Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Savigliano (Cuneo)
Delibera di CC n. 31 del 10 luglio 2003
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
(omissis)
1. di approvare la modifica n. 2 allarticolo 32, 6° comma, terzo capoverso, del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dellarticolo 3, comma 1°, della Legge Regionale 19/99, secondo il testo di seguito riportato con evidenziata in grassetto la parte aggiunta oggetto della modifica:
In applicazione del 5° comma dellart. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni nonché per obiettivi di salvaguardia in termini più generali della integrità morfologica e dei requisiti paesistico ambientali del territorio produttivo agricolo, nonché in relazione alle analisi geologiche allegate al P.R.G.C., costituiscono specifici elementi di valutazione in occasione dellassunzione di determinazioni concernenti attività estrattive, i seguenti:
- apprezzabile riduzione della superficie agraria del territorio comunale mediante escavazione sotto falda;
- interferenza dello scavo nei confronti della dinamica di rii o torrenti esistenti;
- impatto dellattività estrattiva rispetto allassetto infrastrutturale del territorio interessato;
- interferenza tecnico-funzionale rispetto allattività agricola esercitata dalle aziende presenti sul territorio interessato.
Quanto sopra premesso, lattività di estrazione di materiale litoide con recupero dellarea mediante ritombatura è sottoposta allosservanza della normativa vigente in materia. Lestensione massima di ogni singola concessione non può eccedere i 6 ha; lestensione delle concessioni attive non può superare i 20 ha. Il recupero dellarea mediante realizzazione di invaso artificiale deve sottostare alle seguenti condizioni:
a) il richiedente deve proporre un piano di utilizzo dellarea recuperata che ne individui il pubblico interesse (riferito anche, alla qualità progettuale della sistemazione dellarea nonché delle essenze poste a dimora) che costituisce condizione e, nel caso di più domande concorrenti, preferenza nel rilascio dellautorizzazione; è esclusa ogni attività economica relativa allutilizzo dellinvaso.
b) la superficie totale massima degli invasi artificiali che possono essere realizzati nel territorio comunale non può superare in nessun caso Ha 11.07.34 pari allo 0,1% della superficie complessiva del territorio comunale; nel computo sono compresi gli invasi artificiali già esistenti. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, provvede a determinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni al fine di garantire la trasparenza delle procedure nonché a definire lo schema datto dobbligo allosservanza delle condizioni di cui al presente comma da sottoscrivere, registrare e trascrivere a cura e spese dal proprietario ed eventuali aventi titolo sullarea interessata, in cui sono previste, tra laltro, le sanzioni per linottemperanza agli obblighi assunti e le relative garanzie;
c) linvaso deve essere inscritto in unarea coltivata a bosco di estensione ameno pari a quella dello stesso, con una profondità, dalla battigia, di 1 ml. ogni 1000 mq. della sua superficie, con un minimo di ml. 15; larea piantumata dovrà avere una distanza dal confine di proprietà conforme alle disposizioni comunali vigenti in materia di alberi di alto fusto, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti;
d) a garanzia della effettiva realizzazione delle opere di recupero, il titolare dellautorizzazione allestrazione e/o il proprietario dellarea interessata, deve produrre garanzia finanziaria di importo pari a quello previsto dal progetto di recupero per un periodo di tempo valido sino allultimazione dei lavori di recupero;
e) il titolare dellautorizzazione allestrazione e/o il proprietario dellarea interessata deve dimostrare al momento della presentazione dellistanza che la realizzazione dellinvaso artificiale non introduce vincoli o restrizioni giuridiche sulluso dei terreni confinanti. In caso contrario il titolare dellautorizzazione allestrazione e/o il proprietario dellarea interessata deve produrre lassenso scritto di tutti i proprietari interessati;
f) sono fatti salvi i diritti di terzi.
2. di dare atto che la presente modifica, riguardando il contenuto del titolo IV non cogente, è stato redatto in conformità al testo tipo regionale;
3. di dare atto, infine, che il responsabile del Settore Urbanistica provvederà agli adempimenti previsti dallarticolo 3, commi 3 e 4, della sopracitata Legge Regionale 19/99.
(omissis)