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Bollettino Ufficiale n. 36 del 4 / 09 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 542-185566 del 15.7.2003

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, al sig. Alasonatti Giuseppe (omissis), la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Busera in Comune di Ala di Stura in misura di mod. max 0.09 e medi 0.032 ad uso irriguo e idroelettrico per produrre sul salto di mt. 125 la potenza nom. media di kw 4 con restituzione, limitatamente all’uso idroelettrico, nello stesso Rio nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.6.1988 data di inizio dell’esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)".

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.6.2003

“(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate: fino al 31.12.2004: 20 l/s; dal 1.1.2005: 50 l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) predisporre in corrispondenza della soglia un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto a) del presente articolo;

c) attuare le manovre di invaso e sviso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua.

(omissis)