Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 15.9
D.D. 9 aprile 2003, n. 270

LR 55/84, artt. 7 bis e 8 - modalità di concessione dei contributi regionali della somma di euro 1.446.079,00 sul cap. 11100/2003 e di euro 232.406,00 sul cap. 11110/2003, assegnate ed accantonate dalla DGR n. 40-8731 del 17.03.2003

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di stabilire le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l’esercizio 2003:

1) - le Province ai sensi di legge, concedono l’autorizzazione all’apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro di cui all’art. 1 della LR 55/84 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui all’art. 4 della legge, entro il termine massimo di 30 giorni successivi la data di ricevimento della domanda da parte degli Enti locali di cui all’art. 2 della legge stessa;

2) - gli Enti locali, ai fini dell’efficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione all’apertura inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda un’attività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire l’avviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare l’attività dopo tale data;

3) - le Province ai sensi di legge inviano all’Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l’elenco contenente le domande ed i relativi progetti di cantiere approvati, nonchè la relativa richiesta di erogazione dell’anticipo del 50% delle somme dovute, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione, l’Amministrazione Regionale dovrà provvedere alla liquidazione del citato anticipo, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;

4) - le Province, ai fini dell’efficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dell’attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti locali, l’atto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 15 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da: - atto della Provincia di approvazione del rendiconto recante in allegato - la relazione sull’attività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione - il modello riepilogativo dei dati relativi al cantiere e finalizzato alla verifica della completezza e correttezza di detta documentazione - sostituito di atto notorio relativo alle spese sostenute;

5) - gli Enti locali ai sensi di legge prevedono la durata minima e massima dei progetti di cantiere da 2 a 6 mesi, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130 e fissano l’orario di lavoro in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, consentendo l’eventuale visita al Centro per l’Impiego per prendere atto di eventuali proposte di lavoro, ed ove possibile, consentono l’utilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;

6) - gli Enti locali, ai fini dell’efficacia del procedimento, quando il contributo di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) della legge, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, possono prevedere l’eventualità di sostenere il rimanente costo a loro totale carico;

7) - le Province, ai fini dell’efficacia del procedimento, in caso di rinuncia o di revoca dell’autorizzazione ad Ente Locale, possono ammettere a contributo negli stessi limiti finanziari, sostitutivamente altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, la cui domanda non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati ai sensi dell’art. 10 LR 55/84;

8) - gli Enti locali, nel caso di infortunio sul lavoro, possono integrare le prestazioni corrisposte dall’I.N.A.I.L.. L’integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai sensi dell’art. 4 della legge, è limitata alle giornate lavorative di effettiva apertura del cantiere cui l’infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità giornaliera, con le percentuali indicate nell’apposito modello infortuni;

9) - gli Enti locali utilizzano in cantieri di lavoro i disoccupati come definiti dalle lettere c) e d) del comma 2, art. 1 del Decreto legislativo 21.4.2000 n. 181, debitamente informati dell’iniziativa e che l’avvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nell’atto di avvio del progetto adottato dagli Enti interessati e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. dei Centri per l’Impiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro;

10) - gli Enti locali, ai sensi di legge, in caso di eventuali modificazioni che riguardino la durata, il numero degli addetti (minimo 10), il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dell’art. 5 della predetta legge, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modificazioni alla Provincia. Tale comunicazione, è altresì inviata alla Provincia nel caso in cui il numero degli addetti sia eventualmente aumentato ad integrazione delle attività lavorative. Le spese derivanti dalle indennità e dalle eventuali azioni di formazione ed orientamento degli stessi, sono a totale carico dell’Ente promotore;

11) - la Direzione Regionale competente, relativamente ai progetti di cantiere approvati ed autorizzati dalle Province ed acquisiti agli atti, di cui all’art. 9, comma 1 della LR 55/84, può attuare nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale, la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto all’assegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui all’art. 2 della Legge;

12) - gli Enti locali, nel caso di attività formative stabilite ai sensi dell’art. 7 bis della LR 55/84, che sono parificate all’attività lavorativa di cantiere, adottano per la loro realizzazione le norme previste dalla LR 63/95 ed in particolare dall’art. 11 comma 1, lettere a), b), c);

13) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni di orientamento e consulenza che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese poste in essere, nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al primo comma del presente dispositivo;

14) - gli Enti locai che utilizzano disoccupati che hanno compiuto 50 anni al 31 dicembre 2002, indicati dalla DGR quadro quali appartenenti alle categorie di soggetti deboli di cui all’art. 4 lett. d) LR 55/84, possono utilizzarli continuativamente nelle attività dei cantieri di lavoro per il tempo necessario al raggiungimento dell’età pensionabile;

15) - gli Enti locali, non possono prevedere l’utilizzo di soggetti disoccupati, nei progetti di cantieri di lavoro dell’esercizio successivo, tranne i disoccupati che rientrano nella categoria di cui al punto 14;

16) - gli Enti locali che non reperissero i soggetti di cui all’artt. 1 e 4 della LR 55/84, utilizzeranno disoccupati che abbiano già partecipato al cantiere dell’esercizio precedente;

17) - gli Enti locali che intendono promuovere i cantieri di lavoro previsti dall’art. 10, nel caso in cui non fosse in vigore la deliberazione quadro della Giunta Regionale di cui all’art. 4 della LR 55/84, si attengono alle disposizioni contenute nella deliberazione quadro approvata l’anno precedente;

18) - gli Enti locali non possono utilizzare nell’attività di cantiere i disoccupati che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nell’esercizio precedente, fatto salvo quanto indicato ai punti 14 e 16;

19) - gli Enti locali che non hanno ancora presentato il rendiconto dell’esercizio 2000, non possono essere ammessi a contributo per l’esercizio 2003;

20) - le somme ripartite alle Province con DGR n. 40-8731 del 17.03.2003, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, dopo la presentazione dell’elenco dei cantieri autorizzati e della relativa quantificazione delle somme necessarie al fabbisogno di ogni singola Provincia.

Il Dirigente responsabile
Concetto Maugeri