Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 49-10032

Approvazione dei piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e dell’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2003/04

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa:

a) i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) la modifica dei periodi dell’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

c) l’elenco delle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie;

d) di posticipare l’apertura dell’attività venatoria al 1° ottobre nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie della Provincia di Vercelli e, conseguentemente, di posticipare la chiusura della stessa alla specie lepre al 25 dicembre e alla specie fagiano al 10 gennaio 2004, in deroga al punto 3.2 del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 55-9629 del 9.06.2003;

come indicati nelle tabelle allegate.

Per le specie gallo forcello, pernice bianca, lepre variabile, coturnice, i piani di prelievo numerici, predisposti dai concessionari dopo il censimento estivo, verranno approvati con successivo provvedimento.

Degli abbattimenti effettuati all’interno delle aziende faunistico-venatorie il concessionario dovrà tenere nota in apposito registro a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria.

Da parte dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per ogni abbattimento relativo al camoscio, cervo, muflone, capriolo, daino, cinghiale nella zona delle Alpi, dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto, in originale e duplice copia con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Caccia, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla Direzione dell’azienda.

Infine all’atto dell’abbattimento delle specie suddette dovrà essere apposto, al garretto dell’arto posteriore dell’animale, un contrassegno avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico di colore rosso riportante la seguente dizione “Regione Piemonte”; numerazione; indicazione giorni e mesi dell’anno, e per il cinghiale, un contrassegno auricolare di colore giallo con numerazione.

Per tutte le altre specie cacciabili non previste negli allegati si applicano le disposizioni stabilite con il calendario venatorio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai direttori concessionari e alle Province competenti per territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)