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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lombardore (Torino)

Decreto n. 1/2003 - Acquisizione immobile sito nel comune di Lombardore necessario per il lavori di disalveo e consolidamento sponde e ponte Via San Rocco. Interventi post-alluvione ottobre 2000. Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Con nota della Regione Piemonte - Ass.to Ambiente, Energia, Risorse Idriche, Tutela del Suolo, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Tutela Pianificazione e Vigilanza Parchi, prot. 20751/settore 25.02 del 28.6.2001 pervenuta in data 14.7.2001 viene assegnato un contributo nell’ambito del 4° programma stralcio per interventi post alluvione Ottobre 2000;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 2.10.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori sul Torrente Fisca di disalveo e consolidamento sponde e ponte Via San Rocco - 4° Stralcio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera con istituzione dell’ufficio espropri.

- La documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la segreteria del Comune di Lombardore.

- L’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21.11.2002.

- Dalla documentazione agli atti, nei termini di Legge non sono pervenute osservazioni da parte dei Signori Clara Giuseppe, Clara Alberto, Clara Dario, Clara Franco.

- I terreni non sono ubicati all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente.

- Al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5bis della legge n. 359/1992.

Richiamato l’art. 71 della L.R. 5.12.1977 n. 56, con la quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti l’espropriazione per pubblica utilità.

Richiamata la L.R. 26.4.2000 n. 44.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visti i valori agricoli medi determinati dalla Commissione Provinciale Espropri di Torino ai sensi della L. 22.10.1971 n. 865, modificata dalla L. 28/1/1977 n. 10.

decreta

Art. 1

L’indennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 865/71, agli aventi diritto per l’esproprio dell’immobile sito nel comune di Lombardore necessario per i lavori di disalveo e consolidamento sponde e ponte Via San Rocco è indicato come di seguito:

Tabella

Art. 2

Il presente decreto verrà notificato agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all’espropriante se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento dell’indennità accettata dovrà avvenire entro sessanta dalla ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi.

Art. 3

I proprietari espropriandi , entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria dell’immobile oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.

Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Lombardore.

Lombardore 20 agosto 2003

Il Responsabile del Servizio
Luciana Mellano