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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 71-10054

Art. 58, l.r. 70/1996. Nuove determinazioni in ordine alle modalità di riparto e trasferimento dei fondi destinati agli ATC ed ai CA per il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e per il perseguimento dei fini istituzionali. Accantonamento cap. 14105/2003 Euro 1.768.736,00

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di provvedere, per le motivazioni specificate in premessa, al trasferimento a favore degli ATC e dei CA delle somme destinate al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e per il perseguimento dei fini istituzionali come segue:

a) fondo destinato al risarcimento dei danni:

- per i danni accertati e non liquidati nel 2000, 2001 e 2002 in base al loro effettivo ammontare, che risulta di Euro 1.646.917, 87;

- per l’anno 2003 e seguenti, in misura pari alla percentuale risultante dal rapporto tra la media dei danni accertati in ogni ATC e CA nel quinquennio precedente ed il totale delle suddette medie. Per l’anno 2003 la media dei danni accertati nel quinquennio precedente risulta pari ad Euro 1.486.817,66;

- la spesa complessiva ammonta a Euro 3.133.735,53;

Affinché la quota di compartecipazione della Regione ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. b) della l.r. 70/1996 sia congrua rispetto ai danni accertati si procede, a partire dal 2004, come segue:

- ogni anno si liquida a ciascun ATC e CA l’intero ammontare della cifra risultante dal conteggio cui sopra si accenna in proporzione alla disponibilità di bilancio;

- eventuali compensazioni in riduzione saranno effettuate in sede di riparto dell’anno successivo sulla base della rendicontazione che gli ATC ed i CA devono trasmettere, improrogabilmente, entro e non oltre il 15 febbraio, come stabilito dai criteri approvati con la citata D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998. In caso di mancato invio della predetta rendicontazione, entro i termini stabiliti, si procederà al riparto definitivo ed all’eventuale saldo del fondo stanziato escludendo gli ATC ed i CA inadempienti;

- ai danni superiori alla quota di compartecipazione regionale anzidetta provvede il Comitato di gestione dell’ATC o del CA, ai sensi di quanto stabilito con DD.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e n. 1-5182 del 30.1.2002, utilizzando la disponibilità di bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente.

b) fondo destinato al perseguimento dei fini istituzionali:

- a partire dal corrente anno il fondo è ripartito e trasferito agli organismi di gestione, entro l’anno finanziario di riferimento.

Eventuali compensazioni in riduzione verranno effettuate in sede di riparto del fondo relativo all’anno successivo, sulla base del Piano dei Conti e del Bilancio consuntivo che gli ATC ed i CA devono trasmettere, improrogabilmente, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

In caso di mancato invio del Piano dei Conti e del Bilancio consuntivo entro i termini stabiliti, si procederà al riparto definitivo ed all’eventuale saldo del fondo stanziato escludendo gli ATC ed i CA inadempienti;

- di incaricare la Direzione Territorio Rurale di provvedere agli adempimenti amministrativi e tecnici per l’istituzione della banca dati e del sistema di monitoraggio dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività’ venatoria;

- di accantonare la maggiore disponibilità del cap. 14105 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, pari ad Euro 1.768.736,00 (variazione al bilancio n. 261/2003), al fine di consentire la corretta e puntuale applicazione dei criteri come sopra definiti. (A/101202). La disponibilità complessiva del cap. 14105/2003 è di Euro 3.133.736,00, di cui 1.365.000,00 già accantonati con D.G.R. n. 50-8883 del 31.03.2003. (A/100609).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)