Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 2003, n. 88

Art. 14 legge regionale 18.2.1981, n. 7. Divieto temporaneo di pesca nel territorio piemontese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di vietare la pesca in quei corsi o specchi d’acqua il cui livello sia sceso notevolmente al di sotto dei valori medi stagionali, in modo tale che ne risulti eccessivamente agevolato il prelievo piscatorio  con pregiudizio della conservazione del patrimonio ittico.

Le Province definiscono i tratti in cui ricorrono le condizioni oggettive sopraindicate dandone adeguata pubblicità.

Il divieto di pesca ha efficacia fino a che non vengano a cessare le condizioni sopraindicate.

Tale cessazione è accertata da ciascuna Provincia per tutte le acque o per singoli corsi dandone adeguata pubblicità.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni