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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 34

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 96

Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bisalta (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera d), numero 1)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;

Visto l’articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

Visto l’articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;

decreta

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), numero 1) e dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Bisalta (Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei).

A norma dell’articolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nell’organo rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per l’elezione a rappresentante del Comune nell’organo rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dell’organo rappresentativo di una Comunità montana in base all’assetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. L’elezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dell’articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per la preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio entro cinque giorni dalla loro adozione.

La seduta di costituzione dell’organo rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario della preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dell’art. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, l’organo rappresentativo deve provvedere all’elezione dell’organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 57 quater prima citato, fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto, da adottarsi nei termini di cui all’articolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dell’organo esecutivo restano quelle previste dallo Statuto già approvato dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio. Analogamente, fino all’entrata in vigore dello Statuto e delle disposizioni regolamentari della nuova Comunità montana, lo Statuto e le disposizioni regolamentari già approvate dalla preesistente Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio restano provvisoriamente applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Roberto Vaglio