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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vignolo (Cuneo)

Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 22/07/2003)

Indice

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Svolgimento dell’attività amministrativa

Art. 5 - Sede e Albo Pretorio

Art. 6 - Territorio

Art. 7 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore-Distintivo del Sindaco

Art. 8 - Pari opportunità

Art. 9 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Titolo II

Organi istituzionali del Comune

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 11 - Funzione del Consiglio Comunale

Art. 12 - Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

Art. 13 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

Art. 15 - Sessioni del Consiglio

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 17 - Commissioni

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 18 - Il Sindaco e le sue attribuzioni

Art. 19 - Dimissioni del Sindaco

Art. 20 - Vice Sindaco

Art. 21 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Art. 22 - Nomina della Giunta

Art. 23 - La Giunta - Composizione e presidenza

Art. 24 - Competenze della Giunta

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

Art. 26 - Cessazione dalla carica di assessore

Art. 27 - Decadenza della Giunta

Titolo III

Istituti di partecipazione e di garanzia

Capo I

Partecipazione dei cittadini, riunioni,
assemblee, consultazioni, istanze, petizioni e proposte

Art. 28 - Partecipazione dei cittadini

Art. 29 - Riunioni e assemblee

Art. 30 - Consultazioni

Art. 31 - Istanze e petizioni

Art. 32 - Proposte

Capo II

Referendum

Art. 33 - Oggetto del referendum

Art. 34 - Iniziativa referendaria

Art. 35 - Disciplina del referendum

Art. 36 - Effetti del referendum

Titolo IV

Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 37 - Demanio e patrimonio

Art. 38 - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo V

I Servizi

Art. 39 - Forme di gestione

Art. 40 - Gestione in economia

Art. 41 - Aziende speciali

Art. 42 - Istituzioni

Art. 43 - Società

Art. 44 - Concessioni a terzi

Titolo VI

Forme di associazioni e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 - Accordi di programma

Titolo VII

Uffici e personale - Segretario comunale

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 47 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 48 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 49 - Organizzazione del personale

Art. 50 - Incarichi esterni

Capo II

Segretario comunale

Art. 51 - Segretario comunale - Direttore generale

Art. 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 53 - Avocazione

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 54 - Entrata in vigore

Art. 55 - Modifiche dello Statuto

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Vignolo è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, sia nazionali sia estere, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua e delle tradizioni locali, delle risorse naturali e ambientali.

6. Il Comune promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4

Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio, ponendosi come agenzia di promozione di iniziative culturali ed economiche.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a fornire con chiarezza e cortesia tutte le informazioni richieste riguardanti la vita amministrativa del Comune, provvedendo alle istanze degli interessati.

Art. 5

Sede e Albo Pretorio

1. La sede del Comune è sita in Via Roma n. 6. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al secondo comma, per particolari motivi, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

4. All’esterno del palazzo comunale sono esposte permanentemente le bandiere dell’Europa, dell’Italia e della Regione Piemonte.

5. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 6

Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalle frazioni, dalle borgate e dagli agglomerati compresi nel territorio.

2. Il territorio del Comune si estende per 8 chilometri quadrati ed è confinante con il Comune di Cervasca a Nord, con il Comune di Cuneo a est, con il Comune di Borgo San Dalmazzo a sud, con il Comune di Roccasparvera a ovest.

Art. 7

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del Sindaco.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Vignolo” e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1983. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con medesimo D.P.R. 11/10/1983. Il gonfalone può uscire dalla Casa Comunale solo se accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato. La delega potrà essere concessa anche oralmente.

2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla pari opportunità tra uomini e donne.

a) garantisce il libero accesso degli uomini e delle donne a tutte le cariche ed a tutte le funzioni della vita comunale;

b) assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle

direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti, uomini e donne, ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9

Assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune in proprio o in collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, promuove gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Organi istituzionali del Comune
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 11

Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne esercita il controllo.

Art. 12

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidenza del Consiglio sono esercitate dal vice-sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti presso un singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Il Consiglio può invitare i propri rappresentanti a relazionare per iscritto od oralmente sull’operato degli enti in cui sono stati nominati.

Art. 13

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice-sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle risorse finanziarie necessarie ed evidenziando le priorità.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio triennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per la convezione in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

- il giorno di consegna non viene computato;

b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:

- n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

c) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d) prevedere per la validità delle delibere il voto a maggioranza semplice, salvi i casi previsti dalla legge o dal presente statuto in cui sono richieste maggioranze particolari;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, agli interventi;

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale, e della relazione revisionale e programmatica.

d) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

e) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito provvedimento consiliare.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 18

Il Sindaco e le sue attribuzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Il Sindaco è il referente naturale di tutti i cittadini.

7. Ha la rappresentanza generale dell’Ente con facoltà di delega.

8. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune.

9. Può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta.

10. Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

11. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

12. Adotta ordinanze.

13. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.

14. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende pubbliche, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

15. Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione.

16. Convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

17. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

18. Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede.

19. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 19

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte dal Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni. La sostituzione opera anche nel caso in cui il Sindaco debba assumere provvedimenti relativi alla sua persona o a parenti e affini fino al quarto grado.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco o alla nomina del Commissario.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori di cui al primo comma devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, discendente o ascendente, parente ed affine fino al terzo grado con il Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori compreso il Vice Sindaco. La scelta del numero degli assessori è lasciata alla valutazione del Sindaco che la può modificare in qualunque momento.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco, per gravi motivi o per venir meno del rapporto fiduciario, può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne riferisce, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III

Istituti di partecipazione e di garanzia

Capo I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee -
consultazioni - istanze, petizioni e proposte

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutte le organizzazioni, purché aperte, trasparenti e con ordinamento interno a base democratica, il cui atto costitutivo e relativo statuto siano stati comunicati all’Amministrazione.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, singoli o associati, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo a disposizione, compatibilmente cori le proprie esigenze, di tutti i cittadini, singoli o associati, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, anche per categorie:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e decisioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, anche per categorie, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione singolarmente mediante istanze e collettivamente mediante petizioni per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità individuali o collettive.

2. L’istanza o la petizione è esaminata dall’organo o dal funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione e ad essa deve essere data una risposta entro i successivi 30 giorni.

3. Ciascun consigliere in qualunque momento lo richieda, ha diritto di avere un elenco aggiornato delle istanze e delle petizioni presentate.

Art. 32

Proposte

1. Le proposte per l’adozione di atti amministrativi dovranno essere sottoscritte almeno da 150 elettori e sono inoltrate all’organo competente. La proposta è esaminata dall’organo o dal funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione e su di essa ci si deve pronunciare con provvedimento motivato.

2. In caso di rigetto la motivazione deve essere ampia ed esauriente.

Capo II

Referendum

Art. 33

Oggetto del referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

Art. 34

Iniziativa referendaria

1. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 35

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 36

Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d’indirizzo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

Titolo IV

Patrimonio - finanza - contabilità

Art. 37

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali e le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

Il regolamento di cui al comma 2 disporrà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo V

I Servizi

Art. 39

Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di istituzione;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune;

e) in concessione a terzi.

Art. 40

Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 41

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di soggettività giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 42

Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 43

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse Pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

Art. 44

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Titolo VI

Forme di associazione e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 45

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione dì convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, dì interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VII

Uffici e personale - Segretario comunale

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 47

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa.

Art. 49

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Sono applicati i contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici

interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 50

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II

Segretario comunale

Art. 51

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

5. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. In relazione al combinato disposto dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) dì cui all’art. 107, comma 2 e 3, del citato D.Lgs. 267/2000.

Art. 52

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale.

Art. 53

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco fissa un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 54

Entrata in vigore

1. Dopo l’esecutività della deliberazione il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dei Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio dei comune.

Art. 55

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.