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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2003, n. 36-10345

Istruzioni per l’applicazione delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle province piemontesi in materia di Alberi di Natale

A relazione dell’Assessore Cavallera

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;

visto il D.lgs. 4 giugno 1997, n° 143 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;

visto l’art. 21 delle PMPF vigenti nelle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania, Vercelli e l’art. 22 delle PMPF vigenti nelle province di Asti, Cuneo,Torino;

vista la circolare del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 72 del 26.9.1956, recante “Regolamentazione per gli Alberi di Natale”;

vista la D.G.R. n. 87-2064 del 18.11.1980, che definisce le caratteristiche del contrassegno da adottare quale sigillo per il controllo del trasporto e del commercio delle piante o parti di piante destinate ad albero natalizio;

considerato che i sopraccitati articoli delle PMPF prevedono che le piante, rami o cimali destinati al commercio degli alberi di Natale debbano essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall’amministrazione competente in materia forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o da sfolli legittimi;

considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 8 del R.D. n. 3267 del 1923, le PMPF dettano norme unicamente in materia di “modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità di utilizzazione e soppressione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria”, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Regio Decreto;

considerato quindi che la produzione in vivaio di Alberi di Natale, trattandosi di attività vivaistica finalizzata alla produzione di piante ornamentali, non è soggetta alle PMPF;

considerato inoltre che, per la stessa ragione, la produzione in vivaio di Alberi di Natale non è soggetta alla L. 269 del 1973, che disciplina invece la produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;

considerata la necessità di chiarire le modalità di applicazione dei sopraccitati articoli delle PMPF vigenti nelle diverse province piemontesi;

vista la Convenzione rep. 4683 del 27 luglio 2000 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle competenze regionali che comprende, tra i compiti attribuiti al C.F.S., la predisposizione degli atti amministrativi e deliberativi per l’acquisto dei sigilli per alberi di Natale, loro distribuzione e controllo;

considerata la necessità di semplificare l’azione amministrativa relativa all’ applicazione dei medesimi articoli delle PMPF;

considerato infine opportuno limitare gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale relativi alla produzione dei sigilli, acquisto carburante ed impiego del personale chiamato ad operare in materia;

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- il prelievo da aree boscate di piante, rami o cimali, destinati al commercio come Alberi di Natale, deve essere effettuato secondo le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale in materia di sfolli e diradamenti;

- le ditte intenzionate a prelevare da aree boscate piante, rami o cimali, destinati al commercio come Alberi di Natale, devono richiedere al Corpo Forestale dello Stato, previo consenso del proprietario del bosco, uno speciale permesso o l’apposizione di contrassegni rilasciati o prescritti dall’amministrazione competente in materia forestale che saranno collocati sulle piante o loro parti al momento della raccolta in bosco;

- il rilascio dello speciale permesso o l’apposizione dei contrassegni saranno effettuate, sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato, previa verifica della regolarità dell’intervento selvicolturale;

- per la produzione e commercializzazione di Alberi di Natale provenienti da vivai non si rende necessario il rilascio di speciali permessi o l’apposizione di contrassegni non essendo tali attività soggette ai disposti dell’art. 21 delle PMPF vigenti nelle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania, Vercelli e dell’art. 22 delle PMPF vigenti nelle province di Asti, Cuneo,Torino;

- le aziende vivaistiche produttrici di Alberi di Natale possono comunque attestare l’origine del materiale commercializzato mediante propri contrassegni, con richiamo alla presente DGR;

- le piante dei generi Abies e Picea, ed in generale le specie riportate negli elenchi allegati alla L. 269/73, alla Dir. 1999/105/CE e relative norme attuative, se prodotte in vivaio per essere utilizzate in rimboschimenti sono comunque sottoposte alla certificazione di provenienza prevista dalle citate L. 269/73 e Dir. 1999/105/CE.

La presente deliberazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)