Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 32.3
D.D. 30 aprile 2003, n. 88

Legge regionale 38/2000 - Iscrizioni all’Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari - Anno 2003

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 2 della legge regionale 38/2000, delle dd.gg.rr. n. 37-381 del 4 luglio 2000 e n. 38-2290 del 19 febbraio 2001, nonchè degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001, l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari delle 23 Associazioni di cui all’Allegato “A”, parte costitutiva e integrante della presente determinazione;

- di approvare, in applicazione dei medesimi criteri suindicati, il diniego all’iscrizione al medesimo Albo regionale alle Associazioni e per le motivazioni di cui all’Allegato “B”, parte costitutiva e integrante della presente determinazione;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L’edizione 2003 dell’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari - comprendente sia i 23 neo-iscritti che i 250 soggetti già inclusi nell’Albo 2002 - verrà pubblicata con idoneo comunicato di questa Direzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall’articolo 4 del regolamento di cui a decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001.

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento, l’iscrizione delle Associazioni all’Albo approvata con la presente determinazione ha validità decennale, fatte salve cancellazioni d’ufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l’iscrizione all’Albo.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Tabella