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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Codice 15.9
D.D. 30 maggio 2003, n. 396

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 1142 del 28.11.2002 relativa all’ammissione al contributo di Euro 10.329,14 (cap. 11175/02) ex L.R. 28/93 Titolo III dell’impresa Constructa di Ceruti Guido di Torino

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 39-5445 del 4.03.2002, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro n. 1142 del 28.11.2002, con la quale si approvava la graduatoria delle istanze pervenute dal 1 luglio al 30 settembre 2002 ammesse al contributo regionale;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa Constructa di Ceruti Guido - Via Piazzi 18 - Torino risultava assegnataria di Euro 10.329,14 per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 65) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 1169/15.9 del 14.01.2003, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo, si invitava l’impresa, sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 35-27425 del 24.05.1999, ad effettuare l’assunzione entro e non oltre giorni 45 dalla data di ricevimento della nota di cui in parola, nonché si segnalava che la mancata comunicazione all’amministrazione regionale dell’intervenuta assunzione entro e non oltre 10 giorni successivi ai quarantacinque di cui sopra avrebbe prodotto il provvedimento di ritiro del contributo;

considerato che, nel frattempo, nulla è stato comunicato dalla impresa citata e che, pertanto, la stessa non ha provveduto all’assunzione o, quanto meno, alla segnalazione della stessa nei termini perentori stabiliti dalla comunicazione inviata di cui sopra;

risultando, pertanto, l’istanza incoerente con il succitato criterio stabilito della Giunta regionale nella richiamata deliberazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 39-5445 del 4.03.2002;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 1142 del 28.11.2002, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa Constructa di Ceruti Guido - Via Piazzi 18 - 10129 Torino, per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 65) della graduatoria;

di registrare un’economia di spesa di Euro 10.329,14 sul capitolo 11175/02 (impegno n. 6816);

di notificare il presente atto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo della sede legale dell’impresa di cui in parola, in Via Piazzi 18 - 10129 Torino o, in subordine ed in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla notificazione della stessa, o, in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale