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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Codice 26.2
D.D. 4 luglio 2003, n. 335

Ferrovia del Canavese, Comune di Bosconero. Rilascio Nulla Osta alla costruzione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, di un fabbricato produttivo alla distanza minima di mt. 16,50 dal binario ferroviario più vicino, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, il Nulla Osta alla riduzione della distanza prescritta dall’art. 49 del citato D.P.R., per la costruzione di un fabbricato ad uso produttivo nel Comune di Bosconero, come da progetto depositato agli atti, su lotto di terreno distinto al C.T. al foglio 5 ai mappali n. 176-131-318-308-119-246 di proprietà della Società Caseificio Longo S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Longo Antonio;

- che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998, regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

- che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

- che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

- che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le norme di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino