Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 52-10035

Criteri e modalità di trasmissione alla Regione delle informazioni relative ai provvedimenti di competenza provinciale rilasciati in materia rifiuti

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., attuazione delle direttive comunitarie in materia rifiuti, conferisce alle Regioni competenze in materia di programmazione gestione rifiuti tra cui la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la promozione della gestione integrata dei rifiuti e l’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti.

Lo stesso decreto, all’art. 20, comma 1, conferisce alle Province funzioni amministrative relativamente alla programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, al controllo delle attività di gestione, nonché all’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti a procedura semplifica nell’ambito delle attività di recupero e smaltimento rifiuti.

La legge regionale 24/2002 attribuisce alla Regione i compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia rifiuti per i quali si rende necessario l’aggiornamento sistematico dell’andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese.

Con la stessa legge vengono ridefinite le competenze delle province con particolare riferimento a:

a) approvazione di progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;

b) emanazione di provvedimenti di rinnovo, diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all’utilizzazione dei fanghi di depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs 99/1992;

d) iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 e relativi controlli;

e) rilascio di provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/1993 del consiglio del 1° febbraio 1993 ed ai sensi dell’articolo 16, comma a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali.

L’articolo 3, comma 1, lettera q), della legge regionale 24/2002 affida alla Giunta regionale il compito di definire i criteri e le modalità per la trasmissione delle informazioni di competenza provinciali sopra citate, in accordo con i sistemi informativi ambientali, di cui all’articolo 10 e articolo 35, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000.

La legge regionale inoltre istituisce l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti affidando al medesimo, nell’ambito della struttura regionale competente in materia, i compiti di:

* svolgere su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;

* coordinare le attività degli Osservatori provinciali in un’ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;

* divulgare le informazioni raccolte anche attraverso Sistemi Informativi Ambientali Regionali (SIRA) e Nazionali (SINA).

La Giunta regionale inoltre con la deliberazione n. 65-6727 del 22 luglio 2002 ha destinato alle Province la somma di Euro 2.500.000,00, in pari quota, al fine di supportare l’attivazione di sistemi informativi ambientali a livello provinciale, coordinati con il Sistema Informativo Regionale Ambientale.

Sentiti gli enti interessati, sono stati quindi definiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q) della l.r. 24/2002, i dati e le informazioni relativi ai provvedimenti di competenza provinciale necessari per l’espletamento delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia rifiuti, contenute nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, nonché i criteri e le modalità per la trasmissione delle stesse, contenuti nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

Vista l.r. 24/2002;

vista la l.r. 51/1997;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

- di definire le informazioni, contenute nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, relative ai provvedimenti rilasciati dalle Province in merito a:

a) approvazione di progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;

b) emanazione di provvedimenti di rinnovo, diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all’utilizzazione dei fanghi di depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs 99/1992;

d) iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 e relativi controlli;

e) rilascio di provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993 ed ai sensi dell’articolo 16, comma a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali.

Tali informazioni sono necessarie per l’espletamento delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia rifiuti;

- di approvare i criteri e le modalità per la trasmissione delle informazioni suddette, contenuti nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato