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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 34
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 97
Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 7)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;
Visto larticolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;
decreta
Ai sensi dellarticolo 3, comma 2, lettera d), numero 7) e dellarticolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea delle Valli Gesso Vermenagna Pesio (Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante).
A norma dellarticolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nellorgano rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.
Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per lelezione a rappresentante del Comune nellorgano rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dellorgano rappresentativo di una Comunità montana in base allassetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. Lelezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui allarticolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dellarticolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per la preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio entro cinque giorni dalla loro adozione.
La seduta di costituzione dellorgano rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dellart. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, lorgano rappresentativo deve provvedere allelezione dellorgano esecutivo, del presidente e del vice presidente.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dallarticolo 57 quater prima citato, fino allentrata in vigore dello Statuto della nuova Comunità, da adottarsi nei termini di cui allarticolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dellorgano esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio preesistente. Analogamente, fino allentrata in vigore dello Statuto e delle disposizioni regolamentari della nuova Comunità montana, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Roberto Vaglio