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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Codice 11.4
D.D. 29 luglio 2003, n. 222

Reg. (CE) n. 1257/99. P.S.R. 2000-2006 Regione Piemonte. Misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. D.G.R. n. 109-1822 del 18 dicembre 2000. Bando. D.G.R. n. 3-4654 del 30 novembre 2001. Ditta: Gullino Import-Export S.r.l. di Centallo (CN). Non accoglimento della richiesta di riesame

1. Premessa

La Giunta Regionale con DGR 18 dicembre 2000 - n. 109-1822, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, incaricando la Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura di emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione Dirigenziale 12 gennaio 2001, n. 3.

Tra le altre Ditte ha presentato domanda la Ditta della quale si riportano di seguito i riferimenti.

Domanda prot. n. 2724 del 06/04/2001

Gullino Import-export S.r.l.

Sede legale: S.S. 589 Laghi di Avigliana, 8/a 12037 Saluzzo, CN

Sede dell’investimento:

S.S. 589 Laghi di Avigliana, 8/a 12037 Saluzzo, CN

S.S. Laghi di Avigliana, 40 12030 Manta, CN

Zona altimetrica: Pianura

Settore: Ortofrutta

Il verbale del 25/09/2001 redatto dalla Finpiemonte S.p.A. relativamente alla Ditta in oggetto contiene la proposta del punteggio di merito, la proposta della spesa massima ammissibile, articolata analiticamente in opere edili, macchinari e attrezzature e spese generali, e della proposta del contributo massimo concedibile;

La determinazione n. 202 in data 26/9/2001 avente per oggetto Regolamento (CE) 1257/990) - Misura G" Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli DGR N. 109-1822 del 18 dicembre 2000 - Bando - Approvazione graduatoria di progetti idonei riguarda le domande presentate da Ditte operanti nel Settore di produzione “Ortofrutta”, tra le quali compare la Ditta in oggetto.

In data 29 maggio 2002 la Ditta ha avanzato richiesta di variante, che stata respinta con lettera del 6.6.2002 n. prot. n. 4266/11.4, in quanto il progetto all’epoca non era stato ancora approvato.

Il progetto della Ditta di cui trattasi è stato quindi approvato con la determinazione n. 134 del 25.6.2002, come modificata dalla determinazione n. 78 del 31.3,2003 di correzioni di errori materiali.

Successivamente in data 26.6.2002 la Ditta ha avanzato una nuova richiesta di variante, alla quale l’Amministrazione ha risposto in data 21.5.2003, dopo la determinazione di correzione degli errori materiali, con lettera Prot. n. 4760/11.4. In tale lettera l’Amministrazione esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta di variante, trasmettendo copia del prospetto che individua la spesa massima ammissibile articolata nelle diverse voci e chiedendo la presentazione della perizia asseverata.

Nel prospetto è indicato tra l’altro che le spese relative all’acquisto di n. 3 carrelli elevatori (Carer z20) e n. 2 carrelli elevatori (Carer n. 18.3) per una cifra rispettiva di L. 139.999.998 e di L. 80.000.015 “non sono ammissibili poiché le stesse non hanno alcuna relazione con le finalità del progetto approvato”.

2. Estremi della richiesta di riesame

La Ditta con nota del 3 giugno 2003, prot. 544/11, ha avanzato, in risposta alla lettera Prot. n. 4760/11.4. in data 21.5.2003, richiesta di riesame, chiedendo che vengano ammessi a finanziamento i carrelli, in quanto “gli stessi vanno a sostituire i due transpallet già previsti nel progetto originario approvato. La Ditta ha allegato alla stessa nota del 3 giugno 2003, prot. 544/11 anche la perizia asseverata. Nella richiesta di riesame la Ditta sostiene quanto segue:

- “nell’ottica della razionalizzazione della logistica in relazione ai nuovi criteri (presto legge nel 2005) sulla tracciabilità e qualità dei prodotti, si rende necessario come da progetto il trattamento (cold treatement) che comporta la collocazione in apposita grande cella frigorifera delle confezioni, per avere una temperatura a 0° omogenea su tutto il carico e poter garantire al consumatore una temperatura al consumo come indicato in etichetta. Questo passaggio in più della merce che prima si faceva direttamente sui banchi di lavorazione per noi comporta un grande lavoro di movimentazione che esige l’investimento di cuoi al progetto e relativo acquisto dei carrelli che sono quindi indispensabili alla lavorazione”.

Con nota Prot. n. 5489 del 11/6/2003 l’Amministrazione ha risposto che “in merito alla presentazione della richiesta di riesame del progetto di variante e della contestuale trasmissione della perizia asseverata” (omissis) “la richiesta di riesame non può essere presa in considerazione in quanto l’invio suddetta perizia comporta l’accettazione del progetto” come da comunicazione dell’Amministrazione del 21/5/2003.

In risposta alla nota Prot. n. 5489 del 11/6/2003 dell’Amministrazione la Ditta chiarisce che “la con testualità della trasmissione della perizia asseverata e della richiesta di riesame era dovuta unicamente ad accelerare l’iter procedurale.

Con nota del 17/6/2003, prot. n. 5638/2003 l’Amministrazione confermava quanto detto con nota Prot. n. 5489 del 11 giugno 2003 e cioè: “effetti, la ratio della disciplina del bando è tale per cui con la presentazione della perizia asseverata si realizzano le condizioni per il completamento dell’istruttoria. Viceversa la presentazione della richiesta di riesame ha come conseguenza l’interruzione dei termini del procedimento amministrativo. La presentazione dei due documenti ha, dunque, effetti opposti sul piano amministrativo. Nel caso di non condivisione da parte della Ditta della decisione comunicata con la nota del 21 maggio 2003, la Ditta si sarebbe dovuta limitare a presentare soltanto istanza di riesame del progetto. Comunque, perché l’Amministrazione dia corso alla valutazione della richiesta di riesame presentata dalla Ditta in indirizzo con la nota ns Prot. n. 5444 del 9 giugno 2003 del 3 giugno 2003 contestualmente alla presentazione della perizia asseverata è sufficiente che la Ditta stessa provveda a richiedere il ritiro della perizia asseverata”

Con nota del 18 giugno 2003, prot. 5686/11, la Ditta in oggetto ha chiesto che venga esaminato il ricorso e di soprassedere nel dar corso alla perizia.

3. Motivazioni di rigetto della richiesta di riesame

La richiesta di riesame presentata dalla Ditta in oggetto viene rigettata in quanto è confermato che gli investimenti non sono ammissibili poiché gli stessi non hanno alcuna relazione con le finalità del progetto approvato.

4. Parere della Commissione consultiva di cui alla legge regionale 44/86

E’ stata sentita la Commissione consultiva, di cui alla legge regionale 44/86, che, nella riunione del 18/7/2002, che non preso in considerazione l’istanza di riesame in quanto la Ditta avrebbe dovuto prima ricevere l’approvazione della variante e poi presentare l’istanza di riesame.

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. n.51/97;

vista la L.R. n. 7/2001;

determina

Di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di riesame presentata dalla ditta Gullino Import-Export S.r.l., s:s. 589 Laghi di Avigliana, 8/a 12037 Saluzzo, (CN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Vito Viviano