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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 34
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 92
Costituzione della nuova Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo-La Bursch (l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003, art. 3, comma 2, lettera c), numero 3)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 5, comma 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 34, comma 4 della l.r. 22 luglio 2003, n. 19;
Visto larticolo 3 della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;
Visto larticolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003;
decreta
Ai sensi dellarticolo 3, comma 2, lettera c), numero 3) e dellarticolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, è costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea della Valle del Cervo-La Bursch (Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia).
A norma dellarticolo 57 ter, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, ciascun Comune facente parte della nuova Comunità montana deve provvedere alla nomina di tre rappresentanti nellorgano rappresentativo della Comunità montana entro novanta giorni dalla data del presente decreto.
Per effetto di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, possono essere riproposti quali candidati per lelezione a rappresentante del Comune nellorgano rappresentativo della nuova Comunità montana gli stessi soggetti che già facevano parte dellorgano rappresentativo di una Comunità montana, in base allassetto territoriale preesistente alle modifiche apportate con la l.r. 19/2003. Lelezione dei rappresentanti del Comune deve essere effettuata con le modalità e secondo il principio di cui allarticolo 15, comma 4, della l.r. 16/1999, come modificata dalla L.r. 19/2003. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni così eletti devono essere trasmesse alla Regione Piemonte e al Commissario nominato ai sensi dellarticolo 57 quinquies della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, per le preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo entro cinque giorni dalla loro adozione.
La seduta di costituzione dellorgano rappresentativo della nuova Comunità montana deve essere convocata dal Commissario delle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. Il Commissario deve provvedere alla convocazione non appena ricevuti gli atti di nomina dei rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte della nuova Comunità. In tale seduta, a norma dellart. 57 quater della l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2003, lorgano rappresentativo deve provvedere allelezione dellorgano esecutivo, del presidente e del vice presidente.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dallarticolo 57 quater prima citato, fino allentrata in vigore dello Statuto della nuova Comunità, da adottarsi nei termini di cui allarticolo 34, comma 1 della l.r. 19/2003, le modalità di elezione e di scrutinio e la composizione numerica dellorgano esecutivo restano quelle previste dagli Statuti già approvati dalle preesistenti Comunità montane Alta Valle del Cervo - La Bursch e Bassa Valle del Cervo. In caso di divergenza tra le disposizioni statutarie, si applicano le norme dello Statuto già approvato dalla preesistente Comunità montana Bassa Valle del Cervo, in virtù della maggior rappresentatività per numero di Comuni, per estensione di territorio montano e per popolazione. Fino allentrata in vigore del nuovo Statuto e delle nuove disposizioni regolamentari della Comunità montana, restano provvisoriamente applicabili, con il medesimo criterio, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla normativa regionale e nazionale.
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Roberto Vaglio