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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2003

Codice 12.1
D.D. 28 agosto 2003, n. 171

DPR 1 luglio 1980 e DPR 3 ottobre 1980. Vendemmia 2003. Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Barolo e Barbaresco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- La produzione media unitaria, per la vendemmia 2003 delle uve nebbiolo, destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barolo e Barbaresco viene fissata rispettivamente in 80 quintali per ettaro in coltura specializzata, come previsto dall’art. 4 dei relativi disciplinari di produzione;

- La data di inizio della vendemmia per le uve nebbiolo destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. Barbaresco è fissata per il giorno 10 settembre 2003 e per le uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. Barolo è fissata per il giorno 12 settembre 2003.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n.8/r/2002.

Il Direttore responsabile
Ettore Ponzo