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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Codice 12.2
D.D. 25 luglio 2003, n. 152

D.M. 2 dicembre 1993, relativo al riconoscimento dell’indicazione geografica protetta “Nocciola del Piemonte”. Individuazione della data di inizio raccolta, della data limite di presentazione delle denunce di produzione e della resa massima unitaria per la campagna 2003

L’articolo 4 del D.M. 2 dicembre 1993, assegna all’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte il compito di individuare, ogni anno, la data limite di presentazione, alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura competenti per territorio, delle denunce di produzione dei noccioleti iscritti all’albo.

L’articolo 4 del disciplinare di produzione allegato al citato decreto, stabilisce che l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte fissi annualmente, entro il 15 agosto, la produzione massima unitaria ad ettaro della “ Nocciola del Piemonte ” e la data di inizio raccolta.

La D.G.R. n° 471-37714 del 3 agosto 1994 indicava, tra l’altro, l’entrata in produzione del noccioleto e le relative produzioni nei primi dieci anni.

Ne consegue che occorre stabilire, per il 2003, le necessarie disposizioni previste dal D.M. del 2 dicembre 1993.

Preso atto delle relazioni dei Settori/Servizi Provinciali dell’Agricoltura, inerenti le problematiche di cui all’oggetto, agli atti del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Sentito, ai sensi dell’articolo 4 del disciplinare suddetto, il parere delle Organizzazioni professionali, degli Enti e degli Istituti Interessati.

Considerato l’andamento climatico dell’annata agraria 2002-2003.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97

determina

per le motivazioni espresse in premessa, di individuare per il 2003:

1. il 1 agosto quale data di inizio raccolta delle nocciole;

2. il 30 novembre quale data limite di presentazione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle denunce di produzione dei noccioleti iscritti all’albo;

3. in 20 quintali ad ettaro la produzione massima.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo