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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003, n. 10-10069

Richiesta adeguamento del programma provinciale gestione rifiuti del Verbano Cusio Ossola, al piano regionale rifiuti

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, “Norme per la gestione dei rifiuti”, come già previsto precedentemente dall’abrogata Legge regionale 13 aprile 1995 n. 59, ha attribuito alle Province piemontesi il compito di predisporre programmi provinciali di gestione rifiuti, che hanno l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

La suddetta Legge regionale prevede, tra l’altro, all’art. 6 la procedura con cui i Programmi provinciali acquisiscono efficacia, previa verifica della conformità degli stessi alla programmazione regionale in materia, ovvero, nel caso di mancata conformità, la procedura per l’adeguamento.

La Regione Piemonte con D.C.R. 436-11546 del 30 luglio 1997, ha approvato il Piano regionale di gestione di rifiuti, indicando gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi relativi ai sistemi di gestione dei rifiuti, tuttora vigenti e quanto mai attuali, che prevedono tra l’altro l’autosufficienza provinciale per i rifiuti compresi nel ciclo integrato dei rifiuti urbani.

L’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola ha inviato, in data 7 ottobre 2002, alla Regione Piemonte il programma provinciale di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 89/02 del 30 settembre 2002.

Dopo un primo esame del programma provinciale rifiuti, sono stati effettuati diversi incontri con la provincia del Verbano Cusio Ossola al fine di ottenere i chiarimenti necessari, in particolare in merito all’organizzazione impiantistica del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Le osservazioni regionali sono state trasmesse alla provincia con nota del 14 aprile 2003.

I chiarimenti e le specificazioni fornite dalla provincia del Verbano Cusio Ossola, con nota del 30 maggio 2003, pur considerando l’evoluzione normativa sia a livello nazionale che regionale, non soddisfano le richieste formulate, soprattutto nella parte in cui si prevedono, per i rifiuti facenti parte del sistema integrato di gestione di rifiuti urbani, soluzioni definitive al di fuori non solo del territorio provinciale, ma anche della stessa Regione.

Pertanto, alla luce dell’art. 6 Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, e valutata la necessità di un adeguamento del Programma provinciale del Verbano Cusio Ossola, si ribadiscono le difformità riscontrate nel Programma provinciale del VCO, di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Deliberazione, e si invita la Provincia ad adeguarlo alle indicazioni ed ai criteri stabiliti dal Piano regionale e dalla Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24.

Visto l’art. 6 della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24,

Vista la Legge regionale 8 agosto 1997 n. 51,

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di invitare la Provincia del Verbano Cusio Ossola ad adeguare, così come stabilito dall’art. 6, comma 6, della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, il Programma provinciale approvato con D.C.P. n. 89 del 30 settembre 2002, alle indicazioni ed ai criteri stabiliti dal Piano regionale, relativamente agli aspetti elencati nell’Allegato 1 costituente parte integrante della presente Deliberazione, entro il termine di 60 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA: DIFFORMITA’ RISPETTO AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI E ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/02.

1. PREMESSA.

Il Piano Regionale gestione rifiuti approvato dal Consiglio Regionale nel luglio 1997 stabilisce indirizzi e criteri tecnici in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, norma attualmente in vigore in materia dei rifiuti.

A tal proposito, come prevede il suddetto decreto legislativo, il Piano Regionale fa riferimento al sistema integrato e alla autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori provinciali e non gia come prevedeva la legge regionale n. 59/95 in territori più piccoli costituiti dai bacini.

Il sistema integrato dei rifiuti urbani ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, del Piano Regionale e della legge regionale n. 24/02 è il complesso di attività e degli interventi tra loro interconnessi che, organizzati secondo criteri di massima tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, permettano di ottimizzare in termini di minore impatto ambientale tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani.

A tale proposito sia il piano regionale sia la legge regionale n. 24/2002 art. 8, per un’efficace programmazione e per evitare il verificarsi di situazioni di emergenza rifiuti, promuovono, tra l’altro, il completamento del sistema integrato, indipendentemente dalle scelte tra le diverse tecnologie impiantistiche ed inoltre comprendono, all’interno del sistema integrato dei rifiuti urbani la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani trattati, dei rifiuti prodotti da depurazione delle acque reflue e dei rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano classificati come urbani o speciali.

Tale previsione mira a prevenire situazioni simili a quelle che si stanno verificando sul territorio italiano a causa delle difficoltà di individuare impianti disponibili all’utilizzo del combustibile da rifiuto.

La programmazione in campo ambientale deve considerare tutte le necessità e le garanzie che sottendono alla gestione dei rifiuti, individuando soluzioni che non possono prescindere dalle strutture esistenti sul territorio, soprattutto se le stesse contribuiscono alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti all’interno dell’Ambito territoriale ottimale.

2. ASPETTI DA CHIARIRE.

Alla luce di quanto esposto in premessa si richiede un adeguamento del Programma Provinciale al Piano Regionale rispetto ai seguenti punti:

* L’eventuale chiusura del forno inceneritore ubicato nel Comune di Mergozzo va subordinata sia alla messa in funzione di un impianto di trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani indifferenziati per la produzione di combustibile derivato da rifiuti che alla individuazione della puntuale destinazione finale garantita ai fini dello smaltimento o dell’utilizzo del rifiuto prodotto;

* la necessaria verifica dell’esistenza di siti idonei per la localizzazione di una nuova discarica in alternativa all’ampliamento di quella ubicata nel Comune di Domodossola;

* specificazioni sulla individuazione, sulla base dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 l. n) del D.Lgs. 22/97 dell’aree non idonee alle localizzazioni impiantistiche, nonché delle zone idonee relative alle localizzazioni degli impianti dedicati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerata la specificità territoriale del quadrante nord-est e ai fini dell’autosufficienza territoriale è opportuno un coordinamento con le Province contermini per stipulare un accordo finalizzato alla realizzazione di un termovalorizzatore al servizio dell’intero quadrante.

I contenuti del programma provinciale dovranno essere tra l’altro modificati in modo da prevedere due diverse organizzazioni impiantistiche a seconda degli scenari che verranno a configurarsi a seguito dell’allestimento o meno del recuperatore di quadrante.