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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38
Codice 16.4
D.D. 6 giugno 2003, n. 79
Art. 10 l.r. 40/1998. Progetto da non sottoporre alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allapertura della cava in località Valle del Comune di Marene (CN), finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo). Istanza della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C.M.B.) Spc. Coop. r.l.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per lapertura della cava sita in località Valle del Comune di Marene (CN), presentato ai sensi dellarticolo 10 l.r. 40/1998 dalla Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C.M.B.) Soc. Coop. r.l., con sede in Carpi (MO), Via Carlo Marx, 101, non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 40/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali; in particolare si rileva che la morfologia finale del sito ricostituisce la situazione preesistente e consentire il riutilizzo dellarea per gli scopi ai quali attualmente è destinata; inoltre, sotto il profilo ambientale, la morfologia finale consente un raccordo con le aree confinanti precedentemente oggetto di coltivazione di cava e migliora le caratteristiche paesaggistiche dellambito territoriale di riferimento.
Tuttavia il progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999, deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:
- sia garantito, per tutto il periodo di coltivazione, laccesso ai terreni limitrofi, attualmente serviti dalla strada che insiste sullarea di cava; laccessibilità deve essere assicurata su unarea esterna al cantiere;
- sia progettato ladeguamento dellinnesto della strada interna alla cava con la strada comunale Valle;
- i mezzi di cava, salvo eventuali modifiche migliorative che potranno essere sottoposte in sede esecutiva, devono percorrere i tragitti individuati;
- sia progettata la regimazione delle acque in corso dopera e nella situazione finale; in proposito si rileva che il sistema di regimazione deve escludere la possibilità di tracimazione delle acque nellarea limitrofa posta a Nord-Est nonchè limmissione delle acque nel bacino irriguo esistente ubicato in area limitrofa alla cava;
- a seguito di caratterizzazione geotecnica e geomeccanica del giacimento devono essere eseguite verifiche di stabilità dei fronti di cava e del raccordo finale;
- il progetto di coltivazione deve prevedere un cronoprogramma che consenta il recupero in corso dopera;
- sia predisposta una campagna di rilevazione del rumore con i limiti assoluti e differenziali nei confronti dei ricettori sensibili tenendo conto della zonizzazione acustica che lAmministrazione comunale di Marene è in procinto di adottare.
La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui allart. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.
Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto