Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e tutela della fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale -

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 808-174491 del 8/7/2003 - Progetto di impianto di selezione di rifiuti urbani con digestione anaerobica della frazione organica selezionata e della forsu, con annessa discarica di servizio, Comune di Druento. Proponente: Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana (C.I.D.I.U.) - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate. Procedura di valutazione di impatto ambientale

Con riferimento al progetto presentato dal Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana, (C.I.D.I.U.) si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 808-174491 del 8/7/2003.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto di impianto di selezione di rifiuti urbani con digestione anaerobica della frazione organica selezionata e della forsu, con annessa discarica di servizio, Comune di Druento. Proponente: Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana (C.I.D.I.U.) - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate. Procedura di valutazione di impatto ambientale.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 3/1/2002 e successive integrazioni, denominato: “Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio”, da realizzarsi in Comune di Druento (TO), allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante e sostanziale, presentato Consorzio C.I.D.I.U., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, (omissis), con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. 3985/1995; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) approvazione del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione dell’impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica, da realizzarsi in Comune di Druento (TO) - loc. Commenda, relativamente ai codici CER dei rifiuti conferibili e secondo le modalità di trattamento di cui all’Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) approvazione del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione della discarica di servizio annessa all’impianto di cui al precedente punto a), da realizzarsi in Comune di Druento (TO) - loc. Commenda, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni relative alla realizzazione ed al collaudo riportate rispettivamente nell’Allegato G e nell’Allegato H, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni di cui all’Allegato A, presso l’area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Druento (TO), dando altresì atto che l’approvazione di cui alle precedenti lettere a) e b) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Druento, consentendo pertanto l’insediamento dell’impianto in parola; per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l’eventuale assolvimento di oneri a favore del Comune di Druento;

d) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per anni cinque a decorrere dalla data di ricezione della relazione di collaudo finale dell’impianto da parte della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche all’esercizio dell’impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica e successivo ciclo di compostaggio così come previsto nell’Allegato A, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni tecniche e gestionali riportate nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

e) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88 e s.m.i., subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

f) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato E, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

g) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/99, allo scarico dei reflui dell’impianto in fognatura, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato F, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di disporre che, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, il Consorzio proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:

o il Piano di Gestione in Fase Post-operativa,

o il Piano di Sorveglianza e Controllo, comprensivo della individuazione dei parametri dei livelli di guardia per le acque sotterranee e per le emissioni gassose,

o un Piano di monitoraggio delle emissioni comprensivo di monitoraggio biologico,

o un Piano Economico Finanziario che comprenda un’adeguata copertura dei costi di gestione post-chiusura;

5) di demandare l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio della discarica per i sovvalli ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, a seguito degli adempimenti di cui al precedente punto 4;

6) di subordinare l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con il presente provvedimento all’avvenuta trasmissione, entro 30 giorni dalla data di avvio dell’esercizio dell’impianto, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Certificato Prevenzione Incendi o dell’autorizzazione sostitutiva di cui all’art. 3 comma 5 ai sensi del D.P.R. 37/98;

7) di disporre che, entro il termine di 60 giorni dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell’impianto autorizzato, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/6/2000, allegando lo schema di calcolo; l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio di cui al punto c) è sospesa fino al momento dell’avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell’autorizzazione;

8) di stabilire che per un eventuale rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza conforme alla modulistica vigente e corredata da una perizia relativa allo stato di fatto, funzionalità, manutenzione e sicurezza dell’impianto almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’esercizio;

9) di fare salvo il rispetto del D.Lgs. 22/97, nonché della normativa statale e regionale per quanto applicabile all’attività in oggetto;

10) di stabilire che l’inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

11) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza, il C.I.D.I.U. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

12) di dichiarare che la presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

13) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Vicepresidente
G. Gamba