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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2003

Codice 24
D.D. 2 luglio 2003, n. 169

Comune di San Pietro Mosezzo (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia di sette pozzi che alimentano l’acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei pozzi che alimentano l’acquedotto comunale in San Pietro Mosezzo (NO) sono ridefinite come risulta nelle cartografie aggiornate all’aprile 2003

- Tavola 5A in scala 1:1.000 per il pozzo San Pietro

- Tavola 5B in scala 1:3.000 per il pozzo Cascinino

- Tavola 5C in scala 1:3.000 per il pozzo Cesto

- Tavola 5D in scala 1:1.000 per il pozzo Mosezzo

- Tavola 5E in scala 1:1.000 per il pozzo Nibbia

- Tavola 5F in scala 1:3.000 per il pozzo Santo Stefano

- Tavola 5G in scala 1:3.000 per il pozzo Torre

allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, ed in particolare:

- 432 mc/giorno per il pozzo San Pietro

- 850 mc/giorno per il pozzo Cascinino

- 345 mc/giorno per il pozzo Cesto

- 345 mc/giorno per il pozzo Mosezzo

- 432 mc/giorno per il pozzo Nibbia

- 850 mc/giorno per il pozzo Santo Stefano

- 432 mc/giorno per il pozzo Torre.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di San Pietro Mosezzo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di San Pietro Mosezzo, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di San Pietro Mosezzo, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità a quanto richiesto nei pareri ARPA ed ASL;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, o all’allontanamento dell’area di salvaguardia;

- procedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata del pozzo, ed effettuare l’allacciamento alla rete fognaria dei fabbricati eventualmente non ancora collegati esistenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito dei programmi comunali di completamento delle reti fognarie, provvedere prioritariamente ad estendere la rete fognaria alle abitazioni che ne sono sprovviste, ubicate a ridosso dell’area di salvaguardia, a monte della direzione di flusso della falda;

- procedere alla verifica dei centri di rischio esistenti all’interno dell’area di salvaguardia, con particolare riguardo agli stoccaggi di carburante segnalati. Procedere altresì alla verifica delle attività produttive ed artigianali ubicate sul fronte di alimentazione del pozzo in argomento e, nel caso, a realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinante ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito della riorganizzazione dei servizi idrici di cui alla L.R. n. 13/97, valutare prioritariamente la dismissione del pozzo in argomento e la sua sostituzione con approvvigionamenti idrici alternativi.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di San Pietro Mosezzo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umane e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio