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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 34

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 107

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Dora Baltea Canavesana (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera f), numero 13)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visti gli articoli 17 della L.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003 e 38, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

decreta

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), numero 13) e dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Dora Baltea Canavesana (Andrate, Borgofranco d’Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco).

A norma dell’articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell’organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l’elezione a rappresentante del Comune nell’organo rappresentativo della Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell’organo rappresentativo di una Comunità montana, in base all’assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L’elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse al Presidente uscente della Comunità montana di appartenenza e alla Regione Piemonte entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di ricostituzione dell’organo rappresentativo della Comunità montana deve essere convocata dal Presidente uscente non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della Comunità. In tale seduta, a norma dell’art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l’organo rappresentativo deve provvedere all’elezione dell’organo esecutivo, del presidente e del vice presidente. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 57 quater prima citato, fino all’entrata in vigore dei nuovi Statuti, da adottarsi nei termini di cui all’articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell’organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Dora Baltea Canavesana.

Fino all’insediamento dell’organo rappresentativo della Comunità montana costituita con il presente decreto, resta in carica l’attuale Consiglio comunitario, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili. Fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla Comunità montana Dora Baltea Canavesana restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Roberto Vaglio