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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caprie (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2003)

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità principali

Art. 3 Rappresentanza della comunità

Art. 4 Rapporti con altri Enti

Art. 5 Informazione e trasparenza

Art. 6 Territorio e sede comunale

Art. 7 Stemma e gonfalone

Parte I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 Organi

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Consiglio Comunale

Art. 10 Competenze del Consiglio comunale

Art. 11 Atti di indirizzo

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Art. 13 Principi sul funzionamento

Art. 14 Commissioni consiliari

Art. 15 Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Pari opportunità

Capo II GIUNTA COMUNALE

Art. 19 La Giunta Comunale

Art. 20 Composizione

Art. 21 Nomina

Art. 22 Funzionamento

Art. 23 Competenze

Capo III IL SINDACO

Art. 24 Il Sindaco

Art. 25 Attribuzioni di amministrazione

Art. 26 Attribuzioni di vigilanza

Art. 27 Attribuzioni di organizzazione

Art. 28 Vicesindaco

Art. 29 Rinvio a norme di legge

Art. 30 Impedimento permanente del Sindaco

Titolo II ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 31 Principi e criteri dell’azione amministrativa

Art. 32 Organizzazione dell’attività amministrativa

Art. 33 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 34 Struttura organizzativa e responsabili dei servizi

Art. 35 Il Segretario Comunale

Art. 36 Il Vicesegretario Comunale

Art. 37 Albo Pretorio

Titolo III SERVIZI COMUNALI

Art. 38 Servizi pubblici comunali

Art. 39 Aziende speciali e istituzioni

Art. 40 Società per azioni a responsabilità limitata

Titolo IV PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA’

Art. 41 Ordinamento

Art. 42 Il bilancio

Art. 43 La revisione economico - finanziaria

Art. 44 Controllo di gestione e controllo di qualità

Art. 45 Demanio e patrimonio

Art. 46 Attività contrattuale

Parte II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47 Principi

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Consorzi

Art. 50 Accordi di programma

Art. 51 Unione dei Comuni

Art. 52 Fusione

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE - ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI

Art. 53 Principi

Capo I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

Art. 55 Forme di consultazione della popolazione

Art. 56 Istanze, petizioni e proposte

Art. 57 Referendum

Art. 58 Effetti del referendum

Capo II PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 59 Diritto di accesso

Art. 60 Diritto di informazione e pubblicità degli atti

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62 Statuto

Art. 63 Regolamenti

Art. 64 Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Caprie è l’Ente di governo della comunità locale.

Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Garantisce la reale partecipazione di cittadini singoli ed associati alla vita amministrativa comunale. Tutela la sua totale autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità.

Art. 2
Finalità principali

1. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, persegue le finalità politiche e sociali che la Costituzione gli assegna.

2. L’amministrazione promuove l’integrazione sociale della propria comunità, distinta territorialmente in nuclei abitati diversi e staccati.

3. In particolare il Comune nell’esercizio delle sue funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;

b) tutela il paesaggio, il patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale della comunità e ne promuove l’approfondimento e la conoscenza;

c) riconosce nell’attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell’impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e la favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare le zone agricole, boschive e per salvaguardare l’assetto territoriale, con particolare riferimento alla zona del torrente Sessi;

e) favorisce lo sviluppo armonico del territorio, compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell’associazionismo cooperativo con specifici programmi;

f) ricerca attraverso strumenti legislativi esistenti, in collaborazione con tutte le categorie, sindacali ed imprenditoriali, lo sviluppo dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

g) il Comune opera per favorire il più possibile gli ideali di pace e di rispetto reciproco della sua popolazione verso gli altri popoli;

h) promuove i patti territoriali tra l’Amministrazione pubblica, le rappresentanze di categoria e professionali, le rappresentanze economiche, le imprese e il volontariato;

i) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l’accesso al lavoro.

A tale scopo e nella considerazione di essere inserito in una valle di collegamento tra l’Italia e parti importanti dell’Europa, favorirà gli scambi culturali della sua gente, promuovendo gemellaggi ed occasioni di incontro tra popoli diversi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dagli orientamento dello Stato in materia di politica estera.

Art. 3
Rappresentanza della comunità

1. Il Comune di Caprie cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all’ambito di propria competenza e ne rappresenta gli interessi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione ed il territorio.

2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall’ordinamento, il Comune promuove intese e accordi con gli altri soggetti pubblici e con i privati.

Art. 4
Rapporti con altri Enti

1. Il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni e per l’espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni e la Comunità Montana, sia con la Provincia e la Regione. Tali principi si attuano nelle forme previste dalle vigenti leggi.

2. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.

Art. 5
Informazione e trasparenza

1. L’attività del Comune di Caprie è ispirata alla massima trasparenza dei propri atti e delle procedure, nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione.

2. Nelle forme e con i mezzi ritenuti più idonei, individuati dal regolamento, il Comune opera:

- per informare i cittadini, rispetto agli atti, intendimenti ed obiettivi dell’amministrazione comunale;

- per consentire l’accesso ai servizi e favorirne lo sviluppo, promuovendo l’azione individuale e collettiva.

3. Il Comune di Caprie, come parte integrante dello Stato italiano e della Regione Piemonte, opera per far conoscere ai cittadini le leggi emanate, le direttive della CEE e della comunità internazionale.

Tale obiettivo è finalizzato sia a fornire a tutti i cittadini un adeguato livello di informazione sia a contribuire alla formazione di una coscienza civica nelle giovani generazioni.

Art. 6
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da 3 (tre) nuclei storici, riconducibili alle rispettive parrocchie (Caprie - Celle - Novaretto) e dai seguenti agglomerati: Caprie capoluogo, frazione Novaretto, b.ta Camparnaldo, b.ta Campambiardo, b.ta Combe, b.ta Case Inferiori, b.ta Sala, b.ta Peroldrado, b.ta Pertusetto, b.ta Giardini, b.ta Piagnolo, b.ta Chiodo, case Breri, case Budrola, case Comba, case Meini, condomini Barbara, case Calcinerà, case Buffa, case Lambert, case Margaira, case Moleruto, case Pietra Rotonda, case Prà Pian, case Trucetto, casale Mandria, casale Cevrè, casale Boschera, case Prà Barbe, alpe Cormeano, alpe Saletta, case Buia, case Giuliani, case Colomba, case Cantusella.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 16,35, confinante a nord con i Comuni di Condove e Rubiana, a sud con Chiusa S. Michele e S. Ambrogio, a est con Villar Dora e Rubiana ed a ovest con Condove. È collocato sul versante orografico sinistro della Dora Riparia ed è compreso fra la quota minima di m. 349 s.l.m. e la quota massima di m. 1923 s.l.m.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Caprie che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome “Caprie” e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 1960.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 18 febbraio 1960.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono consentiti, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Parte I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la composizione, la durata In carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio dura comunque in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio limitandosi, successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

3. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11
Atti di indirizzo

1. Sono atti di indirizzo quelli adottati dal Consiglio Comunale a contenuto meramente politico, consistenti in direttive alla Giunta Comunale, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi di interesse, anche riflesso, per la comunità locale.

2. Tali atti non necessitano dei pareri tecnici..

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti e mozioni, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale,

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13
Principi sul funzionamento

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza, con le modalità previste nel regolamento.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui le sedute sono riservate e aperte.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, d’indagine, d’inchiesta, di studio.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.

3. Funzionamento, composizione, poteri, oggetto e durata delle commissioni sono disciplinati nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Nell’adempimento delle civiche funzioni ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto ed è personalmente responsabile dei voti che esprime.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di: presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione, ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato, visionare atti e documenti.

2. Modalità e forme di esercizio di tali diritti sono disciplinate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio del Comune, secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La procedura relativa è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18
Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituti da essi dipendenti.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 19
La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, esercitando le funzioni conferitele dalla legge e dal presente Statuto.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale e riferisce annualmente allo stesso sulla sua attività.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori, che possono essere scelti anche fra cittadini, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, fino ad un massimo del 50% del totale degli Assessori consentiti. Il Vicesindaco non può essere Assessore esterno.

2. Se gli Assessori sono scelti al di fuori del Consiglio, il Sindaco deve motivare le ragioni e darne comunicazione al Consiglio stesso.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Il Sindaco e gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che disciplina altresì decadenza, sospensione e revoca.

5. Al Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. I componenti della Giunta Comunale per lo svolgimento dell’incarico hanno diritto ai permessi, alle aspettative non retribuite, alle indennità ed ai rimborsi, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21
Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Assessori sono verificate dall’organo stesso.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all’Albo pretorio.

Art. 22
Funzionamento

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dal singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 23
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali di governo espressi dal Consiglio, mediante atti generali, indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, da parte dei responsabili dei servizi, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

b) l’approvazione dei verbali di concorso e selezione proclamando i candidati dichiarati idonei;

c) l’accettazione di lasciti e donazioni;

d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 24

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e all’esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i Cittadini”.

Art. 25
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

Art. 26
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede comunque alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;

c) esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 29
Rinvio a norme di legge

1. La legge disciplina i casi di incompatibilità e ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica, quali dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.

Art. 30
Impedimento permanente del Sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale.

2. I componenti della Commissione devono essere persone estranee al Consiglio Comunale, nominate in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio Comunale sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo una diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

TITOLO II

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 31
Principi e criteri dell’azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi e al Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco con le forme e modalità prescritte dalla legge.

Art. 32
Organizzazione dell’attività amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea, opportunamente autorizzata.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 33
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale o al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio del buona andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 34
Struttura organizzativa e responsabili dei servizi

1. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune e ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina:

- l’assetto organizzativo dell’ente;

- i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

- i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro;

- le modalità attraverso le quali l’amministrazione dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro.

2. Alle strutture amministrative sono preposti responsabili nominati dal Sindaco. Nell’ambito della dotazione organica, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, la responsabilità di strutture organizzative può essere attribuita a personale di altro Ente locale, ovvero a persone esterne dell’Ente purchè in possesso di adeguata professionalità, con contratto a tempo determinato la cui durata non può superare quella dell’incarico del Sindaco.

3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale, e secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, finalizzandole al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi del Comune.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

6. Le funzioni dei responsabili sono specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 35
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale, sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

Art. 36
Il Vicesegretario Comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario Comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.

Art. 37
Albo Pretorio

1. Nel Palazzo Municipale, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare all’Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Messo comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO III

SERVIZI COMUNALI

Art. 38
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle forme stabilite dalla legge.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 39
Aziende speciali e istituzioni

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende, il Sindaco provvede alla nomina.

3. La revoca degli amministratori dell’azienda può avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

4. Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l’istituzione, organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, ma priva di personalità giuridica.

5. Gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono di consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

6. Con appositi regolamenti vengono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l’amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 40
Società per azioni a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV

PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA’

Art. 41
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ad apposito regolamento.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte, tasse, riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione di servizi.

Art. 42
Il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, nel termine fissato dalla legge.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 43
La revisione economico - finanziaria

1. Un Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Comunale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune, secondo quanto previsto da normativa statale.

2. Il regolamento di contabilità definisce funzioni, compiti ed eventuale attività di supporto all’attività degli organi amministrativi.

3. Il Comune cura che l’organo di revisione sia dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 44
Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’Ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Art. 45
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla loro natura e destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. I beni soggetti agli usi civici sono soggetti alle leggi speciali che regolano la materia.

3. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali.

4. I beni comunali, mobili e immobili sono registrati in apposito inventario, tenuto e aggiornato da funzionario incaricato, che conserva altresì i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio.

Art. 46
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, a vendite ed acquisti a titolo oneroso, a permute e locazioni.

2. Tutti i contratti sono preceduti dalla determina del Responsabile del servizio, che deve indicare il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni legislative vigenti.

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47
Principi

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana e con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 48
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e costituire uffici comuni, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, ai sensi dell’art.30 del T.U. approvato con D.L.gs 267/2000.

Art. 49
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Enti Locali o altri enti pubblici un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove e conclude appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che per la loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 51
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 47 e dei principi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Comunale, in presenza delle necessarie condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 52
Fusione

1. A seguito di libera e autonoma espressione di volontà del Consiglio Comunale e della collettività dei cittadini, il Comune può attivare una fusione con Comuni contigui.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE - ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI

Art. 53
Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini l’Amministrazione Comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle libere forme associative, delle cooperative e delle organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Quale strumento di base e di coordinamento per la tutela dei valori naturali artistici, sociali, culturali, ricreativi, sportivi e di promozione dell’attività turistica il Comune favorisce la costituzione dell’Associazione Pro-Loco, alla quale possano essere affidati servizi comunali attinenti i settori di competenza.

CAPO I

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54
Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. In particolare saranno valorizzate e incentivate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale, culturale, storico e territoriale;

b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

c) le associazioni turistiche, folkloristiche, enogastronomiche;

d) le associazioni e le istituzioni sociali, assistenziali, sanitarie ed educative a carattere volontario, di natura laica e religiosa;

e) le associazioni e fondazioni sportive, ricreative, culturali e storiche, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d’interesse comunale;

f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio boschivo, per la tutela dei diritti degli animali e la tutela dei diritti dei consumatori;

h) le società cooperative e le società di mutuo soccorso.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente, attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione Comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, in base ad appositi regolamenti.

Art. 55
Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 56
Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare istanza per chiedere ragione di specifici aspetti dell’attività amministrativa, mediante richiesta scritta rivolta al Consiglio o alla Giunta che, entro 30 giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della istanza e assumeranno le eventuali determinazioni.

2. Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni specifiche o di interesse generale o per esporre comuni necessità mediante petizione, la cui sottoscrizione può avvenire senza formalità di sorta, con firma in calce al testo presentato.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 15 giorni la assegna al soggetto competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. Il soggetto competente entro 30 giorni assume la decisione relativa che unitamente al testo della petizione, viene pubblicata mediante affissione negli appositi spazi in modo da permetterne la conoscenza.

3. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a 100, possono inoltrare al Consiglio o alla Giunta, proposte per l’adozione di atti amministrativi per la migliore tutela di interessi collettivi. La sottoscrizione della proposta deve essere effettuata mediante firma autentica secondo le procedure previste per la sottoscrizione del referendum popolare.

L’organo competente, preso atto della proposta, assume la deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il contenuto della decisione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Art. 57
Referendum

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum propositivi, consultivi, abrogativi, tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’ente e, per tre anni, le materie già in oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) Il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste comunali;

b) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

5. Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto

6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 58
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale recepisce la volontà popolare espressa con il voto, deliberando obbligatoriamente gli atti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere deliberato con adeguata motivazione dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

CAPO II

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 59
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito a dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60
Diritto di informazione e pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente si avvale di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, ha carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme finalizzate a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.

6. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

8. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 6° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 61
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Tempi, modalità, procedure e principi per l’espletamento di tale diritto sono disciplinati in apposito regolamento.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le deliberazioni di approvazione, modificazione e revisione statutarie sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità del T.U.E.L. (art. 6 c.4).

3. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 30% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto, mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione di proposte di iniziativa popolare.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

Art. 63
Regolamenti

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie

Art. 64
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.