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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 60-10043

Convenzione rep. n. 127 del 25/02/03, approvata con D.G.R. n. 66-8037 del 16/12/02, premessa, punti (vi) e (viii), art. 8, commi 1 e 2 - modifica del numero di posti letto opzionati in fase post olimpica dalla Regione Piemonte nel Villaggio media di Grugliasco

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto che, secondo quanto comunicato dall’Agenzia Torino 2006 con nota del 20/06/2003, prot. n. 8895/03, agli atti della Direzione ai Beni Culturali, a seguito della gara di concessione per la realizzazione del Villaggio media di Grugliasco e delle varianti proposte dall’offerente, è emerso un aumento di 135 posti letto, rispetto al numero di 298 previsto alla Premessa, punti (vi) e (viii) della Convenzione rep. n. 127 del 25/02/03, approvata con D.G.R. n. 66-8037 del 16 dicembre 2002;

- di impegnare la Regione Piemonte a garantire, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della citata convenzione, per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, l’occupazione dell’85% dei 433 posti letto che saranno realizzati nel Villaggio media di Grugliasco, per un totale di 368 posti letto, di cui 230 in camera singola e 138 in camera doppia;

- di autorizzare la Direzione ai Beni Culturali ad adottare gli eventuali provvedimenti necessari per l’attuazione delle integrazioni e delle modificazioni previste dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)