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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Codice 26.2
D.D. 11 giugno 2003, n. 292

Ferrovia Novara-Seregno. Rilascio autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980, al mantenimento in opera di un edificio ad uso residenziale e relativa recinzione in deroga agli artt. 49 e 52 del citato D.P.R.; non autorizzazione al mantenimento in opera di un box auto edificato in violazione di quanto prescritto dall’art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, il mantenimento in opera a distanza ridotta rispetto a quella prescritta dagli artt. 49 e 52 del citato D.P.R. dell’edificio adibito a residenza e della recinzione perpendicolare all’asse ferroviario, censiti al N.C.E.U. al foglio 23 mappali 87 e 88 del comune di Galliate, di proprietà del Sig. Ferrari Giovanni;

- di non autorizzare il mantenimento in opera, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, del fabbricato adibito a box auto a distanza ridotta rispetto a quella prescritta dall’art. 49 del citato D.P.R., in relazione ai progetti di potenziamento della tratta Novara - Vanzaghello;

- che rimane escluso dalla presente determina il fabbricato di civile abitazione censito al N.C.E.U. al foglio 23 mappale 88, ubicato in Galliate, Via del Vò n. 20, di proprietà del Sig. Ferrari Giovanni, per il quale non è stata formulata specifica richiesta;

- che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

Resta a carico del richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo, in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034 del 6/12/1971; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 25/11/1971.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino