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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 37-9945

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni. Aggiornamento delle procedure per l’accertamento dell’idoneità fisica ai fini dell’adozione di minori e indicazione delle indagini diagnostiche relative a neonati in presunto stato di abbandono

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

La legislazione nazionale, ed in particolare l’art. 39-bis della legge n. 184/83 così come modificata con legge n. 476/98, definisce tra le competenze delle Regioni lo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja e la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione, al fine di garantire livelli adeguati d’intervento.

La legge n. 184/83, all’art. 22, prevede che venga accertata l’idoneità fisica dei coniugi che intendono adottare un minore attraverso la valutazione del loro stato di salute.

Gli accertamenti dell’idoneità fisica ai fini dell’adozione di minori sono stati affidati, nel sistema sanitario regionale del Piemonte, alle UOA di Medicina Legale con D.G.R. n. 128-12716 del 22 aprile 1987, che aveva indicato la gratuità degli accertamenti diagnostici necessari e le relative modalità di effettuazione.

La legge 149/01, abbreviando i tempi per il rilascio del giudizio di idoneità, richiede la adozione di azioni organizzative e di procedure diagnostiche in grado di abbreviare i tempi ed evitare la ripetizione di esami senza pregiudicare la qualità del giudizio prognostico risultante.

La Giunta regionale del Piemonte ha confermato con propria D.G.R. n. 27-2549 del 26.03.01 quanto già stabilito con D.G.R. n. 128-12716 del 22.04.87 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15.02.94 circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta per valutare l’idoneità fisica delle coppie aspiranti all’adozione e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dai Servizi di Medicina Legale delle ASL.

Le mutate condizioni epidemiologiche della popolazione, l’elevazione del limite d’età per l’adozione di minori e i progressi in campo di diagnosi e terapia propongono, all’atto della formulazione del giudizio di idoneità, la presenza di problemi di salute di complessa interpretazione non previsti e considerati negli atti di indirizzo vigenti.

Si rende pertanto necessario procedere all’aggiornamento delle indicazioni regionali indicando le nuove procedure per la formulazione della diagnosi ai fini della valutazione dell’idoneità fisica, gli accertamenti diagnostici di base e le modalità per l’approfondimento in casi di patologie rilevanti.

A tale scopo è stato richiesto ad un gruppo di esperti, specialisti nelle varie discipline, la formulazione di criteri per la valutazione prognostica da utilizzare in presenza di particolari patologie; tali criteri sono stati compendiati in una serie di raccomandazioni che verranno presentate agli operatori di settore e approfondite in iniziative di formazione e aggiornamento organizzate d’intesa con l’autorità giudiziaria competente e indicate con atto amministrativo successivo.

Dovrà inoltre essere assicurata, attraverso la UOA di Medicina legale dell’ASL n. 3 di Torino, la possibilità di ricorrere, per i casi che richiedono approfondimento, al parere di un serie di centri clinici specializzati che hanno offerto la loro disponibilità a svolgere tali compiti nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Con l’occasione sono state aggiornate anche le indicazioni riguardanti gli accertamenti diagnostici per i neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l’abbinamento ad una coppia aspirante all’adozione nazionale.

Nell’atto di indirizzo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sono indicati:

- le procedure da seguire e la relativa modulistica per la formulazione della prognosi medica necessaria per il giudizio di idoneità fisica;

- l’elenco degli esami di base;

- l’elenco dei centri clinici specializzati;

- i criteri per la formulazione della prognosi per il giudizio di idoneità in presenza di particolari patologie;

- le indicazioni per le indagini diagnostiche da eseguire nei neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l’abbinamento ad una coppia aspirante all’adozione nazionale.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

considerati gli obiettivi stabiliti dal D.M. 24 aprile 2000, “Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000", in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi 184/83 e n. 476/98;

visto l’art. 17 della L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n.. 128-12716 del 22 aprile 1987;

visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

delibera

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 22 della legge 184/83 così come modificata e integrata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01, le linee di indirizzo “Aggiornamento delle procedure per l’accertamento dell’idoneità fisica ai fini dell’adozione di minori”, contenute nell’Allegato A della presente deliberazione, di cui è parte integrante, in cui sono indicate:

* le procedure da seguire, e la relativa modulistica, per la formulazione della prognosi medica necessaria per il giudizio di idoneità fisica,

* l’elenco degli esami di base,

* l’elenco dei centri clinici specializzati,

* i criteri per la formulazione della prognosi per il giudizio di idoneità fisica in presenza di particolari patologie,

* le indicazioni per le indagini diagnostiche da eseguire nei neonati in presunto stato di abbandono o in stato di adottabilità e per i quali potrebbe in tempi brevi essere decretato l’abbinamento ad una coppia aspirante all’adozione nazionale;

- di confermare quanto già stabilito con D.G.R. n. 128- 12716 del 22 aprile 1987 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni, nonché con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001, circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e previsti dalle linee di indirizzo di cui all’Allegato A per valutare l’idoneità fisica della coppia aspirante all’adozione, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dal Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre il giudizio di idoneità fisica certificato dal Servizio di Medicina legale stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato