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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del settore Pianificazione Territoriale n. 32753 del 28.7.2003

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di riconoscere, entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Francesco Manachino, subentrante ai diritti di derivazione d’acqua del Marchese Carlo Solaroli di Briona e della Ditta Versaldi, il diritto all’uso dell’utenza di cui alla domanda di riconoscimento n. 750 in data 31.3.1926 presentata dallo stesso Marchese Carlo Solaroli di Briona e dalla Ditta Versaldi, per derivare acqua ad uso irriguo dal Torrente Rovasenda per un quantitativo di acqua prelevata di 0,60 moduli medi e 0,75 moduli massimi atta ad irrigare 34.32.10 ettari ubicati nel Comune di Villarboit, con restituzione delle acque così utilizzate, mediante una rete di colatori nello stesso Torrente Rovasenda in Comune di Villarboit, dando atto che il detto riconoscimento ha durata e quindi valore giuridico, ai sensi dei disposti di legge, fino al 31.1.1997.

2) Di accogliere l’istanza in data 9.6.1997 del Sig. Francesco Manachino di Villarboit (VC) e pertanto di rinnovare in capo al medesimo il predetto riconoscimento di diritto, salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data dell’1/2/1997 giorno successivo alla scadenza della proroga di cui alla L.R. 38/89, prendendo atto che, in caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicheranno le disposizioni di cui all’Allegato E del Regolamento Regionale 5/3/2001, n. 4/r.

3) Di accogliere l’istanza in data 18.12.2002 del Sig. Francesco Manachino di Villarboit (VC) e pertanto di autorizzare, in variante al predetto riconoscimento, la modifica alla modalità di presa originariamente prevista consistente nell’uso di una pompa idrovora, per il sollevamento dell’acqua all’opera di presa in sostituzione della originaria traversa mobile.

4) Di riservarsi, affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d’acqua maggiore di quella concessa, la facoltà di imporre opportune opere limitatrici. Tali opere, ove richieste, dovranno risultare da un apposito progetto da presentarsi per l’approvazione all’Autorità concedente entro due mesi dalla richiesta ed essere eseguite a cura e spese del Concessionario nel perentorio termine che sarà assegnato dall’Amministrazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. 152/99, il Concessionario dovrà installare, su prescrizione dell’Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all’Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

5) Di stabilire che l’Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per:

- cattivo uso in relazione allo scopo in cui l’acqua viene utilizzata;

- non uso durante un triennio consecutivo;

- abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ivi compresa la concessione in difformità da quanto prescritto al primo capoverso del presente articolo;

- inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e dell’utilizzazione;

- mancato pagamento di tre annualità di canone.

6) Di stabilire che il titolare della concessione ha l’obbligo di mantenere il DMV in alveo in applicazione dell’art. 22 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l’applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché ad ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

7) Di disporre che la concessione, di cui al presente provvedimento, sia soggetta, a partire dal 1.1.2003, al pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente euro 12,20 in ragione di euro 20,33 per ogni modulo d’acqua di portata di prelievo media, salvo successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90, sul ccp n. 22208128 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 Torino, oppure sul cc bancario n. 101395258, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto S. Paolo IMI di Torino, via Garibaldi, 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 indicando la causale;

8) Di fare obbligo al concessionario alla piena ed esatta osservanza delle condizioni contenute nella presente determinazione e di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Vercelli, 28 luglio 2003

Per il Dirigente
l’incaricato in posizione organizzativa
Carlo Robutti