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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003, n. 73-10131

Criteri per la concessione di contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo prodotti presso utenze di ristorazione collettiva. Accantonamento di Euro 80.000,00 sul cap. 15728/2003 ed assegnazione alla Direzione competente

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, riguardante l’attuazione delle direttive comunitarie relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi ed ai rifiuti di imballaggio, contiene precise indicazioni per favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il recupero per ottenere materia prima, nonché prevede che le Regioni incentivino la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi.

Lo stesso D. Lgs n. 22/97 stabilisce inoltre all’articolo 24 l’obiettivo minimo del 35 % di raccolta differenziata del rifiuto urbano a partire dal 2003: questo obiettivo è stato fatto proprio dalla legge regionale 24/2002 la quale, in caso di mancato raggiungimento della percentuale suddetta di raccolta differenziata da parte dei Comuni a partire dall’anno 2003, prevede all’articolo 17 una apposita sanzione amministrativa.

Per agevolare il raggiungimento di tale obiettivo, la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, ed in particolare l’articolo 2 c. 1 lett. t), precisa che la Regione prevede l’incentivazione della valorizzazione dei rifiuti tramite la concessione di contributi a soggetti privati nel rispetto della regola comunitaria del ‘de minimis’.

In Piemonte la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel 2001 ha raggiunto il 21 %, mentre nel 2003 si prevede che la raccolta differenziata non raggiunga l’obiettivo del 35 %, nonostante i miglioramenti conseguiti.

E’ necessario quindi incrementare la raccolta differenziata con particolare riferimento a quei rifiuti che costituiscono elemento di criticità, qualora presenti nel rifiuto indifferenziato e che possono essere facilmente recuperati se raccolti differenziatamente. In particolare la frazione vetrosa contenuta nel rifiuto indifferenziato non è più recuperabile; la sua presenza costituisce un forte impedimento nell’eventualità che si voglia attuare un qualsiasi tipo di recupero di materia o di energia delle altre frazioni contenute nel rifiuto indifferenziato, e quindi impedisce di ridurre lo smaltimento in discarica del rifiuto.

Occorre inoltre ricordare le difficoltà oggettive riscontrabili nei grandi centri urbani al fine di rendere operativi sistemi integrati di raccolta differenziata che permettano di coinvolgere in maniera puntuale le utenze site in zone particolarmente disagevoli del centro cittadino per ciò che riguarda la raccolta differenziata in relazione alla mancanza di spazi sufficienti alla internalizzazione dei contenitori.

In tali zone sussiste una notevole presenza di utenze di ristorazione collettiva (quali bar, ristoranti, mense) presso le quali la produzione di rifiuti costituiti da imballaggi in vetro e metallo (ferroso e non ferroso) assume un notevole peso.

Si ritiene quindi di incentivare in via sperimentale la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo prodotti da utenze di ristorazione collettiva localizzati nel centro urbano di Torino, secondo criteri stabiliti nell’allegato parte integrante della presente deliberazione.

A tale proposito è stata valutata la fattibilità dell’iniziativa con il Comune di Torino e l’AMIAT S.p.A. di Torino, gestore del servizio pubblico di igiene urbana del territorio interessato, al fine di inserire l’intervento in un programma d’azione complessivo di raccolta differenziata.

La legge regionale n. 24/2002 sopra citata, all’articolo 2 c. 3, prevede che la Giunta regionale, determinati i criteri e l’ammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, possa avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate.

A tal fine si ritiene di indicare per la gestione finanziaria dei contributi previsti dalla presente deliberazione, come eventuale soggetto esterno, la Finpiemonte S.p.A. di Torino, Ente strumentale della Regione Piemonte in base alla legge regionale n. 8/78.

Tutti gli eventuali rapporti con la Finpiemonte per l’attuazione operativa dell’intervento verranno regolati da una apposita convenzione, e gli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della presente deliberazione saranno curati dalla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti; in tale convenzione verranno inoltre definiti anche i compiti dell’AMIAT S.p.A. in qualità di gestore del servizio pubblico di raccolta del Comune di Torino.

L’intervento in oggetto, attuato per l’anno in corso a livello sperimentale, valutate le risultanze, sarà ampliabile anche ad altri centri urbani ove ricorrano le motivazioni riguardanti le difficoltà gestionali di raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto.

Si propone quindi per l’attuazione dell’intervento in oggetto di accantonare la somma di Euro 80.000,00 sul cap. 15728/2003 e di assegnare tali risorse alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti che, nell’adozione dei provvedimenti di competenza, dovrà attenersi ai criteri contenuti nell’allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante;

la Giunta Regionale;

visto l’articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

vista la legge regionale 4 marzo 2003 n. 3;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

per le considerazioni premessa illustrate:

* di attivare a livello sperimentale la promozione e l’incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo prodotti presso utenze di ristorazione collettiva, secondo i criteri contenuti nell’allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

* di dare indicazione alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale della eventuale collaborazione della Finpiemonte S.p.A., Ente Strumentale della Regione, quale soggetto esterno cui affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, la gestione finanziaria dell’intervento in oggetto;

* di accantonare la somma di Euro 80.000,00 sul cap. 15728/2003 (101208/A) e di assegnare tali risorse alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti per l’adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione, compresa la stipula della convenzione regolante i rapporti fra Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. ed Amiat S.p.A..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CRITERI PER LA PROMOZIONE E L’INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO E METALLO PRODOTTI PRESSO UTENZE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA ED ESERCIZI PUBBLICI

1. Soggetti destinatari del contributo regionale e condizioni per l’ammissione

Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati titolari di attività di ristorazione collettiva ed esercizi pubblici che, producendo i rifiuti in oggetto, si impegnino formalmente - secondo le modalità riportate di seguito - a conferire separatamente tutti i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo prodotti a seguito della propria attività. Tali rifiuti differenziati dovranno essere idonei alle successive fasi di recupero. I soggetti dovranno esercitare la propria attività all’interno del centro urbano di Torino, da definirsi con Determinazione Dirigenziale. La raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto potrà essere congiunta - vetro e metallo nello stesso contenitore - o separata - in due contenitori differenti - a seconda delle disposizioni del gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti. I gestori aderenti all’iniziativa dovranno inoltre impegnarsi a svuotare accuratamente i contenitori in vetro e metallo e, se del caso, ad effettuarne un rapido risciacquo prima del conferimento all’interno del contenitore di raccolta, allo scopo di evitare la formazione di percolato, odori ed incrostazioni all’interno dei cassonetti

2. Documentazione e dati richiesti per l’ammissione a contributo

Per essere ammessi al contributo le utenze indicate al punto 1 dovranno compilare in ogni sua parte e firmare in originale il modulo di domanda, nonché allegare copia di tutti i documenti che verranno richiesti. Il contenuto del modulo di domanda, i termini di presentazione e la durata del vincolo di conferimento di tali rifiuti all’interno dei contenitori messi a disposizione da parte dell’AMIAT S.p.A. è stabilito con Determinazione Dirigenziale. In tale modulo, da consegnare ad AMIAT S.p.A., dovrà essere espressamente previsto l’impegno dell’utenza a raccogliere in modo differenziato tutti i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo, secondo le modalità sopra descritte ed eventuali altre che verranno dettate da AMIAT S.p.A..

3. Controllo e gestione finanziaria dell’intervento

Le verifiche sui dati contenuti nelle domande di contributo sono effettuate dall’AMIAT S.p.A. secondo quanto contenuto nei presenti criteri nonché nella convenzione che verrà sottoscritta fra Regione Piemonte, AMIAT S.p.A. e Finpiemonte S.p.A.. Gli uffici regionali competenti, una volta attivata la convenzione suddetta, provvederanno al trasferimento della somma impegnata a favore della Finpiemonte S.p.A. per la gestione finanziaria dell’iniziativa, secondo i criteri e le modalità di liquidazione contenute nella convenzione stessa.

4. Ammontare del contributo

Il contributo è stabilito in 170,00 Euro per ogni singola utenza. Qualora le richieste di contributo accolte superino le somme a disposizione per questa iniziativa saranno privilegiate le prime domande pervenute, fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell’anno.

5. Presentazione delle domande, concessione e revoca del contributo

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per la concessione, l’erogazione e la revoca del contributo sono stabilite con Determinazione Dirigenziale.