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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2003

Codice 14.4
D.D. 18 giugno 2003, n. 455

Reg. (CE) 1257/99 - P.S.R. 2000 - 2006 della Regione Piemonte - Misura I - azione 2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” - R.D. 3267/1923 e legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Ditta: Amministrazione comunale - Comune di Roccaforte Mondovì (prov. di Cuneo) - località “valle di Lurisia” - Autorizzazione alla esecuzione degli interventi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare ai sensi e con le modalità previste dall’Azione i.2.d del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte il progetto presentato dal Comune di Roccaforte Mondovì per l’apertura del seguente tracciato di viabilità forestale: località valle di Lurisia Comune di Roccaforte Mondovì (CN) per un importo complessivo di spesa ammissibile a seguito di istruttoria di Euro 76.491,32 e un importo di contributo concedibile di Euro 61.193,06 corrispondente al 80% della spesa ammissibile, secondo quanto descritto nel verbale di istruttoria del 22.01.2003 redatto dal funzionario incaricato del Settore geom. Alessandro Forte. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali in esso riportate, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

2) di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art. 6 gli interventi proposti in progetto da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico iscritta a catasto al Fg. 11, 45 e 46, mappali nº diversi del Comune di Roccaforte Mondovì (CN), nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- La data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al C.S. di Villanova Mondovì, che provvederà alla verifica dei picchettati e degli alberi da abbattere;

- Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà procedere i movimenti di terra; in particolare le ceppaie sradicate dovranno essere collocate ordinatamente nelle depressioni e ricoperte di terra, provvedendo poi al livellamento della superficie risultante.

- Dovrà essere evitata scrupolosamente la caduta di materiali a valle del tracciato ed i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento.

- La larghezza del piano viabile delle piste dovrà essere contenuta in 3 m;

- Lungo tutto il tracciato delle piste dovrà essere presente una cunetta longitudinale al piede della scarpata di monte, larga 50 cm.

- I tracciati dovranno essere muniti di canalette trasversali taglia-acqua spaziate in funzione della pendenza come indicato nella seguente tabella:

Pendenza long. Strada    Inclinazione    Distanza
    trasversale canalette    max
    rispetto asse stradale     canalette
2%    30º    75 m
2/5%    35º    50 m
5/8%    40º    30 m
8/10%    45º    25 m
10/12%    50º    20 m
12/15%    55º    15 m
+15%    60º    10 m

Tali canalette dovranno essere realizzate con tondoni di essenza forte (generalmente 3 per ogni canaletta) oppure con sezioni in lamiera (tipo guard-rail).

- Il guado in massi previsto in progetto dovrà essere munito di caditoia di valle; a monte dovrà essere presente una zona a debole pendenza lunga 2-3 m per favorire il deposito nel trasporto solido prima del piano viabile.

- Le sezioni dovranno essere realizzate con l’inclinazione trasversale del piano viabile verso monte (2%) in modo da indirizzare le acque nella cunetta longitudinale prescritta (ed indicata nelle sezioni di progetto).

- Tutte le superfici di scopertura che non riguardino il piano viabile dovranno essere inerbite mediante semina potenziata (idrosemina) di un idoneo miscuglio, unito a fiorume setacciato di fienile, entro 6 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra.

- Le piste dovranno essere interdette al transito mediante apposizione di cartello di divieto recante gli estremi della l.r. 45/89.

- Si raccomandata, in ogni caso, il rispetto delle indicazioni progettuali illustrate dallo “Studio geologico - tecnico) (pagg. 21, 22 e 23), destinate al mantenimento di condizioni di stabilità e sicurezza presso la sede viabile.

- Si ricordano i divieti di cui all’articolo 2 (commi 6 e 7) della LR 45/89, in riferimento al transigo lungo la sede viabile, che devono essere resi pubblici, a cura del titolare dell’autorizzazione, mediante specifico cartello.

Inoltre:

- i lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della Concessione Urbanistico Edilizia e comunque non oltre 36 mesi dalla data della presente autorizzazione;

- è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori;

- si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’articolo 8 della l.r. 45/1999 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

- si deroga dal versamento del correspettivo di rimboschimento previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/89 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

- la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria, nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, nº 490, articolo 146 lettera g);

- eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

3) che in caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali riportate nel verbale di istruttoria redatto ai sensi dell’Azione i.2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” o di quelle riportate al punto precedente l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

4) che le eventuali varianti progettuali che venissero presentate da parte dei soggetti beneficiari possono essere approvate con semplice nota dal Settore che effettua l’istruttoria purchè suddette varianti non alterino la natura degli interventi e siano conformi alle normative sui lavori pubblici;

5) che l’entità del contributo concesso sarà stabilita a consuntivo in base all’esito delle verifiche finali dei lavori effettivamente realizzati e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini