Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Fiorano Canavese (Torino)
Statuto comunale ai sensi del D.Lvo n. 267/2000
Indice
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone
Art. 6 - Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 7 - Programmazione e cooperazione
Art. 8 - Statuto comunale
Art. 9 - Regolamenti
Art. 10 - Tutela dei dati personali
Art. 11 - Pari opportunità
Titolo II°
Ordinamento strutturale
Capo I°
Organi e loro attribuzioni
Art. 12 - Organi
Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 14 - Sindaco
Art. 15 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 16 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 17 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 18 - Rappresentanza legale
Art. 19 - Vicesindaco
Art. 20 - Mozioni di sfiducia
Art. 21 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 22 - Consiglio comunale
Art. 23 - Sessione e convocazione
Art. 24 - Linee programmatiche di mandato
Art. 25 - Commissioni
Art. 26 - Consiglieri
Art. 27 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 28 - Gruppi consiliari
Art. 29 - Giunta comunale
Art. 30 - Composizione
Art. 31 - Nomina
Art. 32 - Funzionamento della giunta
Art. 33 - Competenze
Titolo III°
Istituti di partecipazione
Capo I°
Partecipazione e decentramento
Art. 34 - Partecipazione popolare
Art. 35 - Riunioni e assemblee
Capo II°
Associazionismo e volontariato
Art. 36 - Associazionismo
Art. 37 - Contributi alle associazioni
Art. 38 - Volontariato
Capo III°
Modalità di partecipazione
Art. 39 - Consultazione
Art. 40 - Petizioni
Art. 41 - Proposte
Art. 42 - Istanze
Art. 43 - Referendum
Art. 44 - Accesso agli atti
Art. 45 - Diritto di informazione
Art. 46 - Statuto dei diritti del contribuente
Capo IV°
Difensore civico
Art. 47 - Nomina
Art. 48 - Decadenza
Art. 49 - Funzioni
Art. 50 - Facoltà e prerogative
Art. 51 - Relazione annuale
Art. 52 - Indennità di funzione
Capo V°
Procedimento amministrativo
Art. 53 - Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 54 - Procedimenti ad istanza di parte
Art. 55 - Procedimenti ad impulso dufficio
Art. 56 - Determinazione del contenuto dellatto
Titolo IV°
Attività amministrativa
Art. 57 - Obiettivi dellattività amministrativa
Capo Iº
Servizi pubblici e forme di gestione
Art. 58 - Servizi pubblici comunali
Art. 59 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 60 - Aziende speciali
Art. 61 - Strutture delle aziende speciali
Art. 62 - Istituzioni
Art. 63 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Capo IIº
Cooperazione e accordi di programma
Art. 64 - Convenzioni
Art. 65 - Consorzi
Art. 66 - Accordi di programma
Titolo V°
Uffici e personale
Capo I°
Uffici
Art. 67 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 68 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 69 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 70 - Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II°
Personale direttivo
Art. 71 - Direttore generale
Art. 72 - Compiti del direttore generale
Art. 73 - Funzioni del direttore generale
Art. 74 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 75 - Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 76 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 77 - Collaborazioni esterne
Art. 78 - Ufficio di indirizzo e controllo
Capo IIIº
Il Segretario comunale
Art. 79 - Segretario comunale
Art. 80 - Funzioni del segretario comunale
Capo IVº
La Responsabilità
Art. 81 - Responsabilità verso il comune
Art. 82 - Responsabilità verso terzi
Art. 83 - Responsabilità dei contabili
Titolo VI°
Patrimonio, finanza e contabilità
Art. 84 - Ordinamento
Art. 85 - Attività finanziarie del comune
Art. 86 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 87 - Bilancio comunale
Art. 88 - Rendiconto della gestione
Art. 89 - Attività contrattuale
Art. 90 - Revisore dei conti
Art. 91 - Tesoreria
Art. 92 - Controllo economico della gestione
Titolo VII°
Disposizioni diverse
Art. 93 - Pareri obbligatori
Art. 94 - Regolamenti comunali
Art. 95 - Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti comunali
Art. 96 - Modalità per la revisione dello statuto
Art. 97 - Entrata in vigore dello statuto
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Autonomia statutaria
Il presente Statuto, nellambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato ed approvato dal Consiglio Comunale, costituisce fonte normativa primaria nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dellordinamento e, con i relativi poteri e istituti, realizza lautogoverno della comunità.
Art. 2
Principi generali
1. Il Comune di Fiorano Canavese è un comune democratico che persegue i valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale indicati dalla Costituzione Italiana e che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
2. Il Comune è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
3. Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli Enti locali.
4. Il Comune, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale; inoltre persegue e valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti locali.
Art. 3
Finalità
Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) garantire leffettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati alle scelte politiche e amministrative sostenendo e valorizzando lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) promuovere interventi di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli e attivare processi di sviluppo integrato delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino;
c) favorire il superamento di qualsiasi forma di discriminazione e consentire alle minoranze di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale;
d) nellambito delle sue competenze, garantire il diritto alla salute, predisponendo anche con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità e della prima infanzia;
e) operare per lattuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap e a chi vive in situazioni di emarginazione sociale;
f) promuovere leducazione al rispetto dellambiente e della natura e adottare le misure necessarie a conservare e difendere lambiente;
g) tutelare e promuovere lo sviluppo del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, stimolando e sensibilizzando i cittadini alla conservazione e al restauro degli edifici, in particolar modo quelli del centro storico;
h) assicurare lo sviluppo culturale di tutta la comunità, la salvaguardia delle tradizioni locali e favorire la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli enti e le associazioni culturali, ricreative e sportive impegnate nelle attività suddette, promovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e assicurandone laccesso e luso con specifici regolamenti;
i) attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;
l) predisporre idonei piani di Protezione Civile da attuare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinandosi con i Comuni limitrofi;
m) valorizzare lo sviluppo economico della comunità, promovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale privata alla realizzazione del bene comune;
n) valorizzare e tutelare la persona umana, la famiglia, la maternità e la paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nel compito di educare i figli e nel garantire loro il diritto allo studio, alla formazione culturale e professionale e, nei limiti consentiti dalle proprie competenze, mettendo a disposizione idonee strutture perché ciò possa realizzarsi.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,32; confina con i comuni di Lessolo, Ivrea, Banchette, Salerano, Samone, Loranzè, Lugnacco ed Alice Superiore.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Marconi 27.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio del comune di Fiorano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive.
Art. 5
Stemma, gonfalone, fascia tricolore e
distintivo del sindaco
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Fiorano Canavese.
2. Lo stemma e il gonfalone, concessi al Comune con Decreto Presidenziale del 24 aprile 2000, hanno le seguenti caratteristiche:" dargento, al giglio di giardino, sradicato, di rosso, con quattro fiori sbocciati e tre in boccio, esso giglio accompagnato da quattro spighe di grano, doro, due a destra ,due a sinistra , piegate a ventaglio, e con gli steli uniti alla base e nodriti nel lembo inferiore dello scudo. Ornamenti esteriori da Comune"; drappo di rosso, riccamente ornato di ricami dargento e caricato dallo stemma sopra descritto.
3. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. Luso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 7
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Torino e con la Regione Piemonte.
Art. 8
Statuto Comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali, amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.
3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
Art. 9
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I Regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 10
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Pari opportunità
Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:
a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I°
Organi e loro attribuzioni
Art. 12
Organi
1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 13
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprovazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questa svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane detà.
4. I verbali delle sedute consiliari e i verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
Art. 14
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco provvede inoltre, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 15
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dellamministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, definisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti allEnte tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.a. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 17
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 18
Rappresentanza legale
1. Sindaco è il legale rappresentante dellEnte.
2. Lesercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario Comunale in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
La delega può essere di natura generale, con essa il Sindaco assegna lesercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:
a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare , transigere, rinunciare agli atti;
b) stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
3. Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
a) rappresentanza dellEnte in manifestazioni politiche,
b) stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni.
Art. 19
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4 bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore.
3. Il conferimento delle deleghe agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allAlbo Pretorio.
Art. 20
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in sua mancanza, dallAssessore più anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
Art. 22
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vicesindaco, mancando anche il Vicesindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Apposito regolamento interno disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio.
5. Il regolamento interno, di cui al precedente comma 4, deve in ogni caso disciplinare:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) le modalità di convocazione del Consiglio Comunale;
c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e) lorganizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
f) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione se non con lintervento di almeno un quarto dei Consiglieri, escluso il Sindaco.
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellOrgano Consiliare.
7. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
10. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza semplificata previsti dalla legge e dallo Statuto.
Art. 23
Sessione e convocazione
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno del numero totale dei Consiglieri assegnati.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Per la notifica dellavviso si fa riferimento allart. 155 del Codice di Procedura Civile.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 24
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
Art. 25
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 26
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 27
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano consiliare, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 28
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E istituita, presso il Comune di Fiorano Canavese la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere ai requisiti generali indicati allart. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.
5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
Art. 29
Giunta comunale
1. La Giunta è lorgano di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
Art. 30
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 31
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 32
Funzionamento della giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.
Art. 33
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Per quanto riguarda le competenze specifiche si fa riferimento al regolamento.
Titolo III°
Istituti di partecipazione
e diritti dei cittadini
Capo I°
Partecipazione e decentramento
Art. 34
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione popolare dellEnte al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 35
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. LAmministrazione Comunale ne facilita lesercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e lo spazio idoneo. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, allincolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Capo II°
Associazionismo e volontariato
Art. 36
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
6. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni possono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. Tali pareri devono pervenire allEnte entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
7. Ciascuna associazione registrata ha diritto tramite il legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellEnte nel settore in cui essa opera.
8. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.
Art. 37
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto dallEnte contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 38
Volontariato
1. II Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni del Comune.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
Capo III°
Modalità di partecipazione
Art. 39
Consultazioni
1. LAmministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.
Art. 40
Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 45 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro quaranta giorni.
Art. 41
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellEnte e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 42
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa tramite almeno un Consigliere comunale.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dallinterrogazione.
Art. 43
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi su temi di interesse locale, di competenza comunale per un numero massimo di due richieste.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) espropriazione per pubblica utilità;
e) designazioni e nomine.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 44
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto stesso.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 45
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lAlbo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Su indicazione del Sindaco possono essere previsti ulteriori spazi.
3. Laffissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 46
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dellart. 2 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro nove mesi dallentrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) allinformazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9)
e) alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10)
f) allinterpello del contribuente (art. 11 e 19)
Capo IV°
Difensore civico
Art. 47
Nomina
1. Il Consiglio Comunale, avendone valutata lesigenza, può istituire la figura del Difensore Civico. In tal caso può provvedere a nominarlo a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri oppure sceglierlo in forma di convenzionamento con altri Comuni, o con la Provincia di Torino.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allAmministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari - i Consiglieri regionali - provinciali e comunali - i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane - i membri del comitato regionale di controllo - i ministri di culto - i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allAmministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.
Art. 48
Decadenza
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lAmministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 49
Funzioni
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3 .Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve vigilare affinché siano riconosciuti a tutti i cittadini i medesimi diritti garantendo il proprio interessamento a vantaggio di chiunque gli si rivolga.
5. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali con le modalità stabilite dal Testo Unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 50
Facoltà e prerogative
1. LUfficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nellesercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dellAmministrazione Comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del Difensore Civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.
Art. 51
Relazione annuale
1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
Art. 52
Indennità di funzione
1. Al Difensore Civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente del Consiglio Comunale.
Capo V°
Procedimento amministrativo
Art. 53
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. LAmministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 54
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allAmministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 55
Procedimenti ad impulso dufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanza, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 43 dello Statuto.
Art. 56
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
Titolo IV°
Attività Amministrativa
Art. 57
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.
Capo I°
Servizi pubblici e forme di gestione
Art. 58
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 59
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 60
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali ispirano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 61
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, nonché coloro che sono in lite con lazienda, i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 62
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato. Lorgano di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 63
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Capo II°
Cooperazione e accordi di programma
Art. 64
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 65
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 43 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 66
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, modificato dallart. 17, comma 9, della Legge n° 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Titolo V°
Uffici e personale
Capo I°
Uffici
Art. 67
Principi strutturali e organizzatvi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 70
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione in rappresentanza dellEnte dei contratti già approvati compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II°
Personale direttivo
Art. 71
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 72
Compiti del direttore generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
Art. 73
Funzioni del direttore generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici, dei servizi e di tutto il personale e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e di tutto il personale;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) presiede le commissioni di gara e di concorso, assume la responsabilità dei relativi procedimenti e propone alla Giunta la designazione degli altri membri.
Art. 74
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellEnte, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore se nominato, dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 75
Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi in cui le funzioni non vengano assegnate al Segretario, stipulano in rappresentanza dellEnte i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 delle Legge n° 142/90;
g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
h) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
i) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 76
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della Legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 77
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 78
Ufficio di indirizzo e controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lEnte non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del D.Lgs. n. 504/92.
Capo III°
Il Segretario comunale
Art. 79
Segretario comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 80
Funzioni del segretario comunale
1. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco, e può esercitare tutte le funzioni proprie del Direttore Generale.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per 1e elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
Capo IV°
La Responsabilità
Art. 81
Responsabilità verso il comune
1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 82
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallAmministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellAmministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento 1Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 83
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Titolo VI°
Patrimonio, finanza e contabilità
Art. 84
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 85
Attività finanziarie del comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 86
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente e la conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo III° del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 87
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi. Su ogni proposta sottoposta alla Giunta o al Consiglio comportante impegno di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere espresso il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 88
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.
Art. 89
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa e, in mancanza dello stesso, dal Sindaco.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 90
Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 91
Tesoreria
1. Lattività finanziaria del Comune viene espletata attraverso un servizio di tesoreria con le modalità previste dalla legge in materia di ordinamento finanziario e del regolamento comunale di contabilità.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 92
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.
Titolo VII°
Disposizioni diverse
Art. 93
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1 - 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della Legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art. 94
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito comunale;
c) devono avere carattere di generalità;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto.
4. Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la Legge 8 giugno 1990, n° 142, e con le disposizioni del presente Statuto.
Art. 95
Procedura per la formazione e
approvazione dei regolamenti comunali
1. Liniziativa per la formazione e ladozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 43.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione allAlbo Pretorio, nella sede dellEnte, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del primo comma dellart. 47 della Legge 142/90.
Art. 96
Modalità per la revisione dello statuto
1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le deliberazioni sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nellambito della stessa legislatura.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
Art. 97
Entrata in vigore dello statuto
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali.
2. Il presente Statuto Comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.