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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Codice 30.1
D.D. 21 agosto 2003, n. 193

Assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dei fondi stanziati per il finanziamento dei piani progettuali ai sensi della legge 162/1998 relativa all’handicap grave e gravissimo

Con la deliberazione n. 91-10257 del 1.8.2003 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti per l’attuazione dei piani progettuali ai sensi della legge 162/1998 agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13 della l.r. 62/95.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 aprile 2003 è stata effettuata la ripartizione alle Regioni, per l’anno 2003, del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel quale rientrano gli stanziamenti previsti per gli interventi a sostegno della disabilità grave. Per tali interventi è stata destinata la somma di Euro 2.083.484,00.

Considerato inoltre che, rispetto ai finanziamenti assegnati agli enti gestori relativamente agli anni 2001 e 2002 sempre ai sensi della l. 162/98, si è riscontrata un’economia di Euro 13.039,45 determinata dalla mancata erogazione dei finanziamenti assegnati ad alcuni enti gestori che non hanno presentato piani progettuali, tale somma incrementa il suddetto finanziamento, portanto il budget da assegnare a complessive Euro 2.096.523,45.

La predetta deliberazione n. 91-10257 del 1.8.2003 rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione dell’entità dei contributi spettanti ai singoli enti gestori, in applicazione dei criteri approvati con tale atto:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2001, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili;

- 5% del budget agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011;

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti sul proprio territorio.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene definita l’entità dei contributi spettanti ai singoli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, così come specificato nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

Tutto ciò premesso,

richiamate le procedure per la presentazione delle domande, le modalità di approvazione dei piani progettuali ed erogazione dei contributi approvate con la già citata d.g.r. n. 91-10257 del 1.8.2003

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 165/2001

visto l’art. 22 della l.r. 51/97

vista la l.r. 7/2001

visto la l.r. 62/95

vista la d.g.r n. 91-10257 del 1.8.2003

vista la nota del Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali n. 751/30 dell’22.1.2003 con la quale è stata attribuita ai Dirigenti la delega a gestire le risorse finanziarie disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza di ciascun settore

determina

- di approvare il riparto e l’assegnazione dei fondi, pari a Euro 2.096.523,45, stanziati per il finanziamento di piani progettuali ai sensi della legge 21.5.1998, n. 162 relativa all’handicap grave e gravissimo, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 91-10257 del 1.8.2003, agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13 della l.r. 62/95, così come specificato nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione;

- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla validazione ed approvazione dei piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, e con la stessa determinazione si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ed all’erogazione, in un’unica soluzione, delle rispettive somme.

L’assegnazione del contributo previsto sarà revocata in caso di mancata approvazione del piano progettuale presentato, oppure nel caso in cui gli enti gestori non presentino alcun piano progettuale o lo presentino oltre il termine di scadenza.

I piani progettuali devono prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto stesso.

- i piani progettuali devono pervenire entro le ore 12 del 15 ottobre 2003 (non fa fede la data del timbro postale) alla Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Attilio Miglio

La Deliberazione di Giunta Regionale 1/8/2003 n. 91-10257, relativa alla presente Determinazione Dirigenziale, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 14/8/2003, n. 33, parte I (ndr)

Allegato