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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 16.4
D.D. 6 giugno 2003, n. 79

Art. 10 l.r. 40/1998. Progetto da non sottoporre alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’apertura della cava in località “Valle” del Comune di Marene (CN), finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo). Istanza della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C.M.B.) Spc. Coop. r.l.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per l’apertura della cava sita in località “Valle” del Comune di Marene (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C.M.B.) Soc. Coop. r.l., con sede in Carpi (MO), Via Carlo Marx, 101, non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 40/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali; in particolare si rileva che la morfologia finale del sito ricostituisce la situazione preesistente e consentire il riutilizzo dell’area per gli scopi ai quali attualmente è destinata; inoltre, sotto il profilo ambientale, la morfologia finale consente un raccordo con le aree confinanti precedentemente oggetto di coltivazione di cava e migliora le caratteristiche paesaggistiche dell’ambito territoriale di riferimento.

Tuttavia il progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999, deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

- sia garantito, per tutto il periodo di coltivazione, l’accesso ai terreni limitrofi, attualmente serviti dalla strada che insiste sull’area di cava; l’accessibilità deve essere assicurata su un’area esterna al cantiere;

- sia progettato l’adeguamento dell’innesto della strada interna alla cava con la strada comunale “Valle”;

- i mezzi di cava, salvo eventuali modifiche migliorative che potranno essere sottoposte in sede esecutiva, devono percorrere i tragitti individuati;

- sia progettata la regimazione delle acque in corso d’opera e nella situazione finale; in proposito si rileva che il sistema di regimazione deve escludere la possibilità di tracimazione delle acque nell’area limitrofa posta a Nord-Est nonchè l’immissione delle acque nel bacino irriguo esistente ubicato in area limitrofa alla cava;

- a seguito di caratterizzazione geotecnica e geomeccanica del giacimento devono essere eseguite verifiche di stabilità dei fronti di cava e del raccordo finale;

- il progetto di coltivazione deve prevedere un cronoprogramma che consenta il recupero in corso d’opera;

- sia predisposta una campagna di rilevazione del rumore con i limiti assoluti e differenziali nei confronti dei ricettori sensibili tenendo conto della zonizzazione acustica che l’Amministrazione comunale di Marene è in procinto di adottare.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto