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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Codice 11.4
D.D. 29 luglio 2003, n. 223

Reg. (CE) n. 1257/99. P.S.R. 2000-2006 Regione Piemonte. Misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. D.G.R. n. 109-1822 del 18 dicembre 2000. Bando. D.G.R. n. 3-4654 del 30 novembre 2001. Ditta: Caseificio Fiandino S.r.l. di Villafalletto (CN). Non accoglimento della richiesta di riesame

1. Premessa

La Giunta Regionale con DGR 18 dicembre 2000 - n. 109-1822, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, incaricando la Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura di emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione Dirigenziale 12 gennaio 2001, n. 3.

Tra le altre Ditte ha presentato domanda la Ditta della quale si riportano di seguito i riferimenti.

Domanda: prot. 1152 del 12/02/2001

Ditta: Caseificio Fiandino s.r.l.

Sede legale: Via Termine, 25 - 12020 Villafalletto (CN)

Sede dell’investimento: Via Termine, 25 - 12020 Villafalletto (CN)

Zona altimetrica: Pianura

Settore: Lattiero caseario

La Giunta Regionale, con D.G.R. n.3 -4654 del 30 novembre 2001, “Deliberazione n.109-1822 del 18/12/2000" avente per oggetto ” Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Piemonte. Misura g “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: Bando. Adeguamento”, ha consentito alle Ditte che avevano inoltrato domanda di finanziamento sul bando emanato con D.G.R. n.109-1822 del 18/12/2000 e la cui domanda non è stata inserita nelle graduatorie di settore, ma risultano suscettibili di regolarizzazione amministrativa, di integrare entro il 30/04/2002 la documentazione a suo tempo presentata.

L’Amministrazione con la lettera in data 18/2/2002 prot. 441 ha comunicato alla Ditta Caseificio Fiandino s.r.l., Via Termine, 25 - 12020 Villafalletto (CN), la non idoneità della domanda presentata il 12/02/2001 prot n. 1152 e la possibilità di avvalersi della facoltà della regolarizzazione amministrativa della stessa.

La Ditta in oggetto, con la lettera del 11/02/2002 prot. 1059, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di regolarizzazione amministrativa della predetta domanda.

La Ditta di cui trattasi con le note 21/02/2002 prot. 1536 e 30/4/2002 prot. 3229 ha trasmesso la documentazione richiesta il 18/2/2002, prot. 441.

L’Amministrazione, con nota del 30/1/2003, prot. 854, ha richiesto alla Ditta in oggetto nuova documentazione per il completamento della pratica.

La Ditta in oggetto ha provveduto con nota del 11/2/2003, prot. n. 1374, a trasmettere la documentazione richiesta il 30/1/2003, prot. 854.

La Ditta di cui trattasi con le note del 12/02/2003 prot. 1490, del 17/03/2003 prot. 2793 e del 01/04/2003 prot. 3404 ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

Il verbale del 23/4/2003, redatto dalla Finpiemonte S.p.A. relativamente alla Ditta in oggetto, contiene la proposta del punteggio di merito, la proposta della spesa massima ammissibile, articolata analiticamente in opere edili, macchinari e attrezzature e spese generali, del contributo massimo concedibile, nonché la proposta di prescrizioni da comunicare alla Ditta in oggetto ai fini del completamento dell’istruttoria del progetto.

Nell’allegato alla determinazione n. 114 in data 6.5.2003, avente per oggetto Regolamento (CE) 1257/990 - Misura G" Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli DGR N. 109-1822 del 18 dicembre 2000 - Bando - Approvazione graduatoria di progetti idonei riguardanti le domande presentate da Ditte operanti nel settore di produzione “Lattiero caseario”, compare la domanda della Ditta di cui trattasi.

In particolare, nel verbale di preistruttoria della domanda della Ditta, utilizzato per la definizione della citata determinazione sono dichiarate non ammissibili le seguenti voci di spesa:

- opere edili (lavori stradali e di sterro) per una spesa richiesta di Lire 68.330.000, in quanto la documentazione presentata non dimostra che le sistemazioni esterne (strada lunga m. 500) siano al servizio dello stabilimento interessato dagli investimenti;

- opere edili accessorie, per una spesa richiesta di Lire 30.000.000, in quanto la spesa di Lire 30.000.000 è relativa a manodopera generica e dunque non ammissibile;

- opere edili di ristrutturazione degli uffici, per una spesa richiesta di Lire58.351.839, per mancanza del titolo di possesso; inoltre, l’immobile, dal certificato di destinazione urbanistica, è individuato in zona produttiva agricola.

Con la lettera prot. n. 4390 del 7/5/2003 è stata richiesta alla Ditta in oggetto la presentazione della documentazione prevista per il completamento dell’istruttoria nel rispetto di quanto previsto dalle istruzioni operative di cui alla Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2001, n. 3.

Con la medesima lettera si comunicava che avverso la decisione dell’Amministrazione Regionale la Ditta poteva presentare richiesta di riesame.

2. Estremi della richiesta di riesame

La Ditta in oggetto, ha presentato in data 9 giugno 2003 prot. n. 5445, richiesta di riesame, nella quale in sintesi sostiene testualmente quanto segue:

- “come si evince dalla cartografia allegata la strada oggetto di finanziamento è l’unica via di accesso allo stabilimento interessato dai mezzi pesanti e pertanto strettamente a servizio dello stabilimento stesso”; la strada è di “fatto l’unica utilizzabile per il collegamento del centro aziendale alla strada provinciale per ogni attività del caseificio”;

- “per quanto riguarda l’importo di Lire 30.000.000 previsto nel preventivo della Ditta Moedil si precisa che lo stesso è inerente prestazioni relative a piccoli lavori edili necessari per gli impianti installati (idrico, elettrico, montaggi apparecchiature), per i quali, oltre alla Ditta specializzata esecutrice dell’impianto specifico, è prevista la presenza di un operaio (muratore) per l’esecuzione dei lavori complementari di rifinitura. Tali prestazioni non sono compensate dai preventivi, che infatti riportano la dicitura “escluse opere murarie”, per cui il lavoro finito deve essere valorizzato unendo i due preventivi: diversamente, nel caso che il preventivo avesse compresso anche le opere murarie, avrebbe riportato una valutazione economica diversa e più elevata. Tali opere possono essere preventivamente quantificate, in base a prezzario regionale vigente, nel seguente modo:

- ore operaio comune: 371 x Euro 20,00 = Euro 7.420,00

- ore operaio qualificato: 371 x Euro 231,70 = Euro 8.050,70

Totale: Euro 15.470,70

mentre potranno essere meglio dettagliate nella fatture della ditta esecutrice".

3. Motivazioni di rigetto della richiesta di riesame

La richiesta di riesame presentata dalla Ditta in oggetto viene rigettata in quanto:

- la strada (sistemazioni esterne) oggetto di richiesta di finanziamento, come risulta dalla stessa cartografia allegata alla istanza di riesame, si conferma essere non unicamente a servizio dello stabilimento della Ditta;

- le prestazioni relative a piccoli lavori edili, quali quelli ritenuti necessari dalla Ditta in oggetto per gli impianti installati (idrico, elettrico, montaggi apparecchiature) sono relativi a manodopera generica non rapportabile in termini di costo/prestazione in alcun modo ai preventivi per l’installazione dei predetti impianti.

4. Parere della Commissione consultiva di cui alla legge regionale 44/86

E’ stata sentita la Commissione consultiva, di cui alla legge regionale 44/86, che, nella riunione del 18/7/2002, che si è espressa in modo unanime per il rigetto della richiesta di riesame.

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. n.51/97;

vista la L.R. n. 7/2001;

determina

Di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di riesame presentata dalla ditta Caseificio Fiandino s.r.l., Via Termine, 25 - 12020 Villafalletto (CN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Vito Viviano