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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 84-10250

Integrazione D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001 “misure applicative del Regolamento CE n. 1493/99 e del Regolamento CE n. 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- Di inserire all’articolo 23 dell’allegato alla D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001 il seguente comma:

La Regione può limitare, in particolari casi, l’utilizzo del diritto di reimpianto al fine di tutelare le produzioni di pregio, le zone montane o particolari situazioni in cui la vite rappresenta uno degli elementi caratterizzanti il paesaggio od assume un alto valore per il recupero ambientale e/o la difesa del territorio; inoltre la Regione può limitare l’utilizzo del diritto di reimpianto al fine di contenere le produzioni di V.Q.P.R.D. che stiano attraversando congiunture di mercato non favorevoli o quando s’intenda diminuire il peso della viticoltura in zone che si stanno orientando verso la monocultura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)