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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

Codice 12.3
D.D. 1 luglio 2003, n. 88

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 4.992,00. (Cap. 12990/2003)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali e dei servizi a fianco di ciascuna indicate:

a) Coralimpianti S.r.l., Str.da Volpiano 64 - 10040 Leinì (TO), per Euro 1.653,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 5% in sostituzione del deposito cauzionale: posa in opera con adeguamenti di elettroventilatore Coral per laboratorio agrochimico Torino;

b) VWR International S.r.l., Via Stephenson, 94 - 20157 Milano, per Euro 616,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: reagenti per laboratorio agrochimico Ceva;

c) Vignale di Bernieri Elisabetta, St.da Antica di Collegno, 189 - 10146 Torino, per Euro 923,00 oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: bombolette, vernice spray per laboratorio virologia;

d) Agilent Technologies S.p.A., V. Gobetti 2/C - 20063 Cernusco s/n, per Euro 1.800,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale: installazione cromatografo HPLC Agilent e corso utente;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal fine praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare entro il termine pattuito di 90 gg. le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposita fattura e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa di Euro 4.992,00, oneri fiscali compresi è già stata impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2003 (accantonamento n. 100379).

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin