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Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Carmagnola (Torino)

Decreto n. 1/2003 - Decreto di occupazione temporanea dei beni immobili per espropriazione d’urgenza per pubblica utilità per realizzazione della pista ciclopedonale da Via Gozzano a Via Asilo in Borgo Salsasio (proseguimento Via Novara)

(omissis)

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del comune di Carmagnola l’occupazione temporanea e l’espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di Carmagnola e identificati come nell’elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale, necessari alla esecuzione dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale da Via Gozzano a Via Asilo in Borgo Salsasio (proseguimento Via Novara)".

Art. 2

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in suo assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il colono o il compartecipante.

Art. 3

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 4

L’indennità di occupazione definitiva sarà determinata alla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 5

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6

Si dispone l’affissione all’Albo pretorio del comune di Carmagnola per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L’indennità dovuta agli aventi diritto per l’occupazione disposta con il presente decreto sarà determinata in via definitiva dalla competente commissione provinciale espropri costituita ai sensi dell’art. 14 della L. 10/77.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla notifica.

Carmagnola, 15 settembre 2003

Il Direttore di Ripartizione OO.PP.
Appalti e contratti
Simone Bosio