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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 7/2003. F86b. Interventi di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza delle sponde del torrente Sangone - 2º lotto. Decreto di occupazione d’urgenza

Il Responsabile della Posizione organizzativa

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell’articolo 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell’art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l’occupazione d’urgenza delle aree, di cui parte temporaneamente, necessarie alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2

L’occupazione d’urgenza delle aree che verranno espropriate decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e cioè per cinque anni decorrenti dalla data di approvazione della citata deliberazione n. 57 del 20.3.03, considerate le deroghe previste dall’Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla Protezione Civile n. 3090 del 18/10/2000.

L’occupazione delle aree da occupare temporaneamente terminerà entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali proroghe e pertanto le stesse saranno successivamente restituite ai proprietari nello stato in cui si trovavano prima dell’inizio dei lavori.

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 33 del 14107/03. -

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

II presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione, dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessati, almeno venti giorni prima dell’accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all’Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 modificato con D.Lgs. 27/12/2002 n. 302, i Responsabili del procedimento vengono individuati nelle persone del geom. Mario Manfrin e della Sig.ra Celestina Follone presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

Nichelino, 26 agosto 2003

Il Responsabile della P.0.
Servizio Programmazione Urbanistica
Nicola Balice