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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 87

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Indirizzi e criteri per la concessione e l’erogazione di contributi a privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal sisma dell’11 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1. Sono approvati i criteri, le procedure, i parametri economici e la modulistica atti a consentire la regolamentazione della concessione di contributi a favore di privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal sisma dell’11 aprile 2003 in applicazione delle disposizioni normative introdotte con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, che si allegano al presente decreto per costituirne parte sostanziale ed integrante.

p. Enzo Ghigo
L’Assessore delegato
Caterina Ferrero

Criteri e procedure per gli interventi di riparazione, in condizioni di sicurezza, di immobili danneggiati dall’evento sismico dell’11 aprile 2003 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Alessandria in applicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003.

Disposizioni generali

Le presenti disposizioni riguardano gli interventi su:

1. gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso abitazione principale o secondaria, con o senza ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici di proprietà privata (esclusi gli edifici di culto);

2. gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso produttivo (industriali, agricole, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio), con o senza ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, in utilizzo in forma continuativa al momento del sisma.

Per tali immobili sono concessi contributi sul costo degli interventi per la riparazione dei danni causati dall’evento sismico dell’11 aprile 2003, secondo le direttive tecniche impartite con D.P.G.R. n. 52 del 5 giugno 2003 e in ossequio alle norme di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Contributi

Sono ammessi a contributo tutti gli immobili a destinazione residenziale e produttiva, purché regolarmente utilizzabili e non in abbandono o in stato di fatiscenza pregressa al momento del sisma, e inseriti nei modelli di riepilogo delle segnalazioni redatti a cura dei comuni e già pervenuti all’Amministrazione regionale.

Il contributo, a fondo perduto, è determinato, secondo quanto di seguito specificato, in misura percentuale sul costo complessivo necessario al consolidamento e al recupero del bene danneggiato quale risulta dal progetto o dal computo metrico estimativo, al lordo dell’I.V.A. e degli oneri tecnici, con esclusione di ogni opera non direttamente conseguente al sisma.

Il costo complessivo ascrivibile alle presenti direttive, e sul quale si dovrà calcolare il contributo in percentuale, non potrà superare i seguenti limiti:

- 500,00 euro, oneri tecnici e fiscali compresi, per ogni metro quadro di superficie della porzione abitabile degli edifici, comprensivi delle parti comuni, per le porzioni interessate dai lavori conseguenti al sisma;

- 200,00 euro, oneri tecnici e fiscali compresi, per ogni metro quadro di superficie della porzione non abitabile degli edifici residenziali, nonché degli immobili tipologicamente destinati ad attività produttive e/o terziarie, per le parti interessate dai lavori conseguenti al sisma.

L’importo massimo per unità immobiliare interessata non potrà comunque superare, pur nel rispetto dei limiti predetti, i 100.000,00 euro oneri tecnici e fiscali compresi; qualora, nel caso di edifici gravemente danneggiati, venga appurata per convenienza tecnica l’opportunità di procedere alla demolizione ed al rifacimento dell’immobile, il predetto ammontare complessivo potrà essere elevato fino a un massimo del 30%.

Sul costo come sopra determinato, verrà applicata una franchigia di euro 3.000,00 I.V.A. compresa, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’ordinanza presidenziale 3284/2003.

I prezzi utilizzati non devono essere superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte, e nel caso non siano contemplati deve essere prevista l’analisi del prezzo sulla base del medesimo prezzario.

Dovrà altresì essere defalcato l’eventuale rimborso spettante a seguito di stipula di polizze assicurative.

Il contributo definitivo, nei limiti massimi di cui sopra, sarà comunque commisurato alle somme effettivamente documentate per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento degli edifici.

Il contributo finale a favore degli aventi diritto è così determinato:

1. per gli edifici ad uso di abitazione principale è riconosciuto fino ad un massimo del 60% del costo ritenuto ammissibile;

2. per immobili tipologicamente destinati ad attività produttive e/o terziarie, ovvero a ciò adibiti in via prevalente, quali stalle, fienili, rimesse, capannoni industriali e commerciali, etc., in utilizzo in forma continuativa al momento del sisma, il contributo come calcolato al punto 1. è ridotto al 70%;

3. per gli edifici ad uso di abitazione secondaria è riconosciuto fino ad un massimo del 50% del costo ritenuto ammissibile.

L’applicazione di dette percentuali potrà essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, in diminuzione o in aumento (in questo caso comunque non oltre il 75% per le residenze principali e il 60% per le residenze secondarie).

Le unità immobiliari site in edifici dalla prevalente tipologia residenziale, ed utilizzati per attività produttive e/o terziarie, sono di fatto parificate alle abitazioni principali e secondarie di cui ai precedenti punti 1e 3.

Il contributo può essere concesso sia al proprietario sia al titolare di diritti reali di godimento; in questo ultimo caso, alla richiesta di contributo deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario.

In caso di più unità immobiliari appartenenti ad un unico edificio danneggiato, deve essere presentata una sola istanza di contributo ed un solo progetto per il tramite dell’amministratore del condominio, ove esistente, ovvero di altro soggetto all’uopo individuato, munito di procura speciale notarile da parte dei condomini. In tale caso i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria. L’entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari.

Il contributo può essere concesso esclusivamente se l’immobile risulta in regola con le norme urbanistiche e fiscali.

I lavori sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457.

Opere e interventi ammessi a contributo

Vengono ammesse a contributo esclusivamente le opere a carattere strutturale nonché le opere di finitura e di impiantistica ad esse strettamente connesse secondo il dettaglio di seguito riportato.

Opere a carattere strutturale

Si intendono come “opere a carattere strutturale”, interamente ammissibili a contributo, purché espressamente collegate agli effetti del sisma, gli interventi di consolidamento e di ripristino relativi a:

* opere in calcestruzzo armato (pilastri, travi, etc.) facenti parte dell’ossatura dell’edificio o comunque finalizzati alla sua sicurezza statica.;

* solai;

* coperture e/o orditure primarie;

* murature portanti;

* murature di tamponamento e tramezzi;

* volte, rampe scale e sistemi archivoltati;

* fondazioni e sottomurazioni;

* messa in opera di tiranti, catene, cordoli, etc.

Opere di finitura e di impiantistica strettamente connesse

Si intendono come “opere di finitura e di impiantistica strettamente connesse”, interamente ammissibili a contributo purché espressamente collegate agli effetti del sisma, gli interventi seguenti:

* sostituzione o riparazione di canalizzazioni e relative linee di fornitura di energia elettrica e scatole di distribuzione, se preesistenti, di esclusivo interesse delle aree dell’edificio interessate dai lavori di consolidamento e ripristino;

* sostituzione o riparazione di impianti idrici, termici, fognari o di adduzione del gas, se preesistenti, e relative opere murarie connesse di esclusivo interesse delle aree dell’edificio interessate dai lavori di consolidamento e ripristino;

* sottofondi e caldane;

* intonaci, se preesistenti;

* orditura secondaria delle coperture con relativo manto limitatamente alle zone interessate da crolli o dissesti dell’orditura;

* opere di demolizione e rimozione delle parti strutturali oggetto di sostituzione;

* opere di puntellamento provvisorio per la realizzazione delle opere strettamente connesse al sisma;

* nolo di ponteggi e mezzi d’opera atti a consentire la realizzazione delle opere direttamente conseguenti al sisma;

* pavimenti rivestimenti e zoccolature limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma e di tipologia, qualità e valore analoghi ai preesistenti;

* soglie, davanzali e pietre limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma e di tipologia, qualità e valore analoghi ai preesistenti;

* tinteggiature, se preesistenti, limitatamente alle superfici interessate da opere strutturali connesse agli effetti del sisma.

Opere e forniture NON ammesse a contributo e, se previsti nel progetto, a carico dell’interessato

Non sono ammesse a contributo le seguenti opere e forniture:

* infissi e serramenti esterni ed interni;

* ringhiere ed opere in ferro;

* lattonerie varie;

* apparecchi igienico sanitari e relative rubinetterie;

* prese, interruttori, corpi illuminanti;

* ogni opera, fornitura e nolo non conseguenti direttamente dal sisma;

* ogni opera e/o fornitura non congruenti per qualità, valore e caratteristiche a quanto danneggiato dal sisma;

* ogni opera e/o fornitura relative ad elementi non preesistenti.

I progetti relativi a edifici o porzioni di edifici che per convenienza tecnica è opportuno vengano demoliti e ricostruiti possono prevedere anche alcune delle lavorazioni escluse al punto precedente, purché coerenti con la qualità, il valore e lo stato di conservazione dell’edificio preesistente.

Le opere ammesse a contributo sono riferite al ripristino delle unità immobiliari, comprensive dei locali principali, di quelli di pertinenza strutturalmente collegati e delle parti comuni ove esistenti, e devono riguardare esclusivamente l’edificio, o porzione di esso, interessato dal sisma con l’esclusione dal computo degli elementi e dei corpi accessori esterni.

Non sono ammessi oneri aggiuntivi derivanti da perizie suppletive.

Domande di contributo ed adempimenti dei beneficiari

I cittadini interessati, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente direttiva, devono presentare al comune sede del bene danneggiato la seguente documentazione:

a) domanda di contributo redatta in tutte le sue parti, in carta semplice secondo lo schema riportato nell’allegato A, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell’edificio.

b) progetto dei lavori, comprensivo di computo metrico redatto da tecnico abilitato e rispondente alle prescrizioni tecniche previste.

c) dichiarazione sottoscritta dal progettista che attesti:

1. che sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;

2. che il progetto è conforme alle direttive tecniche previste;

3. che il progetto è riferito strettamente alle conseguenze del sisma in oggetto, con individuazione e quantificazione di quelle eventuali opere che, pur ricomprese, non siano da esso dipendenti;

4. che i lavori previsti sono conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente e funzionali a rendere agibili e fruibili le unità immobiliari comprese nell’edificio oggetto di intervento;

5. che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte; nel caso non siano contemplati deve essere prevista l’analisi del prezzo;

d) per le opere di modesta entità, prive di qualsiasi valenza strutturale e comunque per importi non superiori a 10.000,00 euro di costo ammissibile, in alternativa al punto b), computo metrico o preventivo di spesa;

e) dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario e di altri eventuali aventi diritto (nel caso di richiesta da parte di titolare di diritti reali di godimento);

f) verbale dell’assemblea di condominio di nomina dell’amministratore o procura speciale degli altri proprietari.

Ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dei comuni, i beneficiari sono tenuti alla rapida esecuzione dei lavori in conformità al progetto. I lavori devono essere iniziati entro 6 mesi dall’approvazione dei progetti e ultimati nei successivi 12 mesi. Qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, il contributo decade e l’anticipazione concessa dovrà essere restituita. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Comune in presenza di giustificati motivi, e comunicate alla Regione.

I proprietari possono eseguire i lavori prima dell’ammissione a contributo e conservare il diritto allo stesso, purché i criteri, i massimali e quant’altro previsto dalla presente direttiva siano rispettati, anche in sanatoria.

Adempimenti dei comuni

I comuni devono accertare l’esistenza e la veridicità di tutta la documentazione sopra indicata presentata dai danneggiati a corredo del progetto.

In particolare dovrà essere fatta adeguata attività istruttoria volta ad accertare:

* i riferimenti anagrafici, catastali e fiscali del richiedente e dell’edificio oggetto dell’intervento, compresa la sostanziale regolarità edilizia e dei pagamenti delle imposte e delle tasse relative;

* il nesso di causalità con il sisma in oggetto;

* la congruenza delle opere previste con le conseguenze del sisma e con le caratteristiche costruttive, tipologiche e manutentive dell’edificio;

* l’esclusione degli immobili abbandonati o in grave stato di fatiscenza;

* il rispetto dei massimali previsti e l’applicazione delle percentuali corrette;

* il rispetto delle normative tecniche nazionali di riferimento, nonché delle specifiche indicazioni fornite con la presente direttiva;

* ogni altro aspetto connesso alla regolare ed equa ammissione ed erogazione dei contributi.

I progetti sono approvati dai comuni, nei casi previsti per legge, previo esame tecnico amministrativo e parere della commissione igienico-edilizia integrata, qualora sprovvista, da un tecnico esperto in ingegneria strutturale con professionalità adeguatamente documentata.

L’esame della commissione igienico-edilizia deve in particolare riguardare la rispondenza dei progetti con le norme tecniche vigenti.

Nei casi in cui per legge sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), la stessa dovrà comunque essere integrata dalla documentazione sopra elencata e comunque da un computo metrico estimativo delle opere necessarie.

Eventuali autorizzazioni o approvazioni delle Amministrazioni competenti sono acquisite preventivamente dai comuni.

I Sindaci pubblicano all’albo pretorio l’elenco dei soggetti aventi diritto al finanziamento.

I comuni, entro 90 giorni dal termine ultimo di ricevimento dei progetti devono trasmettere alla Regione l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sulla base delle approvazioni dei progetti, secondo l’allegato modulo B, trasmesso in copia originale e in via telematica. Lo stesso modulo B dovrà venire successivamente completato, a chiusura dei lavori, con le indicazioni delle somme rendicontate.

Trasferimento delle risorse ed erogazione dei contributi

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Regione provvede ad una prima assegnazione ai Sindaci dei fondi disponibili in via proporzionale al totale delle segnalazioni già pervenute all’Amministrazione regionale. Gli ulteriori trasferimenti verranno erogati in rate successive in funzione delle rendicontazioni comunali.

I Comuni devono erogare i contributi ai soggetti beneficiari:

a) in ragione del 60% dell’importo concesso, solo dopo l’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori;

b) in ragione dell’ulteriore 40% a lavori ultimati, dietro presentazione di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione della spesa sostenuta e documentata da fatture.

I contributi inferiori a euro 10.000,00, riferiti a interventi di modesta entità potranno essere erogati in unica soluzione a presentazione della documentazione complessiva della spesa sostenuta.

Resta inteso che le somme rendicontate devono essere in ogni caso riferite all’imponibile totale sul quale viene calcolato il contributo ammissibile secondo le percentuali previste.

Norme finali

Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente circolare il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

La Direzione regionale opere pubbliche, tramite i propri uffici competenti in materia, provvede alle attività di vigilanza sugli interventi edilizi attraverso controlli a campione, in quantità non inferiore al 5% del numero di progetti approvati. Al fine dell’attività di vigilanza, i Comuni devono comunicare periodicamente l’elenco delle date di inizio dei lavori alla citata Direzione regionale opere pubbliche -

Torino, corso Bolzano 44.

Allegato