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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2003

Codice 22.1
D.D. 28 luglio 2003, n. 327

L.R. 02.11.1982 n. 32 - Articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Gruppo Micologico AMB “G. Camisola”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 02.11.82 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.352 le persone:

Baiano Alfredo Giorgio

Chiattone Michele

Ferrero Claudio

Filippa Mario

Maccario Piero

del Gruppo Micologico AMB “G. Camisola” di Asti Via Roero 45 - 14100 Asti, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la sede dell’Associazione sopraccitata e le mostre di volta in volta allestite.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla schedatura e classificazione sistematica della specie fungine; allestimento mostre micologiche; corsi di vario livello micologico.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testè autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino