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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 4/2003. (F76) - Espropriazione aree occorrenti alla realizzazione del sovrapasso ferroviario Torino-Pinerolo/via Scarrone

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell’art. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell’art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera indicata in premessa, risultanti dall’allegato elenco.

Art. 2

L’occupazione disposta con il presente provvedimento decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 18/7/1996 e successive proroghe di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.ri 36/2000 e 64/2002.

Art. 3

II presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 74 del 8/8/03 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza stessa.

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3, dello stato dì consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessati, almeno venti giorni prima dell’accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all’Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e del D.P.R. 8/6/2001 n, 327 modificato con D.L.gs 27/12/2002 n. 302, i Responsabili del procedimento vengono individuati nelle persone dell’Ing. Vito Giordano e della Sig.ra Celestina Fullone presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

Nichelino, 12 agosto 2003

Il Responsabile della P.O.
Capo Servizio Programmazione Urbanistica
Nicola Balice