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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Canelli (Asti)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5/6/2003 ad oggetto: Regolamento Edilizio Comunale - Integrazioni al testo ed agli allegati “A - Piano del Colore” e “B - Piano dell’arredo urbano”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di inserire il fabbricato sito in via Massimo d’Azeglio 8-10, al numero 47 dell’elenco “A - Edifici religiosi, pubblici e privati” del punto 3.6 delle Norme applicative del Piano del Colore (allegato “A” al Regolamento Edilizio Comunale), con la definizione “Casa Barbero”;

2) di inserire nelle “Norme per la regolamentazione delle tipologie architettoniche presenti nel centro storico cittadino” (allegato “B” al Regolamento Edilizio Comunale) il seguente articolo:

“Articolo 5. Norme e tipologie degli elementi di arredo urbano

1. Il presente articolo regolamenta le caratteristiche estetiche, tecniche e dimensionali dei seguenti elementi di arredo urbano:

- pensiline

- postazione Vigili Urbani

- fermate bus

- bacheche turistiche

- totem multimediali e informativi

- panchine

- cestini portarifiuti

2. Per ciascuno dei suddetti elementi di arredo urbano, la cui fornitura e posizionamento sul suolo pubblico sia di competenza dell’Amministrazione comunale in via diretta o attraverso società appaltatrici di pubblici servizi, dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell’allegato fascicolo “Individuazione delle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano”.

3. Analogamente, i dehors e chioschi chiusi a servizio di attività commerciali, di cui al precedente articolo 4, dovranno attenersi alle caratteristiche tipologiche evidenziate nel medesimo fascicolo.";

3) di sostituire come segue il titolo ed i commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 4 delle “Norme per la regolamentazione delle tipologie architettoniche presenti nel centro storico cittadino” (allegato “B” al Regolamento Edilizio Comunale):

“Articolo 4. Norme e tipologie per la realizzazione di dehor e chioschi chiusi al servizio di attività commerciali

1. Su tutto il territorio comunale, limitatamente alle attività commerciali dedite alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande (bar, trattorie, pizzerie, ristoranti), con esplicita e categorica esclusione per qualsiasi altro tipo di attività economica, è consentita l’installazione di dehor esterni a protezione dagli agenti atmosferici, per il transito e la sosta del pubblico e per una maggiore fruibilità delle superfici a disposizione per lo svolgimento dell’attività commerciale o di ristoro, senza che l’opera produca incremento della superficie utile, né del volume.

2. Tale autorizzazione sara concessa previa richiesta da parte dell’attività commerciale interessata dell’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico, ove necessaria.";

4) di approvare l’"Allegato C - Norme sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari" al Regolamento Edilizio Comunale;

5) per conseguente coordinamento delle norme di modificare come segue l’articolo 37 del Regolamento Edilizio Comunale: al comma 1, le parole “per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente in cui sono installate.” sono sostituite dalle parole “per esigenze di tutela del decoro urbano, le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme di cui all’allegato ”C" al presente Regolamento.";

6) di introdurre il seguente articolo all’interno del Titolo V del Regolamento Edilizio Comunale:

“Articolo 42 bis. Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. Nella progettazione degli edifici, sia per quelli uni-bifamiliari che per quelli condominiali, dovrà essere prevista la dotazione di un apposito spazio per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto.

2. Tali spazi dovranno essere dimensionati in modo proporzionato al numero di utenze servite ed alla necessita di garantire l’agevole separazione delle varie frazioni di rifiuto.

3. Dovranno inoltre essere collocati in modo da favorire le operazioni di esposizione dei contenitori sulla pubblica via nei giorni previsti per il conferimento delle varie frazioni di rifiuto.";

7) di dare atto che tutte le suddette modifiche ed integrazioni non coinvolgono argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale non può scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi la conformità del testo comunale a quello regionale tipo;

8) di dichiarare quindi, ai sensi del 3° comma dell’articolo 3 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che il Regolamento Edilizio Comunale, come modificato dalla presente deliberazione rimane conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29/7/1999, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

9) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e che, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

10) di dare atto, infine, che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Il Segretario generale