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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003, n. 71-10129

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di un’area a caccia specifica nel territorio di competenza del CA TO 3 - Bassa Valle Susa e Val Sangone

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Comitato di gestione del CA TO 3 - Bassa Valle Susa e Val Sangone ad istituire, limitatamente alle stagioni venatorie 2003/2004 e 2004/2005, l’area a caccia specifica “Chianocco”, di ha 188, così come individuata nella cartografia agli atti del Settore Caccia e Pesca ed avente i seguenti confini:

* ferrovia Torino - Bardonecchia, Rio Prebech, strada per Vindrolere, Rio Pissaglio, Strada verso la SS 25, ferrovia.

Il perimetro dell’ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nell’ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione, parte integrante del presente provvedimento ed è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes) e corvidi. L’ACS è finalizzata alla tutela ed incremento della specie lepre comune (Lepus europaeus). Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo dell’ACS in argomento, al termine della validità della stessa, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine al contenimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nell’area e nei territori limitrofi nonché alla salvaguardia ed incremento della specie oggetto di tutela.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)