Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 78-10244

Articolo 4 legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. Adozione del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale. 1 Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006

A relazione del Vice Presidente Casoni:

Il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha provveduto a conferire alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuate ed in qualsiasi forma affidati, e a fissare i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La Regione Piemonte con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, recependo il predetto decreto, ha disciplinato il sistema trasporto pubblico locale.

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2000 la Regione svolge le funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale attraverso l’elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

L’art. 4, comma 5 della L.R. 1/2000, stabilisce che il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale deve definire, tra l’altro:

a) gli obiettivi di efficienza e di efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti e la ripartizione tra le diverse modalità di produzione dei servizi stessi;

d) la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l’organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla regione o delegati agli enti soggetti di delega ai sensi della stessa L.R. 1/2000.

Lo stesso comma 5 prevede che la definizione degli argomenti sopra elencati avvenga d’intesa con gli enti locali; l’intesa si acquisisce, ai sensi del successivo comma 6 dello stesso art. 4, attraverso la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. 34/1998. Il Programma così definito, ai sensi del successivo comma 7, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazione sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

In attuazione dell’art. 4 della L.R. 1/2000 è stato predisposto un Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Il documento adottato dalla Giunta regionale è il documento di base per ricercare l’intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali e quindi da sottoporre successivamente agli organi e organismi previsti dal comma 7 dell’art. 4 della L.R. 1/2000 per l’acquisizione dei pareri previsti. Il Programma, ottenuti tutti i pareri, può essere definitivamente approvato dalla Giunta regionale diventando così lo strumento di riferimento per tutti i programmi dei servizi degli Enti locali delegati.

Con lo stesso documento si vuole inoltre dare un impulso fattivo all’avvio delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico, infatti non solo si riportano in allegato degli schemi di documenti fondamentali per l’indizione delle gare stesse, ma si definisce anche l’entità dello stanziamento che la Regione intende assegnare a ciascun soggetto di delega per l’amministrazione e la gestione dei servizi minimi regionali delegati con la stipula degli Accordi di Programma da stipularsi ai sensi dell’art. 9 della L.R. 1/2000; pertanto gli Enti soggetti di delega che hanno già approvato, per i propri servizi, una proposta di Programma triennale compatibile con quello allegato alla presente deliberazione, possono pubblicare i bandi di gara per i propri servizi minimi; per i Comuni e le Conurbazioni, l’art. 7, comma 4, della L.R. 1/2000 prevede che il Programma triennale dei servizi, prima di essere presentato alla Regione per l’approvazione, deve acquisire il parere della Provincia di appartenenza; per cui, al fine di non delegittimare il ruolo di coordinamento della Provincia, i Comuni o le Conurbazioni, possono procedere alla pubblicazione del bando solo dopo aver ricevuto il parere favorevole della Provincia di appartenenza sul proprio Programma triennale dei servizi.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di adottare il “Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2006", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di attivare le procedure per l’esame e l’acquisizione dei pareri previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 4 della Legge 4/1/2000, n. 1.

- di autorizzare le Province piemontesi che hanno già approvato, per i propri servizi, un Programma triennale compatibile con quello adottato con la presente deliberazione, a pubblicare i bandi di gara per i propri servizi minimi; i Comuni e le Conurbazioni sono autorizzati a procedere alla pubblicazione dei rispettivi bandi di gara previo parere favorevole della Provincia di appartenenza sui rispettivi Programmi triennali dei servizi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)