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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 14.4
D.D. 6 giugno 2003, n. 407

Legge regionale 09.08.1989, n. 45. Autorizzazione alla Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana - con sede a Ceva (CN) - per modificazione suolo necessaria all’adeguamento ed al ripristino di piste forestali in località diverse dei Comuni di Battifollo e Viola (CN)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la C.M. Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, avente sede in Ceva (CN), via Consolata, 11 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie a:

1. Adeguamento di 1 pista forestale lunga 1.235 m, mediante allargamento di 1 m del tracciato e realizzazione di opere di sostegno;

2. Adeguamento di 1 pista forestale, lunga 285 m, mediante allargamento di 1 m del tracciato;

entrambe su una superficie di 1.520 mq di cui 530 mq boscati (abbattimento di n. 20 carpini neri e n. 15 pini silvestri) sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Battifollo al Fg. 15, mappali 8-9-21-22 e 40;

3. Adeguamento di 1 pista forestale a partire dalla pista Crivella - Pian del Bal lunga 1.590 m (di cui 500 m di ampliamento di 0,5 m e 1.000 m di ampliamento di 2 m);

4. Adeguamento di 1 pista forestale presso Tetti Crivella lunga 402 m (ampliamento di 0,5-0,8 m);

5. Ripristino di 1 pista forestale a partire dalla pista Bric Ravaira - Farinasso, lungo il tracciato di una mulattiera esistente, lunga 905 m;

complessivamente su una superficie di 8.750 mq di cui boscati 6.500 mq (ca. n. 100 faggio, ca. n. 30 castagno), sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Viola al Fg. 15, mappale 112, al Fg. 17, mappale 14 e al Fg. 18 mappali 3-6-7-8,

a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; in particolare le ceppaie sradicate dovranno essere collocate ordinatamente nelle depressioni e ricoperte di terra, provvedendo poi al livellamento della superficie risultante.

- Dovrà essere evitata scrupolosamente la caduta di materiali a valle del tracciato ed i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento.

- Dovrà essere evitato il deposito di materiali all’interno degli impluvi; in particolare dovrà essere evitato lo scarico di materiali nell’alveo del torrente Mongia.

- La larghezza del piano viabile delle piste dovrà essere contenuta in 3 m.

- I tracciati dovranno essere muniti di canalette trasversali taglia-acqua spaziate in funzione della pendenza come indicato nella seguente tabella:

Pendenza     Inclinazione trasversale     Distanza
long. strada    canalette rispetto     max canalette
    asse stradale
2%    30º    75 m
2/5%    35º    50 m
5/8%    40º    30 m
810%    45º    25 m
10/12%    50º    20 m
12/15%    55º    15 m
+15%    60º    10 m

Tali canalette dovranno essere realizzate con tondoni di essenza forte (generalmente 3 per ogni canaletta) oppure con sezioni in lamiera (tipo guard-rail); deve quindi essere abbandonata la tipologia indicata a pagg. 22 della relazione geologica tecnica di progetto costituita da un avvallamento delimitato a valle da un solo tondone di castagno.

- Lungo tutto il tracciato delle piste dovrà essere presente una cunetta longitudinale al piede della scarpata di monte, larga 50 cm.

- Le sezioni dovranno essere realizzate con l’inclinazione trasversale del piano viabile verso monte (2%) in modo da indirizzare le acque nella cunetta longitudinale prescritta (ed indicata nelle sezioni di progetto); il recapito esterno potrà avvenire attraverso i taglia-acqua raccordati da opportune tombinature.

- Tutte le superfici di scopertura che non riguardino il piano viabile dovranno essere inerbite mediante semina potenziata (idrosemina) di un idoneo miscuglio, unito a fiorume setacciato di fienile, entro 6 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra.

- Le piste dovranno essere interdette al transito mediante apposizione di cartello di divieto recante gli estremi della l.r. 45/89.

- Vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico - costruttive contenute nella documentazione presentata.

- I lavori dovranno essere terminati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, nº 45 in quanto trattasi di opera di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, nº 490, articolo 146 lettera g).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger