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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 15.9
D.D. 6 maggio 2003, n. 323

L.R. 28/93 Titolo III: assunzione di soggetti deboli del mercato del lavoro. Criteri dirigenziali di gestione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare i seguenti criteri tecnici per la gestione degli interventi di cui al Titolo III della L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni:

A) Presentazione ad Agenzia Piemonte Lavoro delle istanze di contributo.

Le istanze di contributo relative all’assunzione dei soggetti deboli del mercato del lavoro di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 28/96 e successive modificazioni sono inoltrate ad Agenzia Piemonte Lavoro, utilizzando appositi modelli scaricabili da web, a mezzo posta, per raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini previsti dalla deliberazione annuale dei criteri.

B) Termini per l’assunzione e per la comunicazione ad Agenzia Piemonte Lavoro dell’avvenuta assunzione. Conseguenze del loro mancato rispetto. Cause sospensive della decorrenza dei termini.

Le imprese provvedono all’assunzione dal giorno successivo alla data di spedizione dell’istanza (fa fede il timbro postale).

Il termine ultimo per l’assunzione è stabilito nel 45º giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione di ammissione dell’istanza di contributo effettuata da Agenzia Piemonte Lavoro. Tale termine è perentorio e la mancata assunzione entro lo stesso produce il provvedimento di ritiro del contributo. Produce, inoltre, il provvedimento di ritiro del contributo la mancata comunicazione ad Agenzia Piemonte Lavoro dell’avvenuta assunzione entro 10 giorni successivi al compimento del 45º di cui sopra.

In caso di impossibilità a rispettare i predetti termini per comprovate cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e/o dell’impresa, gli stessi si intendono sospesi dal momento della comunicazione ad Agenzia Piemonte Lavoro della causa ostativa al rispetto dei termini da parte dell’impresa. L’impresa stessa deve comunicare tempestivamente il venire meno della causa ostativa. Il termine sospeso inizia a ridecorrere dal momento del venire meno della causa ostativa.

C) Progetto di inserimento lavorativo.

Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003, il progetto di inserimento lavorativo, redatto utilizzando il modello scaricabile da web, deve contenere le seguenti notizie, utili a valutarne efficacia e congruenza rispetto al soggetto che l’impresa intende assumere:

- in che modo l’impresa intende realizzare le attività di professionalizzazione e/o riqualificazione del lavoratore/della lavoratrice:

- da chi e come verranno svolte le attività di affiancamento (trasferimento delle cognizioni e sviluppo delle abilità necessarie allo svolgimento delle mansioni) da parte di personale esperto, indicandone la durata;

- in che modo l’affiancamento contribuisce a sviluppare le capacità e le abilità professionali del lavoratore/della lavoratrice al fine da consentire di svolgere autonomamente i compiti assegnati;

- se il soggetto impegnato in tali attività è un dipendente dell’impresa oppure ci si avvale di soggetti individuati in contesti extra-aziendali (es. consulenti);

- se, al fine di favorire l’inserimento lavorativo, sono previsti corsi di formazione professionale, descrivendoli sinteticamente;

- a quale tutor, ove previsto, sono affidate le attività di sostegno all’inserimento lavorativo e quali sono le tipologie dallo stesso individuate al fine di favorire l’inserimento lavorativo;

- il collegamento con Servizi per l’Impiego e con strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici, psicologici, ecc.);

- il collegamento fra l’assunzione che si intende effettuare ed eventuali percorsi di lavoro a tempo determinato e/o formativi precedenti svolti presso l’impresa che intende assumere attraverso stage orientativo-formativi, borse lavoro, ecc..

D) Valutazione dei progetti di inserimento lavorativo. Punteggi.

Il Gruppo di valutazione, istituito con apposita deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell’art. 33 c. 2 L.R. 51/97, provvede alla valutazione dei progetti di inserimento lavorativo attribuendo i seguenti punteggi:

- interventi predisposti dall’impresa ai fini della riqualificazione e/o riprofessionalizzazione dei lavoratori/lavoratrici (da 0 a 30 punti);

- modalità di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo (da 0 a 15 punti);

- collegamento con Servizi per l’Impiego e con eventuali interventi complementari realizzati attraverso la collaborazione con strutture specializzate (da 0 a 15 punti);

- elementi di collegamento fra la domanda ed eventuali percorsi formativi e/o di lavoro a tempo determinato precedenti alla stessa effettuati presso l’impresa richiedente attraverso stage orientativo-formativi, borse-lavoro, ecc. (10 punti).

La valutazione terrà inoltre conto del collegamento, della connessione e della coerenza dei vari elementi sopra indicati rispetto all’insieme costituito dal progetto di inserimento lavorativo considerato nel suo complesso, ed in particolare:

- della integrazione tra attività lavorativa, formativa ed attività di consulenza e di tutoring (da 0 a 10 punti;

- della congruenza fra tipologia dei soggetti destinatari, interventi ed azioni previste (da 0 a 10 punti);

- della adeguatezza e congruenza di dotazioni, strutture e personale per le azioni previste (da 0 a 10 punti).

E) Tutor.

Il tutor, la cui figura e funzioni sono richiamate nella determinazione n. 77 del 26.03.1998 e relativo allegato, non può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con la persona da inserire, nè può avere vincoli di parentela o affinità entro lo stesso grado con il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, gli amministratori e, in caso di imprese cooperative, con i soci, nè essere dipendente dell’impresa o avere relazioni d’affari con la stessa, nè ricoprire cariche sociali nell’ambito dell’impresa presso la quale svolge attività di tutoring connesse alla L.R. 28/93.

Ciò vale, per le cariche e le figure relative alla loro natura, anche per gli enti pubblici economici.

Il compenso relativo all’attività di tutoring, nell’entità stabilita con D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003, è attribuito “ad personam”, secondo le seguenti modalità:

a) Tutor dipendenti di strutture pubbliche:

Il compenso è erogato direttamente al dipendente, dietro presentazione di regolare nota relativa a compenso per prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 81 T.U.I.R. n. 917.

Condizione per tale riconoscimento economico è che la struttura pubblica con cui il tutor è in rapporto di servizio preveda che un proprio dipendente possa essere compensato direttamente per prestazioni quali quelle relative alle attività di tutoraggio di cui alla L.R. 28/93 e relativi documenti attuativi.

b) Tutor dipendenti di strutture private

Per i dipendenti di strutture private, il compenso è erogato direttamente al dipendente dietro presentazione di regolare nota relativa a compenso per prestazione occasionale ai sensi dell’art. 81 T.U.I.R. n. 917.

c) Libero professionista senza partita IVA

Se il tutor è libero professionista senza partita IVA, il compenso è erogato dietro presentazione di regolare nota relativa a compenso per prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 81 T.U.I.R. n. 917.

d) Liberi professionisti con partita IVA

Per i professionisti con partita IVA il compenso è erogato dietro presentazione di regolare fattura.

Unica eccezione all’attribuzione del compenso “ad personam” riguarda le strutture pubbliche o private che, per loro natura e vocazione, si occupano in modo prevalente di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, con particolare riguardo agli inserimenti lavorativi.

E’ possibile, in tale caso, erogare il compenso alla struttura, previa dimostrazione della prevalenza di tale attività da parte della struttura stessa e comunicazione del tutor dalla quale risulti con chiarezza la sua volontà di rinunciare al compenso a vantaggio della struttura di appartenenza.

I compensi sono attribuiti successivamente alla consegna al competente ufficio regionale del rapporto sull’inserimento lavorativo di cui alla determinazione n. 77 del 26.03.98 e della distinta delle ore effettuate con indicazione delle attività svolte.

F) Altri criteri

Per quanto riguarda i detenuti in regime di semilibertà, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata in Piemonte - la località dove ha sede la casa circondariale presso cui scontano la pena.

Sono ammissibili le istanze di contributo riferite all’assunzione di detenuti in attesa della semilibertà.

Per quanto concerne i soggetti affidati in prova ai servizi sociali con rientro obbligatorio in comunità terapeutica ed i tossicodipendenti/alcoldipendenti senza fissa dimora, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata in Piemonte - la località dove ha sede la comunità terapeutica stessa.

Sulla scorta della dizione letterale dell’art. 13, comma 1, punto c), che contempla, fra le categorie dei destinatari degli interventi di cui al Titolo III, i detenuti in attesa di giudizio da almeno sei mesi che non abbiano un rapporto di lavoro in corso, sono considerati compresi in tale categoria i detenuti che si trovino nella condizione prevista dall’art. 21 della l. 354/75, così come modificata dalla l. 663/86. Sono inoltre destinatari degli interventi di cui al Titolo III della L.R. 28/93 i beneficiari della concessione della liberazione condizionale ai sensi dell’art. 176 del codice penale.

Il bacino del lavoro si riferisce l’indicatore di gravità della situazione occupazionale di cui all’allegato della D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003 è quello nel quale ha sede l’unità operativa interessata all’assunzione, intesa come unità locale dell’impresa regolarmente denunciata alla Camera di Commercio e non le sedi occasionali di lavoro.

Il contributo alle società cooperative è erogato subordinatamente alla comprova dell’iscrizione nel registro prefettizio, come previsto dall’articolo 16 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni, ferma restando l’incompatibilità di cui all’art. 23 L.R. 28/93.

L’Amministrazione regionale, in aggiunta ai controlli di cui all’articolo 16, comma 8, si riserva la facoltà, prima dell’erogazione dei contributi, di effettuare ulteriori verifiche tramite l’Ispettorato del Lavoro.

La valutazione dei progetti di inserimento lavorativo da parte del gruppo di lavoro appositamente istituito deve essere effettuata entro il mese di luglio per le istanze inviate entro giugno; entro il mese di ottobre per quelle inviate entro settembre.

Ai fini della suddetta ripartizione temporale, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata contenente l’istanza di contributo.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale