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 989;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

unanime,

delibera

di ammettere al rimborso delle spese sostenute i cittadini residenti in Piemonte che, già autorizzati ai sensi del D.M. 3/11/1989 a recarsi presso il Centro degli “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano” di Philadelphia (U.S.A.), si recano presso l’Associazione “Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano Europa”, con sede in Fauglia (Pisa) per il proseguimento delle cure;

di riconoscere quali spese sostenute dall’assistito e rimborsabili dall’Azienda Sanitaria Locale di competenza gli oneri economici relativi alle prestazioni di pratica riabilitativa denominata “metodo DOMAN” e le spese di viaggio e soggiorno così come più sotto definite per gli accompagnatori. Per il rimborso gli interessati dovranno presentare all’A.S.L. competente congrua documentazione di spesa;

di disporre inoltre un rimborso forfetario giornaliero (anche anticipato su richiesta degli interessati) di Euro 50,00, quale contributo per le spese di viaggio e di soggiorno, a favore di ogni accompagnatore (per un massimo di due accompagnatori per disabile), purché preventivamente autorizzato/i dal Centro Regionale di Riferimento. Per il rimborso gli interessati dovranno presentare all’A.S.L. competente congrua documentazione di spesa;

di stabilire che per i soggetti che si recano al Centro di Fauglia valgono le condizioni di trasferimento dettate dall’art. 5 del D.P.C.M. 1° dicembre 2000;

di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dai rimborsi effettuati dovrà essere garantita nell’ambito delle quote di finanziamento assegnate ad ogni singola Azienda Sanitaria Locale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 65 dello Statuto e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)