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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 52-9960

Esercizio della tutela dei beni librari. Adozione di criteri e procedure

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di adottare il manuale tecnico, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, quale guida per l’esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari da parte degli uffici competenti dell’Amministrazione regionale; qualora fossero apportate modifiche al manuale in conseguenza del confronto con il Ministero per i beni e le attività culturali, tali modifiche saranno approvate con successiva deliberazione;

- di rendere noto il manuale tecnico a bibliotecari, proprietari di beni librari, antiquari, uffici doganali e comunque a tutti i soggetti interessati, tramite la pubblicazione sul BUR e nelle altre forme idonee a garantire la massima diffusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

BENI LIBRARI

Criteri e procedure per l’applicazione delle norme di tutela

Le note tecniche che seguono definiscono - alla luce della legislazione vigente - i criteri e le procedure secondo cui sono esercitate le funzioni di tutela del materiale bibliografico intese in senso stretto, quelle relative ad autorizzazioni e controlli, delegate dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e confermate dal Testo unico approvato con D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Un lavoro di tale natura risponde a molteplici necessità. Tenta di rendere uniforme l’azione degli uffici di soprintendenza esistenti presso le singole Amministrazioni regionali; propone un metodo di lavoro alle Amministrazioni che stiano riorganizzando i loro uffici di soprintendenza oppure che intendano istituirli; completa il quadro delineato dal Testo unico, che fornisce indicazioni procedurali soltanto per il Ministero e non per quel che concerne l’attività delle Regioni, e coordina le disposizioni ancora applicabili del regolamento risalente al 1913 con quelle previste dal D.lgs. 490/1999, in attesa che venga emanato il regolamento attuativo del decreto stesso.

Le note, precedute da una legenda e dall’elenco delle norme legislative in esse citate, riguardano i seguenti temi:

1. individuazione dei beni librari oggetto di tutela

2. dichiarazione di particolare o eccezionale interesse

3. restauro

4. alienazione

5. prelazione

6. commercio

7. esportazione definitiva e temporanea

8. prestito per mostre

Infine, in allegato, si forniscono indicazioni su due argomenti complessi e particolarmente rilevanti per la conservazione e la salvaguardia dei beni librari:

a. Furti

b. Affidamento dei lavori di restauro

I testi sono stati redatti da funzionari di Regioni a statuto ordinario e di Regioni e Province autonome che si occupano di tutela dei beni librari.

Legenda

Amministrazione regionale = l’ufficio che, all’interno della singola Regione, è competente ad adottare il provvedimento in questione

Soprintendenza ai beni librari = ufficio che, all’interno della singola Regione, esercita le funzioni interenti la tutela dei beni librari

Soprintendenza regionale = ufficio di amministrazione periferica statale, la cui denominazione completa è “Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali”

T.U. = decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Legislazione

Norme italiane

c.c. = codice civile

c.p.c. = codice di procedura civile

c.p.p. = codice di procedura penale

R.D. 363/1913 = Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti

R.D. 773/1931 = Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

R.D. 1214/1934 = Regio Decreto 12 luglio1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla corte dei conti

R.D. 635/1940 = Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

D.P.R. 3/1957 = Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

L. 281/1970 = Legge 16 maggio 1970, n. 281, Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario

L. 1034/1971 = Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

D.P.R. 3/1972 = Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici

D.P.R. 616/1977 = Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

L. 241/1990 = Legge 7 agosto1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.M. 495/1994 = Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 13 giugno1994, n. 495 Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti

D.lgs. 29/1993 decreto legislativo = Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

L. 20/1994 = Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

D.lgs. 157/1995 = Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva

92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi

D.P.R. 417/1995 = Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

L. 213/1999 = Legge 7 giugno 1999, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell’atto finale della conferenza diplomatica per l’adozione del progetto di Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995

D.lgs. 490/1999 = T.U. = Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

D. lgs. 76/2000 = Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della l. 25 giugno 1999, n. 208

D.M. 294/2000 = Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294,

Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

D.M 420/2001 = Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

D. lgs. 267/2000 = Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

D.P.R. 241/2000 = D.P.R. 29 dicembre 2000, n° 441, Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Norme comunitarie

Regolamento CEE 3911/92 = Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali (rettificato nel 1996 e nel 2001)

Regolamento (CEE) n. 752/93 = Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (rettificato nel 1994)

Direttiva 93/7/CEE = Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Direttiva 96/100/CE = Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica l’allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro


1 - Individuazione dei beni librari oggetto di tutela

Sono beni librari ai sensi della legislazione vigente:

* le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici

* le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale

* qualunque sia il loro supporto, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio

* qualunque sia il loro supporto, le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico

Sono escluse dalla categoria dei beni librari le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico.

Non sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 490/1999 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.

Esclusivamente nel caso dell’obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro 1 e in quello dell’esportazione dal territorio dell’Unione Europea 1, disposizioni e restrizioni imposte dal d.lgs. 490/1999 si applicano soltanto se i beni librari hanno un valore pari o superiore a quello indicato nell’allegato A del decreto stesso 2, vale a dire:

* Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione: qualunque ne sia il valore

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali: Euro 15.000,00

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione: Euro 50.000,00

* Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni: Euro 15.000,00

La tutela dei beni librari è esercitata dalla Regione, secondo i criteri, secondo le procedure e nei limiti indicati dalle note allegate, relative a:

- dichiarazione di importante interesse

- restauro

- alienazione

- prelazione

- commercio

- esportazione definitiva e temporanea

- prestito per mostre

Lo Stato si riserva la facoltà di intervenire sostituendosi all’Amministrazione regionale, nel caso di persistente inattività da parte di quest’ultima 3.

NOTE

1 D. lgs. 490/99, art. 62 - Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall’art.126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 773/19319.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fede delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

2 D. lgs. 490/99, art. 72 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea

1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo testo Unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a norma dell’articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

2 D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e prevenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore “0 (zero) con l’indicazione ”qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

Si veda inoltre la nota 14 della scheda relativa alle esportazioni.

3 D.P.R. 3/1972, art. 9, ultimo comma:

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell’amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.


2 - Dichiarazione di particolare o eccezionale interesse

1. Scopo e conseguenze del provvedimento di dichiarazione

Sono oggetto della dichiarazione singole opere che rivestano un interesse “particolarmente importante” oppure collezioni o serie di opere che rivestano un interesse “eccezionale”.

Il provvedimento di dichiarazione rende assoggettabili i beni culturali appartenenti a soggetti privati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro - alla stessa disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito nazionale e internazionale applicabile ai beni di persone giuridiche private senza fini di lucro.

2. Criteri di riferimento per l’adozione e per la proposta di emanazione del provvedimento

Valutare l’opportunità di dichiarare o meno l’interesse particolarmente importante di un bene oppure di proporre al Ministero per i Beni e le Attività culturali la dichiarazione di eccezionale interesse di una collezione oppure di vietare l’uscita di un bene dal territorio nazionale significa considerare diversi aspetti ed elementi dell’opera o della collezione, nella maggior parte dei casi in relazione l’uno con l’altro.

Premesso che è difficile definire astrattamente, a prescindere dall’analisi delle singole opere, i criteri cui riferirsi per l’adozione del provvedimento, si suggerisce di tenere conto delle indicazioni che seguono.

Nel caso di singole opere, per stabilire se l’opera rivesta un particolare interesse (non un interesse semplice), sono esaminati:

* la qualità di un’opera, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- la qualità è riferita a valutazioni estetiche e tecniche, nel caso dell’opera tanto a stampa quanto manoscritta (la qualità della carta o della pergamena; la raffinatezza, l’efficacia, la cura nell’esecuzione del soggetto iconografico o dell’impaginato o dei caratteri o dell’illustrazione del testo; i materiali, l’esecuzione e la decorazione della legatura...)

- l’importanza o, meglio, la celebrità dell’artefice della realizzazione (disegnatore, incisore, editore, stampatore, legatore ...) sono indicative soprattutto se considerate in relazione alla qualità dell’esecuzione e alla rarità dell’opera

* la rarità, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- il carattere di rarità attiene alla frequenza con cui si ripetono, nell’insieme del patrimonio culturale, i soggetti o le forme, gli stili, le tecniche di realizzazione, gli elementi di rappresentatività o altri fattori analoghi, che si rilevano in un’opera o in una raccolta. Esso non riguarda soltanto i beni realizzati con tecniche che consentono la produzione di più esemplari e non può essere dedotto soltanto dal numero degli esemplari noti di un’opera

- la rarità di un libro o di un’incisione possono essere valutati solo identificando esattamente l’edizione e la variante del libro, lo stato e la tiratura dell’incisione; è considerata rara l’edizione o la variante di un’opera della quale sono noti pochi o pochissimi esemplari in Italia; una ricerca al di fuori dei confini italiani - e in particolare in Europa - può indicare se l’opera è davvero rara in assoluto o se lo è soltanto in Italia; questo elemento può avere importanza per valutare l’effettivo significato del numero degli esemplari rintracciati

- la rarità è considerata anche in rapporto alla qualità dell’opera

* l’importanza di un manoscritto o di un esemplare a stampa non in se stesso, ma per il riferimento a vicende, luoghi e personaggi della storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere; tale riferimento è costituito, per lo più, da annotazioni, timbri o ex libris di antichi possessori, da caratteristiche del numero di inventario o di altri elementi analoghi, dalla peculiarità della legatura, dalla documentazione concernente la storia e la provenienza dell’opera...

Nel caso di una collezione, per decidere se questa rivesta o meno un eccezionale interesse, sono considerati:

* il pregio della raccolta nel suo insieme, per la presenza di opere ed esemplari antichi, rari o di pregio

* il carattere della collezione, omogeneo o ben delineato in relazione al tema o ai temi di cui le opere trattano oppure alla scelta di particolari tipologie di manoscritti, di volumi, di stampe

* l’importanza della collezione non solo o non tanto in se stessa, quanto per il fatto di essere testimonianza significativa delle letture, degli studi, della formazione intellettuale, delle relazioni di una famiglia o di un personaggio illustre, oppure documento rilevante della vita intellettuale di un’istituzione di carattere culturale, religioso, giuridico, politico o altro

Per una valutazione equilibrata delle opere singole e delle collezioni e della loro importanza per il patrimonio culturale della nazione sono indispensabili conoscenze specifiche relative all’opera o alle opere, alle tecniche, all’epoca e all’ambiente culturale in cui esse sono state prodotte. Non sempre un funzionario o un ufficio possiedono tutte le conoscenze necessarie e sono in grado di stabilire l’effettiva qualità ed importanza di un bene. Per questo, in tutti i casi in cui sussistano dubbi, si ricorre a studiosi o istituzioni che possano fornire pareri qualificati. Tali pareri possono rivelarsi estremamente utili; non sono tuttavia vincolanti e non sollevano l’ufficio di soprintendenza dalla responsabilità che gli compete.

3. Soggetti competenti e destinatari del provvedimento

Competenti ad emanare il provvedimento sono il Ministero o le Regioni. L’art. 6 del T.U. definisce l’oggetto dell’atto di individuazione ed i soggetti competenti ad emanarlo. In particolar modo la Regione è competente a dichiarare “l’interesse particolarmente importante” di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio appartenenti a soggetti diversi da Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro. Destinatari del procedimento di dichiarazione sono, quindi, i soggetti privati e le persone giuridiche private con scopo di lucro 1.

4. Procedimento di dichiarazione

Il procedimento è avviato d’ufficio, su iniziativa del soprintendente ai beni librari o a seguito di segnalazione alla soprintendenza ai beni librari da parte degli enti locali.

La richiesta di autorizzazione all’esportazione, in quanto necessaria anche per i beni nei cui confronti non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse particolarmente importante può costituire l’occasione per dare inizio al procedimento. Infatti, in caso di diniego dell’attestato di libera circolazione i beni sono sottoposti al regime dei beni notificati. Si ritiene, pertanto, che il diniego dell’attestato di libera circolazione costituisca l’occasione per dare inizio al procedimento diretto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante 2.

L’avvio del procedimento deve essere comunicato al proprietario, possessore o detentore del bene.

La norma prevede espressamente il contenuto della comunicazione:

- Elementi identificativi del bene;

- I motivi che giustificano la dichiarazione di particolare interesse;

- Le conseguenze derivanti dall’avvio del procedimento (applicazione in via cautelare degli effetti che conseguono al provvedimento finale) (si veda il punto 6);

- Indicazione del termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Inoltre, in base ai principi applicabili a qualsiasi procedimento amministrativo 3, la comunicazione deve contenere altresì i seguenti elementi:

* Indicazione dell’amministrazione procedente, del responsabile del procedimento e dell’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti procedurali.

La forma della comunicazione, in assenza di esplicite previsioni normative, è da considerarsi libera, purché risulti personalizzata. Tra le varie forme possibili, la notificazione è la più idonea a garantire che l’interessato venga effettivamente a conoscenza del provvedimento.

La normativa vigente ricollega all’avvio del procedimento l’applicabilità, in via cautelare, degli effetti che conseguono al provvedimento finale. Tali effetti perdurano sino alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. Quest’ultimo, nel caso non sia stato stabilito preventivamente dall’amministrazione procedente, deve intendersi di trenta giorni 4.

Coloro che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento possono prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni. La soprintendenza competente effettua l’attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse particolarmente importante. Durante questa fase è possibile disporre ed esperire ispezioni nel rispetto dei limiti derivanti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale in tema di ispezioni. L’ispezione deve compiersi senza grave danno per il proprietario o detentore 5.

5. Il provvedimento

Nelle ipotesi rientranti nella competenza delle Regioni l’atto è adottato di norma dal dirigente competente.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 6 oppure, ove previsto dai singoli ordinamenti regionali, il ricorso gerarchico ovvero il ricorso in opposizione. I ricorsi in opposizione oppure in sede gerarchica devono essere presentati entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto.

Il provvedimento è notificato al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

Per poter produrre i suoi effetti il provvedimento deve essere notificato al destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo comunale o ufficiale giudiziario.

Le dichiarazioni adottate dalle Regioni sono trasmesse al Ministero e al Sovrintendente regionale: la trasmissione ha una funzione solo conoscitiva, anche ai fini di un eventuale esercizio del potere sostitutivo. 7

6. Effetti

Il provvedimento che dichiara l’interesse particolarmente importante del bene rende applicabile la disciplina relativa ai controlli sulla conservazione, al restauro dei beni e alla circolazione in ambito nazionale, mentre quella relativa alla circolazione in ambito internazionale è applicabile indipendentemente dalla dichiarazione di interesse particolarmente importante. 8

Dal provvedimento che dichiara l’interesse particolarmente importante del bene derivano pertanto le seguenti conseguenze, che riguardano anche la fase che intercorre tra la comunicazione di avvio del procedimento e la scadenza del termine previsto per la sua conclusione:

* Il bene non può essere demolito o modificato senza autorizzazione del Ministro o della Regione (art. 21). I proprietari, possessori o detentori dei beni notificati hanno l’obbligo di chiedere alla soprintendenza l’autorizzazione degli interventi di restauro e l’approvazione dei relativi progetti. L’autorizzazione e l’approvazione confluiscono in un unico provvedimento (art. 35 e 23) 9

* L’autorizzazione è necessaria anche per la rimozione o lo spostamento del bene notificato. Se lo spostamento avviene in seguito al cambiamento di dimora del detentore, quest’ultimo ne deve dare notizia alla soprintendenza, che può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché il bene non subisca danni (art. 23) 10

* In seguito alla notifica i soprintendenti possono, previo preavviso, procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione del bene (art. 32). Competente ad effettuare tali controlli per i beni librari (ed in particolare per manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio) è la Regione.

* I soggetti che intendono trasferire la proprietà o la detenzione di beni librari notificati devono farne denuncia all’ufficio regionale di soprintendenza del luogo in cui si trova il bene. 11

* I beni dichiarati di importante o eccezionale interesse non possono essere esportati. 12

NOTE

1 D.lgs 490/1999, Art. 6 - Dichiarazione

Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1.

Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).

.....

La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2 - Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario.

Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

Le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente rilevanti;

Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

......

Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

....

I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

...

Sono beni archivistici:

....

Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

Art. 5 - Beni di enti pubblici e privati.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2 D.lgs 490/1999, art. 66 - Attestato di libera circolazione.

...

In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6.

3 L. 241/1990, in particolare i seguenti articoli:

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4 D.lgs 490/1999, art. 7 - Procedimento di dichiarazione.

Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall’atto di iniziativa o della proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.

Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4.

L. 241/199, art. 2

....

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

5 L. 241/1999, art. 6

1. Il responsabile del procedimento:

....

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

Art. 118 c.p.c. Ordine d’ispezione di persone e di cose.

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila

Art. 244 c.p.p. Casi e forme delle ispezioni.

1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

Art. 246 c.p.p. Ispezione di luoghi o di cose.

1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

6 L. 1034/1971, art. 21

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l’impugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

...

7 D.lgs 490/1999, art. 8 - Notificazione della dichiarazione.

La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

...

Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

R.D. 363/1913, art. 53

La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l’importante interesse di cui all’art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (sostituito dagli artt. 2,3 e 5 e 20 della L. n. 1089), seguirà:

o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario, o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni dal codice civile.

8 D.lgs 490/1999, art. 10 - Ambito di applicazione.

Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

alle cose e ai beni indicati nell’art. 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

....

....

Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata ...., solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6.

9 D.lgs 490/1999, art. 118 - Opere illecite

1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:

Chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell’articolo 6.

10 D.lgs 490/1999, art. 120 - Collocazione e rimozione illecita

1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000...

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell’articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

11 D.lgs 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

....

Chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

12 D.lgs 490/1999, art.123 - Esportazione illecita

1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’art. 30 del codice penale.


3 - Restauro di beni librari

L’art. 35 del T.U. assoggetta gli interventi di restauro sui beni culturali al regime di autorizzazioni e approvazioni preventive delineato dagli articoli 21 e 23 1.

I proprietari o detentori dei beni culturali - indipendentemente dalla loro natura giuridica e indipendentemente dalla fonte di finanziamento - hanno quindi l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere al fine di ottenerne l’approvazione.

Quando si tratta di beni librari - ed in particolare di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio - l’autorizzazione spetta alla soprintendenza istituita presso l’Amministrazione regionale nel cui territorio si trova il bene oggetto dei lavori 2.

Le competenze della soprintendenza in materia di restauro di beni librari sono le seguenti:

* approvazione preventiva del progetto;

* controlli in corso d’opera e collaudi

Per quanto riguarda l’approvazione del progetto:

la Soprintendenza valuta la necessità dell’intervento e la qualità del progetto di restauro, definendo - in caso di autorizzazione - eventuali modifiche alle specifiche di restauro e prescrivendo particolari modalità di condizionamento e conservazione successive all’intervento.

La soprintendenza dovrà inoltre verificare: a) che il progetto venga adeguatamente documentato in via preliminare e che sia corredato anche di informazioni relative alla storia del bene; b) che sia espressamente prevista la documentazione dell’intervento, mediante riproduzioni e relazione tecnica.

Per quanto riguarda i controlli in corso d’opera e i collaudi:

l’approvazione del progetto non esaurisce la funzione di controllo attribuita alla soprintendenza; il controllo si estende anche alla fase di realizzazione dei lavori attraverso una serie di verifiche successive, nella prassi definite “collaudi”. Quindi, dopo l’approvazione definitiva del progetto, devono essere comunicati alla soprintendenza: a) eventuali progetti successivi a quello approvato o sue varianti; b) l’avvenuto affidamento dei lavori con i dati del laboratorio esecutore; c) l’avvenuta consegna dei materiali al laboratorio al fine di consentire i controlli in corso d’opera 3 e l’attestazione del buon esito degli interventi eseguiti.

Il soprintendente può sospendere i lavori condotti in difformità dall’approvazione 4.

A lavori conclusi, la soprintendenza ne verifica la corretta esecuzione tecnica e rilascia l’attestazione del buon esito degli interventi eseguiti, necessaria anche al fine della qualificazione dei laboratori di restauro prevista dalla normativa vigente 5.

Poiché la verifica svolta dalla soprintendenza è complementare ai controlli contabili, amministrativi e tecnici che la stazione appaltante conduce per collaudare i lavori 6, è opportuno che essa avvenga prima che la stazione appaltante concluda il collaudo e paghi le fatture relative ai lavori eseguiti.

NOTE

1 D.lgs. 490/99, art. 35 - Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

D.lgs. 490/99, art. 21 - Obblighi di conservazione

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero.

...

D.lgs. 490/99, art. 23 - Approvazione dei progetti di opere

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’art. 2, c. 1 lett. a, b, c hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’art. 21.

D.lgs. 490/99, art. 33 - Controllo sui beni librari

1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lett. c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

2 D.lgs. 490/99, art. 39 - Provvedimenti in materia di beni librari

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3 Nel caso dei lavori affidati da enti e organismi pubblici il collaudo in corso d’opera è obbligatorio. Si veda la norma seguente:

D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

3. E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;

b) quando si tratti di opere e lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);

c) nel caso di intervento affidato in concessione;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;

e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 D.lgs. 490/99, art. 28 - Sospensione dei lavori

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26, 27 ovvero condotti in difformità dell’approvazione.

2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato.

5 D.P.R. 34/2000, art. 22 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

...

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all’Osservatorio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

6 Si veda la nota 3.


4 - Alienazione di beni librari

Sono previste due procedure diverse: la prima è relativa all’alienazione di beni di enti pubblici, di persone giuridiche private senza fini di lucro oppure di collezioni notificate (Richiesta di autorizzazione); la seconda riguarda l’alienazione di opere di proprietà privata che siano state dichiarate di interesse particolarmente importante (Denuncia relativa ad alienazione).

A. Richiesta di autorizzazione 1

Casi in cui occorre richiedere l’autorizzazione alla alienazione

Il legale rappresentante di un ente o di un’istituzione oppure il privato proprietario di una collezione notificata devono richiedere preventivamente l’autorizzazione ad alienare, vale a dire a trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione (il detentore non ha la proprietà del bene ma, per esempio, lo ha in deposito o in comodato oppure lo amministra) di libri a stampa o manoscritti, stampe e incisioni, collezioni di libri o stampe, manoscritti, autografi, carteggi, carte geografiche, spartiti musicali, documenti notevoli aventi carattere di rarità e pregio nei seguenti casi:

* quando si tratti di beni di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, purché non siano beni demaniali (se lo fossero, sarebbero in via di principio inalienabili 2)

* quando si tratti di beni di altri enti pubblici

* quando si tratti di collezioni di beni librari dichiarate di eccezionale interesse con decreto ministeriale, a qualunque soggetto appartengano (ente pubblico o privato oppure persona fisica)

* quando si tratti di beni appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro (possono esserlo fondazioni, associazioni, istituti vari, enti religiosi in generale ed ecclesiastici in particolare...)

Soggetti competenti al rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Il Ministero rilascia o nega l’autorizzazione attenendosi ai seguenti principi:

* nei primi tre casi, l’autorizzazione è concessa a patto che i beni non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento

* nel quarto caso l’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno (un “grave danno”, non un “danno” come nel caso precedente) alla conservazione o al pubblico godimento dei beni

Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad una permuta di beni con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, il Ministero valuta se dalla permuta stessa derivi un arricchimento del patrimonio culturale nazionale. Se la permuta riguarda beni librari, il Ministero chiede il parere alla Regione in cui si trova il bene.

La richiesta di autorizzazione - qualora non sia presentata direttamente al Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale Beni librari e Istituti culturali, via Michele Mercati 4, 00186 Roma - può essere presentata all’ufficio di soprintendenza della Regione in cui si trova il bene e deve contenere le seguenti indicazioni, in forma completa e precisa:

* denominazione, natura giuridica (ente pubblico, ente con personalità giuridica privata, ente di fatto senza personalità giuridica... ), indirizzo e legale rappresentante dell’ente che intende alienare oppure - se oggetto dell’alienazione è una collezione bibliografica di proprietà privata - nome, cognome e domicilio del proprietario o del detentore della collezione stessa

* una descrizione dei beni che si intende trasferire, che contenga gli elementi indispensabili ad identificarli e, ove necessario, le fotografie; se le opere sono di proprietà di un ente quale comune o provincia si indichino anche i dati relativi all’inventario; se si tratta di una collezione dichiarata di eccezionale interesse, si indichino anche gli estremi del provvedimento amministrativo di dichiarazione

* l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni alienati

* un compromesso da cui risultino da parte del soggetto che acquisisce la volontà di acquisire, la natura del trasferimento di proprietà o detenzione (vendita, donazione, deposito, comodato....) e le condizioni a cui il trasferimento avviene: tale accordo non costituirà impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero

* notizie sugli atti costitutivi e sugli statuti o regolamenti propri degli enti, qualora si tratti di persone giuridiche private senza fini di lucro.

L’ufficio regionale di soprintendenza inoltra la richiesta di autorizzazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali, corredandola, se opportuno, di una relazione nella quale fornisce elementi di giudizio o pareri basati sulla conoscenza del patrimonio che si intende alienare e del contesto cui essa appartiene.

Termini

Se le singole Regioni non hanno stabilito un termine diverso, l’ufficio regionale inoltra la richiesta entro 30 giorni dalla data in cui la riceve 3.

B. Denuncia relativa ad alienazione 4

Casi in cui occorre presentare la denuncia di alienazione

Se il trasferimento di proprietà oppure di detenzione riguarda beni librari (libri a stampa o manoscritti, stampe e incisioni, collezioni di libri o stampe, manoscritti, autografi, carteggi, carte geografiche, spartiti musicali, documenti notevoli aventi carattere di rarità e pregio) di proprietà privata che siano stati dichiarati di interesse particolarmente importante, gli atti relativi al trasferimento devono essere comunicati per iscritto, con le modalità prescritte dal decreto legislativo, all’ufficio regionale di soprintendenza del luogo in cui si trova il bene.

Dunque vanno denunciate le vendite e le acquisizioni in seguito ad eredità, che costituiscono probabilmente due dei casi più frequenti, ed altre forme di trasferimento quali le donazioni, i contratti di deposito o di comodato, le costituzioni di ipoteca e di pegno....

La denuncia in questo caso non serve ad ottenere una autorizzazione, che infatti non è prescritta. Essa è tuttavia indispensabile per il Ministero e per gli uffici di soprintendenza perché fornisce elementi essenziali (a cominciare dal nome e dall’indirizzo del proprietario o del detentore) per tutelare, senza soluzione di continuità, quell’interesse pubblico che i beni rivestono e, se l’alienazione consiste in una vendita, permette eventualmente allo Stato oppure ad una regione, provincia o comune di acquistare il bene culturale allo stesso prezzo stabilito nell’atto di vendita [si veda la scheda relativa al diritto di prelazione].

Soggetti obbligati alla presentazione della denuncia

La denuncia va effettuata entro trenta giorni dal momento dell’alienazione e deve essere effettuata da soggetti diversi a seconda dei casi:

* se l’opera o le opere vengono vendute oppure trasferite a titolo gratuito, la denuncia va fatta dal loro proprietario oppure da chi le detiene

* se l’opera o le opere vengono acquisite a seguito di una procedura fallimentare oppure di una vendita forzata oppure di una sentenza che imponga un passaggio di proprietà, la denuncia va presentata dall’acquirente

* in caso di successione a causa di morte, la denuncia tocca all’erede, al legatario oppure - se l’eredità è in attesa di eredi - al curatore.

Contenuto e modalità di presentazione della denuncia

La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni, in forma completa e precisa:

* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio e firma sia del proprietario o del detentore attuale del bene o dei beni sia dell’acquirente o comunque della persona cui proprietà o detenzione saranno trasferiti

* una descrizione dei beni alienati - libri a stampa o manoscritti, stampe e incisioni... - che contenga gli elementi indispensabili ad identificarli, inclusi gli estremi del provvedimento amministrativo con cui l’opera oppure la collezione di opere siano stati dichiarati di notevole o eccezionale interesse

* l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni alienati

* l’indicazione della natura del trasferimento di proprietà o detenzione (vendita, donazione, deposito, comodato, acquisizione in eredità, ....) e delle condizioni del trasferimento, incluso il prezzo, se il bene o i beni vengono venduti

* l’indirizzo in Italia ed eventualmente un recapito per comunicazioni rapide (telefono oppure fax oppure indirizzo di posta elettronica) dell’alienante e dell’acquirente cui far pervenire comunicazioni relative a richieste di chiarimenti oppure di integrazione dei documenti presentati, o relative all’esercizio del diritto di prelazione...

La denuncia va presentata alla soprintendenza per i beni librari della Regione in cui si trova il bene.

L’ufficio svolge il ruolo seguente:

* esamina la denuncia, controllando la completezza e la precisione delle indicazioni in essa contenute

* richiede, se necessario, integrazioni e chiarimenti

* effettua i sopralluoghi e le ricerche eventualmente necessarie ad una più precisa conoscenza dell’opera o delle opere e della loro importanza in relazione al contesto da cui provengono

* predispone una relazione nella quale fornisce eventualmente elementi di giudizio o pareri ed invia la denuncia e la propria relazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali-Direzione generale Beni librari

* nel caso in cui la denuncia sia relativa ad una vendita e in tutti i casi in cui un bene sia dato in pagamento, la notizia viene trasmessa immediatamente al Ministero e a tutti gli altri soggetti istituzionalmente interessati [si veda la scheda relativa al diritto di prelazione].

La denuncia costituisce un obbligo e va fatta rispettando rigorosamente tali formalità. Una denuncia che sia priva delle indicazioni appena elencate oppure che abbia indicazioni incomplete o imprecise si considera infatti non presentata e dunque il trasferimento della proprietà o della detenzione è nullo 5.

Sanzioni 6

Per chi trasgredisca le disposizioni sull’alienazione (che siano relative alla richiesta di autorizzazione oppure alla denuncia) il decreto legislativo prevede sanzioni penali: le reclusione sino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000 (vale a dire, da 1549,37 a 77468,5 euro).

NOTE

1 D.lgs. 490/1999

Art. 55 - Alienazioni soggette ad autorizzazione

1. È soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione:

a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;

b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;

c) delle collezioni e serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. È altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

Art. 56 - Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 57 - Altri casi di alienazione

1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

R.D. 363/1913, in particolare art. 45 (per quanto applicabile)

Per le alienazioni consentite dall’art. 2 della legge, l’ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell’istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente.

Alla domanda, richiesta o proposta, dovranno essere sempre allegati:

a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell’inventario patrimoniale;

b) un compromesso da cui risulti da parte dell’ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l’acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero;

c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.

Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lett. a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un’altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

2 D.lgs. 490/1999, art. 54 - Beni del demanio storico, artistico e archivistico

I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Codice civile

Art. 822 - Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824 - Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L. 281/1970, art. 11- Beni di demanio e patrimonio regionale

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni appartenenti ad altri soggetti previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

3 Legge 241/1990, art. 2

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

4 D.lgs. 490/1999, Art. 58 - Denuncia

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente;

b) i dati identificativi dei beni alienati;

c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;

d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;

e) l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

R.D. 363/1913, in particolare art. 57 (per quanto applicabile)

La denuncia deve contenere:

a) una sommaria descrizione della cosa;

b) la natura, e le condizioni dell’alienazione;

c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;

d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;

e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).

La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

5 La nullità dell’atto discende dalla illiceità della causa (si vedano gli articoli 1343 e 1344 del codice civile).

6 D.lgs. 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell’articolo 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 60, comma


5 - Diritto di prelazione sui beni culturali

L’esercizio del diritto di prelazione è regolato dagli articoli 59-61 del T.U. 1 e la procedura da seguire riguarda non soltanto i beni librari, ma tutti i beni culturali alienati a titolo oneroso. Poiché il diritto di prelazione risponde al fine di acquisire al patrimonio pubblico un bene che riveste interesse non solo per il suo proprietario ma anche per tutta la società civile, esso può essere esercitato tanto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali quanto da una Regione, da una Provincia o da un Comune.

La procedura è avviata quando il Ministero viene a conoscenza del fatto che un bene culturale viene venduto oppure dato in pagamento a qualsiasi titolo. Questo può avvenire in seguito alla presentazione di una richiesta di autorizzazione, in conseguenza della denuncia di un atto di alienazione, grazie alla segnalazione di un’Amministrazione territoriale o di altro soggetto oppure in qualsiasi altro modo, anche informale.

E’ stabilito un termine improrogabile entro cui tutta la procedura prevista dalla legge deve concludersi (e dunque il Ministero esercita il diritto di prelazione oppure emette il decreto di prelazione a favore di un altro ente), a patto che sia stata presentata regolare denuncia relativa agli atti che trasferiscono la proprietà [si veda la scheda relativa alle alienazioni]: in questo caso il diritto di prelazione è esercitato entro due mesi dalla data di ricevimento della denuncia.

Se è stata presentata appunto una regolare denuncia, il soprintendente regionale ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune in cui si trova il bene.

Qualora la notizia della disponibilità di un bene per l’esercizio del diritto di prelazione non provenga da una denuncia, l’ufficio che la riceve deve immediatamente informare tutti i soggetti dell’elenco seguente che ancora non lo siano:

* il Ministero per i Beni e le Attività culturali o, meglio, se nota, la Direzione generale competente per materia del Ministero per i Beni e le Attività culturali

* il soprintendente regionale oppure, qualora si tratta di libri o stampe, la soprintendenza ai beni librari della Regione nel cui territorio si trova il bene

* il Presidente della Regione nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l’ufficio dell’amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

* il Presidente della Provincia nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l’ufficio dell’amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

* il Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il bene (e, per opportuna conoscenza, l’ufficio dell’amministrazione che esaminerà la documentazione inviata e predisporrà gli atti necessari)

Un manoscritto, un dipinto, una scultura, un arredo, una biblioteca - insomma, un qualsiasi bene mobile - possono presentare interesse per aree geografiche diverse da quelle in cui essi si trovano quando il loro proprietario intende alienarli. Per questo il decreto legislativo stabilisce che l’Amministrazione regionale, che riceve la segnalazione della disponibilità di un bene, è tenuta a diffondere la notizia a livello nazionale. Essa pubblica la segnalazione sul proprio Bollettino Ufficiale, indicando:

* la descrizione dell’opera su cui può essere esercitato il diritto di prelazione. Rivestono particolare importanza, nella descrizione, tutti quegli elementi che mettano in luce i legami dell’opera con le vicende storiche, artistiche e culturali in genere di un determinato territorio

* il prezzo stabilito nell’atto di alienazione oppure determinato d’ufficio dal Ministero (se non è indicato un corrispettivo in denaro per quel particolare bene, perché è alienato con altri oppure è dato in cambio di altro) oppure, se questo è oggetto di contestazioni, determinato dalla commissione incaricata di comporle. Se il prezzo non è ancora stato definitivamente stabilito, la circostanza va segnalata in modo esplicito 2

* la data entro cui scadono i termini per l’esercizio del diritto di prelazione e la data entro cui regioni, province o comuni possono formulare la loro proposta di prelazione

L’Amministrazione regionale può avvalersi anche di mezzi quali la pubblicazione di avvisi sulla stampa o in siti internet o di altre forme analoghe di pubblicità su scala nazionale.

Qualora si possa dedurre dall’opera e dalle sue vicende storiche un legame con un comune, una provincia o un’altra regione, l’Amministrazione segnala direttamente all’ente interessato la disponibilità dell’opera.

La Regione - così come la Provincia o il Comune - formula al soprintendente regionale l’eventuale proposta di prelazione entro quaranta giorni dalla denuncia. Nell’atto amministrativo con cui si formula la proposta l’Amministrazione dichiara l’intenzione irrevocabile di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo a colui che aliena.

Indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione regionale intenda esercitare o meno il diritto di prelazione, la Soprintendenza ai beni librari - che di quell’Amministrazione fa parte - invia al dirigente della Soprintendenza regionale il proprio parere in merito all’opportunità dell’acquisizione di beni librari 3.

Quel dirigente trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti citati e, sentite appunto le soprintendenze di settore, propone l’esercizio del diritto di prelazione.

Nell’assumere la decisione l’Amministrazione regionale valuta i seguenti elementi, assumendo se opportuno i pareri tecnici del proprio ufficio di soprintendenza ai beni librari o delle competenti soprintendenze dello Stato:

* l’interesse del bene per la storia politica, civile, artistica e culturale in genere della regione

* la qualità estetica del bene, qualora esso rivesta importanza non in se stesso, ma a causa del riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere

* la congruità del prezzo richiesto

* la disponibilità della somma necessaria

Entro i due mesi prescritti, il Ministero esercita il diritto di prelazione in prima persona, emanando il relativo provvedimento oppure autorizza ad esercitare quel diritto la Regione, la Provincia o il Comune che ha chiesto di esercitarlo 4.

L’Amministrazione regionale, qualora acquisisca il bene, assume la decisione relativa all’ente o all’istituzione cui il bene stesso sarà destinato in base a considerazioni relative ai seguenti elementi:

* la provenienza originaria del bene oppure riferimenti a luoghi, collezioni, personaggi, enti o istituzioni desumibili dalla sua storia

* le garanzie offerte circa la buona conservazione dell’opera e la possibilità che il pubblico possa goderne

* la disponibilità dell’ente o dell’istituzione ad accettare l’opera

In base alle stesse considerazioni l’Amministrazione regionale interessata formula al Ministero la proposta di deposito di un’opera che il Ministero stesso abbia acquisito.

Sanzioni

Per l’alienante che consegni il bene culturale prima dei due mesi previsti per l’esercizio del diritto di prelazione il T.U. prevede sanzioni penali: le reclusione sino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000 (vale a dire, da 1549,37 a 77468,5 euro) 5.

NOTE

1 D. lgs. 490/1999

Art. 59 - Diritto di prelazione

1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero.

3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 60 - Condizioni della prelazione

1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 61 - Esercizio della prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da’ notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo.

2. La Regione, la Provincia ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente.

2 Se il prezzo dichiarato è eccessivamente alto, può presentarsi il caso di un’eventuale simulazione tra le parti, che si verifica qualora alienante e acquirente si accordino nel dichiarare un prezzo più alto di quello che effettivamente viene scambiato. Esisterebbero dunque due pattuizioni diverse: il contratto simulato, con l’indicazione del prezzo eccessivamente alto, e il contratto dissimulato, con l’indicazione del prezzo reale. Il codice civile consente a chi ne ha interesse di agire in giudizio per far valere la simulazione (artt. 1414 ss. c.c.).

3 D.P.R. 441/2000, art. 13 - Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali

...

2. Il soprintendente regionale e’ nominato ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell’ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell’area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di

professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali;

b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell’articolo 151 del medesimo testo unico;

c) può proporre l’intervento sostitutivo dello Stato per l’adozione dei piani paesistici;

d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l’esercizio del diritto di prelazione;

e) predispone, d’intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di

tutela paesaggistico-ambientale;

f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;

g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell’ottimizzazione dei servizi;

h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

4 R.D. 363/1913, art. 65, commi 2 e 3:

La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell’importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto nel Governo.

Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

5 D. lgs. 490/1999, art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell’articolo 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 60, comma 1.


6 - Commercio di beni librari

La legislazione in vigore riguarda esclusivamente il commercio dei beni indicati nell’allegato A del T.U. 1

Le categorie riferibili ai beni librari e i rispettivi valori, elencate nell’allegato A, sono le seguenti:

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, che abbiano un valore pari o superiore a 15.000 euro.

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, qualunque sia il loro valore

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, che abbiano un valore pari o superiore a 50.000 euro

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni che abbiano un valore pari o superiore a 15.000 euro

Chi esercita il commercio di quei beni deve inviare al Comune e in copia alla Regione la dichiarazione preventiva (quella stessa dichiarazione prima del 1977 doveva essere inviata non al comune, ma all’autorità locale di pubblica sicurezza).

Chi esercita il commercio dei beni è tenuto ad annotare ogni giorno acquisti e vendite in un registro, in cui devono essere indicate anche le generalità di acquirenti e venditori e devono essere descritte le caratteristiche dei beni acquistati o venduti.

Il soprintendente ai beni librari verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute 2.

La normativa sopra richiamata va integrata con la eventuale normativa derivante dall’esercizio della potestà regolamentare in materia di commercio da parte degli altri enti territoriali.

Sanzioni

Mentre il Testo unico sui beni culturali non prevede sanzioni derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate all’art. 62, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede sanzioni amministrative per chi violi le disposizioni degli articoli 126 e 128 3.

NOTE

1 La materia è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993 - recante disposizioni d’applicazione del regolamento precedente - e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997.

In allegato al regolamento 3911/92 si trova l’elenco delle categorie di beni culturali alle quali si applica la normativa europea, con l’indicazione delle voci doganali corrispondenti e dei valori monetari:

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine

9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

6. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

14. Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria

7114

- mobili e oggetti d’arredamento

Capitolo 94

- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

- strumenti musicali

Capitolo 92

- orologi

Capitolo 91

- opere di legno

Capitolo 44

- vasellame

Capitolo 69

- arazzi

5805 00 00

- tappeti

Capitolo 57

- carte da parati

4814

- armi

Capitolo 93

b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)

- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)".

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l’euro i valori espressi in euro nell’allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione

(1) Aventi più di cinquant’anni e non appartenenti all’autore.

(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: “Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.”

L’allegato è stato recepito con lievi modifiche nel T.U.:

D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a):

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e prevenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore “0 (zero) con l’indicazione ”qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

2 D.lgs. 490/1999, art. 62 - Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della Dichiarazione prevista dall’articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotato giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fede delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

R.D. 773/1931

Art. 126

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 128

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.

D.P.R. 616/1977, art. 19 - Polizia amministrativa

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.......

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all’art. 126.

3 R.D. 773/1931

Art. 17 bis [ Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 221-bis [Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall’art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

R.D. 635/1940, Art. 242

La dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l’indicazione della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso del l’azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L’autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell’esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.


7 - Esportazione di beni librari

L’articolo 65 del T.U. vieta l’uscita dal territorio nazionale dei beni culturali 1, se ciò comporta un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale.

Il divieto, tassativo per i beni notificati, riguarda la generalità dei beni culturali, privati e pubblici, che risultano così sottoposti al regime di tutela indipendentemente dall’avvenuta notifica della dichiarazione ex art. 6 2 e dall’inserimento negli elenchi dei beni degli enti pubblici di cui all’art. 5 3.

Restano escluse dall’applicazione della disposizione in esame le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.

I beni per cui vige il divieto di esportazione definitiva dal territorio nazionale possono comunque essere esportati in via temporanea, in occasione di manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.

Le funzioni di ufficio esportazione per i beni librari sono svolte dalle Regioni 4.

1. Esportazione dei beni dal territorio nazionale (uscita) 5

L’uscita dei beni culturali dal territorio nazionale è subordinata al rilascio dell’attestato di libera circolazione 6 da parte dalla soprintendenza ai beni librari, in base alla denuncia e alla presentazione del bene da parte dell’interessato. Tale denuncia deve indicare il valore venale di ogni bene.

L’attestato di libera circolazione è condizione per la circolazione dei beni all’interno del territorio dell’Unione Europea. Esso non è necessario per i beni entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione (licenza comunitaria) rilasciata da altro Stato membro 7.

Legittimati a richiedere l’attestato di libera circolazione sono il proprietario o un suo mandatario o lo spedizioniere a cui sia stato affidato un espresso incarico 8.

Nel caso di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, libri, stampe, incisioni aventi carattere di rarità e pregio di autori non viventi o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, l’autorità competente a rilasciare l’attestato di libera circolazione è la soprintendenza ai beni librari della regione in cui si trova il bene. Se il proprietario del bene risiede in una regione diversa, la soprintendenza informa l’ufficio corrispondente della regione in cui appunto risiede il proprietario.

Qualora si presentino casi di particolare complessità o importanza, il procedimento per il rilascio dell’attestato può essere concordato tra la soprintendenza competente e il Ministero.

2. Procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione dei beni librari 9

La denuncia per il rilascio dell’attestato di libera circolazione va presentata alla soprintendenza ai beni librari della regione in cui si trova il bene e deve contenere l’indicazione del valore venale.

La soprintendenza deve effettuare una valutazione del bene ai fini del rilascio dell’attestato, considerandone il carattere di rarità e l’importanza storica e artistica 10 e dichiarando la congruità del valore venale indicato nella denuncia.

L’attestato di libera circolazione va rilasciato entro il termine previsto dalle norme regolamentari adottate da ciascuna amministrazione regionale in applicazione della legge 241/1990. Il termine decorre dalla data di presentazione della denuncia e può essere interrotto una sola volta dalla soprintendenza, esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

Le operazioni di verifica del bene possono essere effettuate fuori dalla sede della soprintendenza ai beni librari solo se si tratta di oggetti difficilmente trasportabili per il grande formato o per la quantità.

Le caratteristiche dell’attestato di libera circolazione dei beni librari sono quelle previste dal comma 6 dell’art. 66 del T.U. Esso ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d’ufficio;

b) un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

L’attestato di libera circolazione sostituisce, per la circolazione all’interno del territorio dell’Unione Europea, la licenza di esportazione.

In caso di diniego dell’attestato si dà inizio al procedimento diretto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene.

Contro il diniego l’interessato può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 11 oppure, ove previsto dai singoli ordinamenti regionali, il ricorso gerarchico ovvero il ricorso in opposizione. I ricorsi in opposizione oppure in sede gerarchica devono essere presentati entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto.

La soprintendenza ai beni librari può proporre allo Stato o alla Regione l’acquisto coattivo 12 del bene per il valore indicato nella denuncia ad opera dell’interessato. Tale facoltà va esercitata notificando il provvedimento di acquisto coattivo entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia.

L’acquisto coattivo si differenzia dal diritto di prelazione previsto dall’art. 59 del T.U. in quanto per il suo esercizio non è necessario un atto di alienazione ma è sufficiente l’intenzione del proprietario di trasportare il bene fuori dal territorio nazionale.

3. Esportazione dei beni fuori dal territorio dell’Unione Europea 13

E’ sottoposta alla disciplina comunitaria l’esportazione verso Paesi extraeuropei di particolari categorie di beni culturali, importanti per rarità o per valore monetario 14.

Dato il generale assoggettamento sia dello Stato che delle Regioni al diritto comunitario 15, la disciplina dettata riguarda il procedimento “interno” alle singole Amministrazioni regionali.

Dove opportuno, si è fatto riferimento a parti specifiche dei regolamenti comunitari vigenti. Si tenga conto del fatto che la loro interpretazione deve tenere conto anche delle eventuali sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per tutti i beni sottoposti alla disciplina comunitaria, è rilasciata la licenza di esportazione su un formulario uguale per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dunque ben riconoscibile da parte degli uffici doganali dei vari paesi. La licenza di esportazione è valida in tutta l’Unione Europea.

La soprintendenza ai beni librari è competente ad emanare la licenza di esportazione per le seguenti categorie di beni:

* Incunaboli e manoscritti, isolati o in collezione, aventi più di cinquant’anni e non appartenenti all’autore, qualunque sia il loro valore;

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, di valore pari o superiore a 50.000,00 euro;

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro.

Si precisa che l’esportazione fuori dal territorio dell’Unione Europea di beni, il cui valore sia inferiore alla soglia sopra indicata, non è libera ma è soggetta al rilascio dell’attestato di libera circolazione.

4. Procedimento per il rilascio della licenza di esportazione

La licenza di esportazione deve essere rilasciata su un apposito formulario conforme al modello contenuto nel Regolamento CEE n. 752/93 16. Il formulario (di cui il Regolamento specifica il tipo di carta e le dimensioni) consta di tre esemplari:

n. 1 costituisce la domanda ed è depositato agli atti d’ufficio

n. 2 è destinato al titolare

n. 3 è destinato ad essere rispedito all’autorità emittente

Il soggetto che richiede l’esportazione - il proprietario, o un suo mandatario o lo spedizioniere a cui sia stato affidato un espresso incarico - presenta il formulario compilato all’autorità competente per l’emanazione della licenza di esportazione.

Alla domanda devono essere accluse:

* documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica e, se opportuno, documenti giustificativi quali fatture, perizie ecc.

* una o più fotografie oppure, secondo il caso, un elenco particolareggiato dei beni culturali; per i beni librari sono necessarie, ove richieste, fotografie che identifichino il pezzo nelle sue caratteristiche peculiari (ad es.: legatura, frontespizio, timbri di possesso, altri segni identificativi...)

Il rilascio della licenza di esportazione comunitaria è strettamente collegato all’attestato di libera circolazione; essa, infatti, è rilasciata contestualmente all’attestato di libera circolazione o dallo stesso ufficio che lo ha emanato in data non anteriore ai 30 mesi. La licenza è, quindi, subordinata all’attestato di libera circolazione. La valutazione del danno per il patrimonio storico e culturale nazionale viene fatta in relazione all’uscita del bene dal territorio nazionale; ne consegue che la valutazione del rischio di danno in relazione alla circolazione infracomunitaria vale anche per una successiva destinazione extracomunitaria. Una volta rilasciato l’attestato di libera circolazione, l’amministrazione non ha alcun potere valutativo ai fini del rilascio della licenza di esportazione.

L’attestato di libera circolazione non è necessario per i beni entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro: in questo caso gli uffici doganali hanno unicamente il compito di verificare se il bene rientri nell’elenco del regolamento CEE 3911/92. Se il bene rientra in tale elenco l’ufficio doganale verifica la regolarità della licenza e autorizza l’esportazione.

La soprintendenza ai beni librari competente ad emanare la licenza di esportazione conserva l’esemplare n. 1 del formulario (cioè quello che contiene la domanda) e restituisce gli altri esemplari al richiedente che diventa titolare della licenza. Non è più prevista la tassa di esportazione 17. La licenza di esportazione è valida 6 mesi.

5. Esportazione temporanea per mostre

Per i beni indicati all’art. 65, per i quali operi il divieto di uscita, è prevista la possibilità dell’uscita temporanea dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza 18.

Il T.U. vieta comunque l’uscita di beni suscettibili di subire danni per il semplice fatto di essere trasportati o di essere collocati in condizioni ambientali sfavorevoli. E’ inoltre vietata l’uscita dei beni che costituiscano il fondo principale o una organica sezione di una biblioteca o di una collezione bibliografica.

Il rilascio dell’assenso all’uscita temporanea dovrà essere preceduto dall’autorizzazione al prestito per mostra di cui all’art. 102 del T.U. Tale autorizzazione è rilasciata dalla soprintendenza ai beni librari della Regione in cui è conservato il bene 19.

I soggetti interessati sono tutti i possessori o detentori di beni culturali tutelati a norma dell’art. 2 del T.U. La legge non si rivolge dunque ai soli proprietari. La richiesta può essere presentata da parte di chiunque detenga a titolo di possesso, anche temporaneo, i beni stessi.

6. Procedimento per il rilascio dell’assenso all’esportazione temporanea

Il proprietario, il possessore o il detentore chiede alla soprintendenza ai beni librari l’assenso all’uscita temporanea del bene, con indicazione del responsabile della custodia all’estero.

La soprintendenza rilascia o nega l’assenso, dettando le prescrizioni e indicando il termine massimo per il rientro del bene, non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di un anno.

L’assenso è subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell’interessato. La soprintendenza ai beni librari verifica la congruità del valore assicurativo dichiarato dall’interessato.

L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito

Qualora si presentino casi di particolare complessità o importanza, il procedimento per il rilascio dell’assenso può essere concordato tra la soprintendenza competente e il Ministero.

7. Esportazione temporanea dal territorio dell’Unione Europea 20

Si osservi che il T.U. non ha accolto la modifica al Regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio con la quale sono state introdotte tre categorie di licenza per l’esportazione di beni culturali: a) licenza normale; b) licenza aperta specifica; c) licenza aperta generale 21. Tale distinzione non è dunque operante nel territorio italiano.

Le procedure descritte sono espletate dall’ufficio esportazione presso la soprintendenza ai beni librari della Regione in cui si trova il bene e valgono per i beni librari elencati nell’allegato A del T.U., il cui valore superi i valori minimi sottoindicati:

* Incunaboli e manoscritti, isolati o in collezione, aventi più di cinquant’anni e non appartenenti all’autore, qualunque sia il loro valore;

* Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione, di valore pari o superiore a 50.000,00 euro;

* Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro.

Il richiedente presenta all’Ufficio esportazione presso la soprintendenza ai beni librari la richiesta, sullo stesso formulario europeo in triplice copia descritto al punto 3, in uso per le richieste di esportazione definitiva;

I beni temporaneamente e lecitamente importati, per la durata di validità della licenza, non sono sottoposti alle norme che regolano l’uscita e l’ingresso nel territorio nazionale.

8. Sanzioni 22

In caso di trasferimento all’estero di cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, si applica la reclusione da uno a quattro anni o la multa da lire 500.000 (equivalenti a 258,23 euro) a lire 10 milioni (equivalenti a 5164,57 euro).

NOTE

1 D.lgs. 490/1999, art. 65 - Divieto di uscita dal territorio nazionale

1. E’ vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9.

2. E’ comunque vietata l’uscita:

a) dei beni dichiarati a norma dell’articolo 6;

b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e’ disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2 D.lgs. 490/1999, art. 6 - Dichiarazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10.

4. La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3 D.lgs. 490/1999, art. 5 - Beni di enti pubblici e privati

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.

5. I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

4 D.P.R. 3/1972, art. 9

Ai sensi dell’art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, numero 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all’atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

...

f) esercitare le funzioni d’ufficio per l’esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

...

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell’amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.

D.lgs. 490/1999, art. 11 - Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1. Restano ferme:

...

b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

...

5 Nel D.lgs. 490/1999, che recepisce la normativa europea in tema di circolazione di beni culturali, i termini “esportazione” ed “importazione” si usano se il bene è destinato oppure proviene da un Paese esterno alla Comunità europea, mentre la circolazione all’interno dei confini della Comunità è definita “spedizione”.

6 D.Lgs. 490/99, art. 66 - Attestato di libera circolazione

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione.

4. L’attestato di libera circolazione è rilasciato dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

6. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d’ufficio;

b) un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6.

8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c).

7 D.lgs. 490/1999, art. 70 - Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell’articolo 65 è certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

8 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 787 del 30-10-1993

La denunzia all’esportazione di cui all’art.36 della legge n. 1089 del 1939, per essere validamente eseguita, non implica la necessità della sua presentazione da parte del vero proprietario della cosa, ben potendo essere presentata da chi ha il potere di disporre il trasferimento della cosa intesa a qualsiasi titolo.

9 Le procedure sono descritte all’art. 66 del T.U. (si veda la nota n. 6) e, per quanto applicabili, agli artt. 129 e seguenti del regolamento per l’esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti, approvato con R.D. 363/1913. Si vedano in particolare gli articoli 129, 132,133, 154 del regolamento, da applicare esclusivamente per quanto non contrasta con la normativa approvata in data successiva:

Art. 129

Chiunque voglia esportare all’estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all’art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l’esportazione di oggetti di antichità e d’arte.

La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rapprssentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l’art. 146.

Art. 132

E’ vietato comprendere in una sola spedizione cose d’interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull’esportazione come a semplice nulla-osta.

Art. 133

Le verifiche fuori d’ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l’ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l’ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

L’esportatore che chiede la verifica fuori di ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all’inserviente per la legatura e l’apposizione dei piombi.

...

Art. 154

Prima che l’ufficio le consegni all’esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l’ufficio consegnerà all’esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell’ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell’ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell’esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gl’involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una.

10 In base al comma 5 dell’art. 66 del T.U. l’attestato di libera circolazione è rilasciato attenendosi agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali. In attesa che tali indirizzi siano definiti, si adottano i criteri esposti nella scheda relativa alla dichiarazione di importante interesse.

11 L. 1034/1971, art. 21

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l’impugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

...

12 D.lgs. 490/99, art. 68 - Acquisto coattivo

1. L’ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l’acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

13 D.Lgs. 490/99, art. 72 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea

1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo Testo Unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a norma dell’articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

14 La materia è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993 - recante disposizioni d’applicazione del regolamento precedente - e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997.

In allegato al regolamento 3911/92 si trova l’elenco delle categorie di beni culturali alle quali si applica la normativa europea, con l’indicazione delle voci doganali corrispondenti e dei valori monetari:

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine

9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

6. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

14. Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria

7114

- mobili e oggetti d’arredamento

Capitolo 94

- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

- strumenti musicali

Capitolo 92

- orologi

Capitolo 91

- opere di legno

Capitolo 44

- vasellame

Capitolo 69

- arazzi

5805 00 00

- tappeti

Capitolo 57

- carte da parati

4814

- armi

Capitolo 93

b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)

- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)".

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l’euro i valori espressi in euro nell’allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione

(1) Aventi più di cinquant’anni e non appartenenti all’autore.

(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: “Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.”

L’allegato è stato recepito con lievi modifiche nel T.U.:

D.lgs. 490/99, Allegato A - (Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a):

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e prevenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

1) 0 (zero) [il Regolamento CE n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 sostituisce il valore “0 (zero) con l’indicazione ”qualunque ne sia il valore"]

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 [ora 15.000,00 euro]

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.266.000 [ora 50.000,00 euro]

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Note:

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

15 Si veda l’art. 117, primo comma, della Costituzione, come modificato con l.c. 3/2001.

16 Regolamento CEE n. 752/1993

...

SEZIONE I Formulario

Articolo 1

1. Il formulario su cui va redatta la licenza di esportazione di beni culturali deve essere conforme al modello contenuto nell’allegato.

La licenza di esportazione è rilasciata e utilizzata a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in prosieguo denominato “ regolamento di base ”, e del presente regolamento.

2. La sua utilizzazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione ed ai relativi documenti.

Articolo 2

Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 3

1. La carta da usare per il formulario dev’essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m2.

2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall’autorità competente dello Stato membro emittente. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4. Spetta agli Stati membri:

- stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l’indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l’identificazione,

- prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE II Utilizzazione del formulario

Articolo 4

1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d’esportazione distinta.

2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

Articolo 5

Il formulario consta di tre esemplari:

- l’esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;

- l’esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;

- l’esemplare destinato ad essere rispedito all’autorità emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1. Il richiedente compila le caselle 1, da 3 a 19A, 21 e, se del caso, 23 della domanda e degli altri esemplari. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.

2. Alla domanda devono essere accluse:

- una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie, ecc.);

- una fotografia o, secondo il caso, e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

4. Le spese inerenti all’applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all’autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quando detta autorità autorizza l’esportazione, essa conserva l’esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

Articolo 7

Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

- l’esemplare destinato al titolare,

- l’esemplare da rinviare all’autorità emittente.

Articolo 8

1. L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione verifica che le enunciazioni contenute nella dichiarazione di esportazione corrispondano a quelle contenute nella licenza di esportazione, e che un riferimento a quest’ultima sia iscritto nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione stessa.

Detto ufficio prende le misure adeguate per l’identificazione. Queste misure possono consistere nell’apposizione di un sigillo, o di un timbro dell’ufficio della dogana. L’esemplare della licenza di esportazione da rinviare all’autorità emittente è allegato all’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2. Dopo aver compilato la casella n. 19B, l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione trasmette al dichiarante o al suo rappresentante l’esemplare destinato al titolare.

3. L’esemplare della licenza da rinviare all’autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Detto ufficio completa, se del caso, la casella n. 5 di tale esemplare, appone il suo timbro nella casella n. 22 e lo restituisce, all’esportatore o al suo rappresentante ai fini del rinvio all’autorità emittente.

Articolo 9

1. La durata di validità dell’autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all’autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

...

17 Le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità Europea furono esentate dal pagamento dell’imposta con la disposizione dettata all’art. 3 del D.L. 288/72 convertito in legge con L. 487/72. Quanto all’esportazione al di fuori dei confini della Comunità Europea, l’articolo 166 del D.Lgs. 490/99 abroga tutto il D.L. 288/72 convertito in legge con L. 487/72, che all’articolo 6 contemplava ancora un’imposta progressiva sul valore della cosa.

18 Art. 69 - Uscita temporanea

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all’estero.

4. Il Ministero rilascia o nega l’assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5. L’assenso è sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell’interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l’interesse previsto dall’articolo 2.

Si vedano inoltre gli artt. 164 e seguenti del R.D. 363/1913, da applicare esclusivamente per quanto non contrasta con la normativa approvata in data successiva. In particolare l’art. 165 prevede quanto segue:

165. All’atto dell’esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all’esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell’interessato, essere prorogati dal Ministero.

All’atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest’ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all’uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi e li spedirà a spese dell’interessato all’ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all’interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell’interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.

L’ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l’interessato lo richieda, la verifica dell’ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell’art. 133 del presente regolamento.

19 Si veda la scheda Prestito per mostra.

20 Si veda l’art. 72 del T.U., in particolare il comma 3.

21 Regolamento (CE) N. 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n.752/93 recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n.3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali. Il Regolamento concede agli Stati membri la facoltà di avvalersi o meno delle nuove forme di autorizzazione.

22 D.Lgs. 490/99, art. 123 - Esportazione illecita

1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizza l’uscita o l’esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

3. Sei il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.


8 - Prestito per mostra

Iter del provvedimento di autorizzazione

1. La Biblioteca (di ente locale, ecclesiastica, universitaria, di persona giuridica privata senza fini di lucro, di interesse locale) o il privato che detiene beni librari notificati riceve una richiesta di prestito da parte degli organizzatori di un evento e stabilisce il proprio parere negativo / positivo al prestito.

Nella valutazione fatta dalla biblioteca dovranno già essere presi in considerazione tutti gli elementi che la soprintendenza per i beni librari stessa poi valuterà (vedi sotto, punto 3). Inoltre la biblioteca dovrà verificare lo stato di conservazione del materiale richiesto e comunicare, nella sua richiesta di autorizzazione alla soprintendenza, che si tratta di documenti in condizioni buone, idonee per l’esposizione.

2. In caso di proprio parere positivo la biblioteca richiede l’autorizzazione al prestito alla soprintendenza ai beni librari della regione in cui è conservata l’opera (. Allega la richiesta degli organizzatori e ogni altra corrispondenza intercorsa, contenente gli elementi necessari per la valutazione. Compresa una puntuale descrizione del bene e i dati gestionali (inventario, segnatura).

3. Vengono indicati nella richiesta e saranno valutati dalla soprintendenza per i beni librari

- puntuale descrizione del bene

- qualità dell’iniziativa in rapporto all’importanza e delicatezza del bene: i beni culturali, infatti, devono essere usati in modo consono al loro carattere storico o artistico; inoltre documenti di particolare pregio, valore, delicatezza andranno prestati se la necessità della loro presenza in mostra è indiscutibile;

- precedenti movimenti del bene, altre occasioni in cui lo stesso bene è stato prestato o movimentato (andrà infatti evitato che uno stesso oggetto venga sottoposto a frequenti spostamenti ed esposizioni)

- condizioni conservative del bene: devono tassativamente essere idonee all’ esposizione (in caso contrario è frequente che si richieda agli organizzatori se intendono finanziare il restauro in quanto il materiale sia indispensabile per l’esposizione); nella valutazione si terrà conto anche della durata dell’esposizione

- condizioni di sicurezza dell’esposizione: sorveglianza diurna e notturna; impianti di sicurezza antifurto e antincendio; bacheche con chiusure di sicurezza e altre modalità dell’allestimento;

- condizioni conservative dell’esposizione (T, UR, illuminamento); frequentemente sono prescritti dettagli sulle bacheche o altri supporti di allestimento: per esempio che il sistema di illuminazione sia esterno alla vetrina e comunque non crei calore al suo interno, che i montaggi in cornice abbiano adeguato passe-partout, ecc. Per materiali particolarmente rari o di pregio sarà presentato il progetto delle modalità di allestimento.

- modalità di trasporto (imballaggio: caso per caso l’imballo previsto deve essere idoneo a proteggere da danni meccanici e ambientali, si tratterà per lo più di contenitori rigidi adeguatamente imbottiti; mezzo; assenza di tappe intermedie; eventuale accompagnamento);

- date di partenza e rientro (non dovranno essere previsti eccessivi anticipi nella partenza e ritardi nel rientro del bene); luoghi di deposito (per i materiali più preziosi occorrerà che si verifichino anche le condizioni dei locali in cui saranno depositati i beni prima e dopo l’allestimento);

- valore assicurativo del bene;

- assicurazione (chiodo a chiodo; valore accettato, tutti i rischi).

4. Vengono comunque esclusi dal prestito

- le collezioni nel loro insieme, i loro fondi principali o loro sezioni organiche

- materiali in condizione conservativa inidonea, materiali che già in diverse occasioni sono stati esposti , materiali non indispensabili per l’esposizione, e sostituibili con altri di minor pregio o rischio o con riproduzioni, in relazione alla tipologia dell’esposizione o al ruolo dell’oggetto nel suo ambito.

5. Autorizzazione

Nell’eventuale autorizzazione:

A. vengono indicate - caso per caso - particolari clausole aggiuntive:

- durata del prestito più limitata se l’ esposizione ha durata eccessiva rispetto alle esigenze di conservazione (la circolare ministeriale per le biblioteche statali prevede per esempio 90 giorni massimi);

- accompagnamento obbligatorio e presenza dell’accompagnatore durante l’allestimento e lo smontaggio dell’esposizione;

- imballo particolare;

- cambio pagina in corso di esposizione;

- esposizione con particolari accortezze (supporti, illuminamento, teche pre-condizionate...);

- riproduzione integrale del materiale (consigliabile sempre, indispensabile per manoscritti e rari) o di parti significative per l’identificazione (compresi tutti gli elementi che caratterizzano l’esemplare: legatura, timbri, note di possesso, ecc.) . Una buona riproduzione integrale è utile non solo in caso di furti, ma anche per contenziosi sullo stato di conservazione e nel malaugurato caso di danneggiamenti.

B. viene confermato o rivisto il valore assicurativo proposto dall’ente. A questo proposito occorre far presente alle istituzioni richiedenti autorizzazione che il valore da loro proposto può essere rivisto (e quindi dovranno confermarlo agli organizzatori dell’evento solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione).

6. Consegna del bene al richiedente

La consegna del bene ai richiedenti da parte della biblioteca deve essere condizionata alla firma di un verbale di consegna da parte di un formale delegato al ritiro, ed alla presentazione e consegna del certificato di assicurazione.

7. Verifiche

In qualsiasi caso l’Amministrazione regionale potrà decidere di verificare lo stato di conservazione del bene, la situazione della mostra durante il periodo di apertura, ogni altra condizione dichiarata. In caso di contrasto con quanto dichiarato sarà anche possibile ordinare il rientro del bene.

9. Rientro

Il proprietario o detentore che ha ottenuto autorizzazione deve comunicare alla soprintendenza per i beni librari l’avvenuto rientro del bene, con l’indicazione dello stato di conservazione.

10. Diniego autorizzazione

In caso di diniego, si potrà suggerire di fornire agli organizzatori una riproduzione al posto dell’originale od un’altra edizione meno pregiata o rara, ma di uguale valore documentario in rapporto all’iniziativa.

11. Tempi

Salvo che la singola Regione abbia normato diversamente la procedura, si tenga conto del termine generale di 30 giorni per il completamento di un procedimento amministrativo, termine che consiglia quindi di regolamentare con anticipi maggiori, rispetto all’inaugurazione della mostra, la presentazione della richiesta di autorizzazione.

NOTE

(D. lgs. 490/1999:

Art. 15. Vigilanza e cooperazione

La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative anche alle regioni. [... ]

Art. 21. Obblighi di conservazione

[... ] 2. Essi [i beni culturali] non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. [...]

Art. 22. Collocazione

1 . I beni culturali non possono essere rimossi senza autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

[...]

Art. 97. Interventi di valorizzazione

Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II [CONSERVAZIONE] del presente Titolo [BENI CULTURALI] in quanto applicabili.

Art. 102. Mostre o esposizioni

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d’arte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali.

2. E’ soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all’esposizione:

a) di opere d’arte di proprietà dello Stato, assentito dall’Ufficio competente;

b) di opere d’arte costituenti beni culturali a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro [cfr. art. 5] o dichiarati a norma dell’articolo 6;

c) di beni archivistici;

3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell’ autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L’autorizzazione può essere subordinata all’adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere.

6. [...]

7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.


A - Prevenzione e denuncia dei furti

A. Prevenzione

Il furto di beni in enti ed istituzioni pubbliche o che comunque siano accessibili o visitabili da parte del pubblico ha quale conseguenza un impoverimento del patrimonio culturale della nazione.

Per prevenirlo, per far sì che non avvenga, tanto i responsabili di enti ed istituzioni quanto coloro che quotidianamente si occupano dei beni devono adottare tutte le misure possibili. Le misure da adottare non consistono soltanto nell’installazione di impianti antifurto, nell’acquisto di casseforti, nella blindatura delle porte o in altre iniziative analoghe.

Rivestono un’importanza fondamentale per la sicurezza delle raccolte l’attenzione e la sensibilità di tutto il personale, che, se pure a diverso titolo, si prende cura del patrimonio, conosce le opere, la loro collocazione ed il pubblico che frequenta l’istituzione in cui quelle opere sono conservate.

I brevi suggerimenti che seguono sono specificamente riferiti alle biblioteche e ai beni librari, nel rispetto comunque della potestà regolamentare degli enti titolari di biblioteche.

Conservazione

Una raccolta libraria nel suo insieme è da considerare bene culturale e va protetta con adeguati mezzi antintrusione e antifurto, il cui funzionamento sia controllato periodicamente.

Particolari cautele vanno adottate per fondi, nuclei o singole opere antiche, rare o di pregio. Di preferenza vanno conservate separatamente e comunque devono essere collocate in locali non accessibili al pubblico. Per opere di particolare importanza, è opportuno disporre di casseforti o armadi di sicurezza; in questo caso deve essere periodicamente controllato lo stato di conservazione delle opere stesse, poiché in piccoli ambienti chiusi possono formarsi condizioni microclimatiche sfavorevoli.

Le chiavi che consentono l’accesso ai locali e agli armadi in cui si conservano opere di pregio vanno conservate in luogo sicuro e ne devono essere formalmente responsabili una o pochissime persone identificate con precisione.

Inventario e controllo dei beni librari

Le opere antiche, rare e di pregio vanno identificate e inventariate con precisione. Rivestono particolare utilità gli inventari topografici, perché rendono più agevoli i controlli e l’identificazione di opere eventualmente mancanti.

Il fatto che un’opera sia inventariata o comunque chiaramente identificata riveste molta importanza anche ai fini della restituzione di beni culturali rubati, che siano stati illecitamente esportati 1.

Su ciascuna opera vanno apposti sia il numero di inventario sia il timbro di appartenenza della biblioteca, che rechi o la denominazione della biblioteca, se opportuno in forma abbreviata, e la città in cui essa si trova oppure un simbolo che consenta di identificarla in modo inequivocabile. Accorgimenti quali la collocazione del timbro in pagine fisse, identiche per tutti i volumi, e nella stessa porzione della pagina di testo oppure della tavola oppure della stampa (per esempio, in basso a destra, in alto a sinistra ...) possono costituire indizi utili ad identificare la provenienza di un’opera.

L’apposizione di timbri e di numeri di inventario dunque risponde a ragioni di sicurezza, alla necessità di recuperare più facilmente un’opera se questa viene sottratta. Deve avvenire tuttavia servendosi dei materiali e nei modi suggeriti dalla soprintendenza ai beni librari competente, per non recare danno alla conservazione e all’integrità degli esemplari.

E’ indispensabile controllare periodicamente gli inventari e segnalare con tempestività al direttore o al responsabile della biblioteca eventuali mancanze.

Il personale della biblioteca deve segnalare con tempestività, inoltre, qualunque caso di mancanza, di dispersione, di disordine o di danno che sia riscontrato o del quale si venga a conoscenza, indipendentemente dalla circostanza.

Consultazione

Il materiale raro e di pregio, manoscritto o a stampa, è dato in lettura a persone delle quali siano state accertate l’identità e le ragioni dell’interesse per l’opera richiesta.

L’identità deve essere accertata tramite documenti quali il passaporto oppure la carta d’identità oppure il porto d’armi. La patente è documento valido per l’identificazione soltanto se rilasciata non dalla Motorizzazione Civile (come prevede la normativa attualmente in vigore) ma dalla Prefettura. Di tutti i documenti deve essere verificata la validità.

Devono essere registrati tutti i seguenti elementi: i dati identificativi di coloro che consultano materiale raro, i dati relativi alle opere che ciascuno di essi consulta, la data in cui avviene la consultazione.

La consultazione deve avvenire in una sala o in tavoli appositamente predisposti ed alla consultazione deve essere presente un addetto della biblioteca.

Spostamenti

Gli spostamenti delle opere al di fuori della biblioteca che le ospita vanno ridotti al minimo indispensabile, poiché espongono le opere a rischi ulteriori. Dunque nei limiti del possibile eventuali riproduzioni, disinfezioni e disinfestazioni, spolverature, piccole riparazioni ed altri lavori analoghi vanno condotti all’interno della biblioteca e seguiti dal personale della biblioteca; se affidati a ditte esterne, tali lavori vanno seguiti e controllati con particolare attenzione nelle loro fasi successive dal personale della biblioteca.

Quando gli spostamenti al di fuori della biblioteca si rendono indispensabili - come nel caso del prestito per mostre - vanno adottate tutte le misure necessarie per evitare rischi di furto: dalla sorveglianza stretta da parte del personale della biblioteca nel momento dell’imballaggio delle opere alla scelta di ditte di provata esperienza e capacità per il trasporto, alla verifica delle varie fasi del trasporto e dell’allestimento, al controllo delle condizioni di sicurezza nei locali in cui le opere saranno trasportate (sia che si tratti dei locali in cui è allestita la mostra sia che si tratti di locali di deposito temporaneo).

Analoghe cautele vanno adottate quando le opere e la raccolta di cui fanno parte sono traslocate in una nuova sede.

Regolamento

Il regolamento della biblioteca, nelle sezioni dedicate alla conservazione e alla consultazione, deve comprendere indicazioni specifiche relative al materiale raro e di pregio, analoghe a quelle illustrate poco sopra.

Per ulteriori indicazioni, si legga il Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali 2.

Si ricorda che disposizioni scritte precise rivestono un’importanza insostituibile: prescrivono e ricordano a chi frequenta la biblioteca e, se necessario, a chi vi lavora quali sono le regole cui attenersi e dunque costituiscono uno strumento dovuto al pubblico degli studiosi e dei lettori delle opere antiche e rare ed utile per i bibliotecari che si trovino ad affrontare richieste inopportune.

B. Procedure da adottare per la denuncia di un furto

Denuncia all’autorità di pubblica sicurezza

Il direttore della biblioteca oppure il dirigente responsabile della biblioteca 3 denuncia il furto ai Carabinieri oppure alla Polizia oppure alla Guardia di Finanza.

La denuncia deve essere il più precisa possibile a proposito delle circostanze in cui è avvenuto oppure è stato scoperto il furto e deve contenere tutti gli elementi conosciuti relativi all’opera o alle opere rubate: quelli relativi all’edizione - quali autore, titolo, luogo di stampa, editore o stampatore, anno di stampa, paginazione, eventuale presenza di illustrazioni e tavole - e quelli relativi all’esemplare - quali il tipo di rilegatura, eventuali mancanze di pagine e l’eventuale presenza di note di possesso o timbri di appartenenza collocati sul frontespizio, a pagine fisse o altrove -.

Si suggerisce di allegare alla denuncia, se possedute, le riproduzioni di timbri, etichette o altre indicazioni particolari di possesso, che consentono di attribuire con sicurezza l’opera alla biblioteca da cui proviene, nel caso fortunato di un ritrovamento.

Il direttore della biblioteca oppure il dirigente responsabile della biblioteca invia copia della denuncia del furto e del verbale sommario raccolto dall’autorità di pubblica sicurezza che interviene sul luogo del furto alla soprintendenza ai beni librari della regione competente per territorio.

La soprintendenza segnala il furto, qualora non l’abbia già fatto la biblioteca, al Nucleo Tutela Patrimonio artistico competente per territorio.

La segnalazione non è indispensabile, poiché deve essere fatta d’ufficio dall’Arma che ha ricevuto la denuncia. E’ tuttavia opportuno accertarsi che questo sia avvenuto.

L’elenco dei Nuclei sinora istituiti, i relativi indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica si trovano nel sito del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri (http://www.beniculturali.it/sicurezza/index.asp).

La soprintendenza dà notizia del furto ai soggetti indicati di seguito:

* Ministero Beni e Attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati 4, 00197 Roma

* uffici di soprintendenza ai beni librari delle altre Regioni

* librai antiquari della propria Regione e associazioni di librai antiquari particolarmente rappresentative anche a livello nazionale e, se la qualità delle opere rubate lo rende opportuno, internazionale

Denuncia alla Corte dei conti

Se il furto causa un danno al patrimonio di una pubblica amministrazione - in altri termini, se la biblioteca che ha subito il furto appartiene ad una pubblica amministrazione - si pone il problema dell’eventuale responsabilità del dipendente pubblico. Infatti, se il danno è stato causato dal fatto che un impiegato ha violato obblighi di servizio, per negligenza oppure per colpa, il direttore o il dirigente responsabile della biblioteca sono tenuti a farne denuncia al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

La Corte valuta se il dipendente abbia agito con dolo o colpa grave e, se questo è avvenuto, quel dipendente è tenuto a risarcire il danno 4.

La denuncia deve essere sporta dal soprintendente ai beni librari, nel caso in cui egli ravvisi appunto irregolarità in base all’accertamento formale 5 della responsabilità di una o più persone e qualora la denuncia non sia ancora stata presentata dal direttore o dal dirigente responsabile della biblioteca.

La denuncia va presentata “immediatamente”, indicando “tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni” 6.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato oppure è stato scoperto il furto; se la prescrizione si verifica a causa di omissione o ritardo nella denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia, soprintendenti inclusi.

NOTE

1 L’eventuale richiesta di restituzione di un’opera appartenente ad una collezione pubblica oppure di interesse pubblico non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione, purché essa sia “inventariata o altrimenti identificata” (L. 213/1999, art. 3 della Convenzione).

Limitatamente al territorio della Comunità Europea, è ammessa, tra le altre cose, la restituzione dei beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche e dei beni inclusi in inventari ecclesiastici (d.lgs. 490/1999, art. 73).

2 D.P.R. 417/1995

3 Si ricorda che, limitatamente al caso delle biblioteche appartenenti ad una pubblica amministrazione, la responsabilità relativa alla conservazione del patrimonio compete al dirigente. Infatti il d.lgs. 29/1993, in particolare all’articolo 3, stabilisce il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro: alle autorità politiche spettano poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre i dirigenti sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Il d.lgs. 267/2000, all’articolo 107, ribadisce lo stesso principio.

4 R.D. 1214/1934

Art. 52

I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato od altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53

I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al procuratore generale presso la corte dei conti.

La denuncia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

D.P.R. 3/1957

Art. 18 - Responsabilità dell’impiegato verso l’Amministrazione

L’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine.

L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art. 19 - Giurisdizione della Corte dei conti

L’impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Art. 20 - Obbligo di denuncia

Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.

Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia è fatta cura del ministro stesso.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell’omissione.

L. 20/1994, art. 1 - Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.

1-quater Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso

1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse disposizioni valgono per le amministrazioni regionali e per quelle degli enti locali (si vedano rispettivamente il d.lgs. 76/2000, art. 33 e il d.lgs. 267/2000, at. 93).

5 Può essere considerato “accertamento formale della responsabilità” il verbale sommario raccolto dall’autorità di pubblica sicurezza che interviene sul luogo del furto.

6 Nella circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti prot. I.C./2 del 27 maggio 1996 relativa all’obbligo di denuncia in caso di danno erariale - reperibile nel sito internet www.amcorteconti.it/frame2rivista.htm - sono precisati e chiariti i criteri e le modalità per le denunce ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.


B - Procedure per l’esecuzione di interventi di restauro affidati da enti pubblici

1.1 Premessa

La legge “Merloni” sui lavori pubblici (L. 109/1994) dal febbraio ‘94 e attraverso l’intero iter modificativo terminato nell’agosto 2002 con l’emanazione della L. 166 (la cosiddetta “Merloni quater”) ha inserito il settore relativo all’ attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici nell’ambito dei lavori pubblici. Le modifiche introdotte dalla L. 166/2002 rendono necessario un intervento sul regolamento di attuazione di cui al DPR 554/1999, che non è più conforme ai nuovi contenuti della legge.

Si indicano di seguito gli elementi di certezza e innovazione che la normativa prevede, con particolare riferimento al caso dei lavori di restauro di beni mobili che siano appaltati da enti pubblici in genere ed enti locali in particolare:

* Il restauro e la manutenzione di beni culturali mobili di cui al D.lgs. 490/1999, tra i quali sono compresi i beni archivistici e librari, sono appunto normati come lavori pubblici e non come servizi e sono inclusi nella categoria di opere specializzate OS2 1. Il legislatore, con la cosiddetta “Merloni quater”, adegua meglio la disciplina dettata in materia di lavori pubblici alla specificità degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali. Per questi infatti è centrale non tanto l’impresa, quanto piuttosto la figura del restauratore, proprio per il largo spazio che deve essere riservato alla componente intellettuale e progettuale peculiare a simili interventi. In tale settore, inoltre, “la giusta esigenza dell’economicità deve essere equilibrata con la qualità del restauro; l’introduzione nel restauro del criterio del prezzo più basso, infatti, può avere conseguenze estremamente negative, penalizzando professionalità, omologando verso il basso la qualità degli interventi e, in molti casi deresponsabilizzando la Pubblica Amministrazione” 2 (parere del consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.10.2001 rilasciato sugli schemi di regolamento recanti il “Capitolato Speciale per il lavoro di restauro dei dipinti su tela e per il lavoro di restauro dei dipinti su tavola”). La particolarità degli interventi di restauro di beni culturali mobili di cui al Dlgs. 490/1999, tra i quali sono compresi i beni archivistici e librari, emerge in particolar modo dall’obbligo contenuto nell’art. 19 comma 1 quater (introdotto dalla Legge 166/2002) di affidare le lavorazioni classificabili come OS2 separatamente rispetto ad eventuali lavorazioni afferenti ad altre categorie generali e speciali.

* A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 166/2002, si affievolisce la separazione della funzione di “progettazione” da quella di “esecuzione dei lavori”. Infatti, nel caso specifico del restauro, la progettazione esecutiva di regola è affidata (salvo quindi espressa scelta - motivata - in senso opposto) congiuntamente all’esecuzione dell’intervento 3. Ciò in quanto l’attività di restauro non può consistere in una mera esecuzione di un progetto predefinito, ma mantiene una ampia componente di progettazione in corso d’opera. L’intervento si definisce man mano che l’operatore aumenta le proprie conoscenze intervenendo sull’opera oggetto di restauro.

* Sono individuate le seguenti figure burocratiche tecnico-amministrative:

1. Responsabile unico del procedimento (in seguito RUP), che deve essere un tecnico e può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori 4

2. Progettista

3. Direttore dei lavori (in seguito DL)

4. Collaudatore o Commissione di collaudo (secondo importi)

* La definizione progettuale, che si compone dei seguenti documenti:

1. Il capitolato speciale 5

2. Il progetto preliminare 6

3. Il progetto esecutivo 7

Il progetto esecutivo deve contenere tutte le specifiche tecniche, le lavorazioni, i materiali, la quantificazione del costo del lavoro (determinato quest’ultimo dalla somma di materiali, manodopera, eventuali analisi, e gli oneri già in uso normale nei progetti di lavori pubblici). Tale costo costituisce la base d’asta per la gara.

* Le seguenti procedure di gara per l’affidamento dei lavori:

1. Pubblico incanto

2. Licitazione privata (e licitazione privata semplificata)

3. Appalto-concorso

4. Trattativa privata

5. Lavori eseguiti in economia

1.2 Ambito di applicazione della legge “Merloni”

La legislazione in vigore in materia di lavori pubblici si applica alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici anche economici, agli enti e alle amministrazioni locali, ai concessionari di lavori pubblici (limitatamente alle norme della L. 109 in materia di pubblicità dei bandi, termini per concorrere e qualificazione dei soggetti esecutori: si veda il comma 3 dell’art. 2 della L. 109/1994) nonché agli altri organismi di diritto pubblico.

Si intende per organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti 8.

I lavori posti in essere da soggetti privati con finanziamenti dello Stato o di altri enti pubblici sono soggetti alla legge Merloni solo quando sono relativi a particolari categorie di opere, quali ad esempio quelle di ingegneria civile 9; il restauro di beni mobili di interesse culturale non è incluso in tali categorie. Si ricorda tuttavia che tali restauri sono soggetti ai controlli da parte della competente soprintendenza che, pertanto, approva il relativo progetto ed effettua il collaudo.

Per i restauri eseguiti grazie a contratti di sponsorizzazione non valgono le disposizioni della legge Merloni, con un’unica rilevante eccezione: i lavori devono comunque essere eseguiti da soggetti che abbiano le qualificazioni previste dal DM 294/2000, modificato con DM 420/2001 10.

1.3 Programmazione

L’attività di realizzazione dei lavori di manutenzione e restauro di beni mobili, il cui singolo importo sia superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno stesso 11.

Gli interventi di minore importo possono essere progettati e realizzati indipendentemente dalla loro inclusione nel programma triennale e nell’elenco annuale.

1.4 Responsabile unico del procedimento (RUP)

E’ colui che deve attuare ogni singolo intervento, per le fasi di progettazione, di affidamento ed esecuzione. Nel regolamento generale si determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il RUP potrà coincidere con il progettista o il direttore dei lavori 12. Per affidamenti di importo inferiore a 500.000 euro il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

Il RUP coordina le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento, assicurando per ogni fase di attuazione degli interventi il soddisfacimento dei requisiti prestazionali, qualitativi ed economici in coerenza con la copertura finanziaria e i tempi di attuazione del programma di intervento. Segnala eventuali disfunzioni e/o ritardi nell’esecuzione, accerta l’assenza di qualunque causa ostativa al regolare svolgimento degli interventi. Svolge una continua azione di monitoraggio necessaria alla sua attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo, della quale tiene costantemente informata l’Amministrazione 13.

Il RUP deve essere un tecnico. Qualora l’organico della stazione appaltante, secondo l’attestazione del “dirigente competente alla formazione e svolgimento del programma”, non preveda questa figura professionale tecnica, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal d.lgs. 157/1995 all’esterno a privati. L’Ufficio di DL comprenderà un restauratore che possieda i requisiti indicati agli articoli 4 e 7 del DM 294/2000, come modificato dal DM 420/2001, sulla qualificazione dei soggetti che eseguono lavori di manutenzione e restauro dei beni mobili 14.

1.5 Progettazione

L’art. 213 c. 3 del regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici (DPR 554/1999) dispone che per quanto riguarda i lavori di restauro di beni mobili di interesse storico e artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo 15. Gli articoli da 15 a 24 e da 35 a 45 del regolamento descrivono in dettaglio in che cosa consistono tali progetti o, in altre parole, da quali elaborati grafici e descrittivi sono costituiti. Gli articoli 214 e 216 sono riferiti in particolare alla progettazione preliminare ed esecutiva riferita ai beni culturali.

La L. 109/94, all’articolo 16, prevede che il responsabile del procedimento possa integrare oppure modificare le indicazioni prescritte per la progettazione, adeguandole alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare 16.

La progettazione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro può essere affidata ad un restauratore di fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale e motivando la scelta in relazione al progetto da affidare 17.

La progettazione esecutiva dei lavori di restauro e manutenzione è affidata, di regola, allo stesso soggetto che esegue i lavori 18.

1.5.1 Progetto preliminare

Il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento 19. Al progetto preliminare deve essere allegata una scheda tecnica, redatta e sottoscritta da un soggetto che possieda la qualifica di restauratore di beni culturali, che individui le caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare 20.

Il progetto a base di gara sarà di regola quello preliminare: ne deriva la necessità di una stima più attenta degli importi già a livello di progettazione preliminare.

1.5.2 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo 21:

* Va corredato dal capitolato speciale d’appalto 22. Il capitolato deve essere firmato dal direttore della biblioteca e dal restauratore per accettazione

* Deve contenere, come requisito minimo, la descrizione puntuale di tutti gli interventi di restauro (o manutenzione o piccolo restauro) da eseguire sulle diverse componenti del libro, le diverse tecniche da seguire, i materiali da utilizzare, la quantificazione della manodopera necessaria. Per ciascun intervento va quantificata la spesa. La somma di tutte le voci, come già detto, costituisce l’importo a base d’asta.

Il progetto esecutivo, corredato del capitolato unitamente al quadro economico dell’intero progetto di restauro (sia esso costituito da uno o più unità), deve essere approvato dalla stazione appaltante e dall’organo di tutela.

Il quadro tecnico-economico degli interventi progettati deve prevedere le seguenti voci di spesa:

* Importo dei lavori a base d’asta

* Somme a disposizione dell’Amministrazione

- IVA sui lavori

- Spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, collaudi qualora una o più delle suddette funzioni sia affidata all’esterno)

- Fondo di cui all’art. 18, c. 1 L. 109/94 23

- IVA su spese tecniche

- Accertamenti e indagini

- Imprevisti

(Quelle sopra indicate rappresentano il quadro complessivo delle voci delle somme a disposizione; a seconda dei casi possono essere presenti tutte le voci o parti di esse)

Nella misura massima dell’1,5% dell’importo posto a base di gara possono essere destinati finanziamenti alla costituzione di un fondo interno da ripartire - sulla base di un Regolamento adottato dall’Amministrazione con le modalità ed i criteri assunti in sede di contrattazione decentrata - tra il personale interno alla stazione appaltante che ha partecipato alla progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. e il responsabile unico del procedimento 24.

1.5.3 Progettista

La progettazione, articolata in due fasi, preliminare ed esecutiva, può essere eseguita:

* Da soggetto interno alla stazione appaltante con qualificazione tecnica che assume la qualifica di responsabile unico del procedimento e la direzione dei lavori

* Da soggetto esterno alla stazione appaltante appositamente incaricato

L’art. 17 della L. 109/1994 25 dispone che le prestazioni relative alla progettazione sono espletate da un tecnico interno alle amministrazioni (comma 1, lett. a); dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge (comma 1, lett. c); da liberi professionisti che abbiano la qualifica di restauratore di beni culturali di cui al DM 294/2000, modificato con DM 420/2001 26 (comma 1, lett. d).

I progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Il c. 4 dell’art. 17 prevede la possibilità di affidare la progettazione a soggetti esterni (indicati alle lettere d, e, f, g del c. 1) nelle seguenti ipotesi:

- carenza in organico di personale tecnico

- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori

- lavori di particolare complessità.

1.6 Direzione dei lavori

Le stazioni appaltanti per eseguire lavori oggetto della L. 109/94 devono istituire un Ufficio di Direzione lavori, costituito da un singolo professionista ed eventualmente da assistenti. Per gli interventi di restauro di beni culturali l’ufficio di direzione lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali. Qualora il RUP accerti, per carenza di organico od altri casi di cui all’art. 17, comma 4, l’impossibilità di reperire all’interno della propria Stazione Appaltante un direttore dei lavori, questo incarico viene conferito, nelle ipotesi di cui all’art. 27 comma 2, all’eventuale progettista esterno o ad altri soggetti scelti con procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria 27.

1.7 Procedura di scelta del contraente

Secondo l’art. 19 Legge Merloni i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto (o di concessione di lavori pubblici), salva l’ipotesi di esecuzione di lavori in economia prevista dall’art. 24 c. 6.

I contratti di appalto possono avere per oggetto:

- la sola esecuzione dei lavori pubblici;

- la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in alcuni casi specifici, tra i quali sono compresi i lavori di manutenzione e restauro

Secondo quanto disposto dall’art. 20 gli appalti sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare l’art. 222 del DPR 554/1999 dispone che i lavori riguardanti i beni culturali sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia 28.

La normale procedura di scelta del contraente è il pubblico incanto o la licitazione privata. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili - e dunque anche dei beni librari - il cui importo presunto sia inferiore alla soglia comunitaria (5.000.000 Dsp) non avviene secondo la regola ordinaria di aggiudicazione al prezzo più basso, ma secondo quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa (L. 109/1994, art. 21, comma 8-bis) 29, assumendo come elementi obbligatori di valutazione i seguenti:

- il prezzo (cui deve essere attribuita rilevanza prevalente)

- e i curricula dei candidati, in relazione alle caratteristiche dell’interevento da eseguire che sono descritte nella scheda tecnica allegata al progetto preliminare.

1.7.1 Pubblico incanto (o asta pubblica) si svolge in 4 momenti successivi:

* Pubblicazione dell’avviso d’asta, che contiene le principali indicazioni sul contratto che si vuole stipulare e del luogo, del tempo e delle condizioni di asta

* Ammissione dei concorrenti all’asta 30

* Svolgimento dell’asta

* Aggiudicazione

1.7.2 Licitazione privata: consiste in una gara aperta a coloro che siano stati invitati a partecipare.

Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando 31, conformemente a quanto stabilito dalla normativa specifica 32.

Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Per i lavori riguardanti beni culturali è inoltre prevista la possibilità di affidamento mediante licitazione privata semplificata.

1.7.3 Licitazione privata semplificata:

* lavori riguardanti i beni culturali di importo inferiore a 750.000 Euro, Iva esclusa 33.

I soggetti hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra coloro che abbiano fatto richiesta di partecipazione e che possiedano i requisiti di qualificazione (art. 23 c 1-ter L.109/94), se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto (comma 1-bis) 34.

1.7.4 Appalto-concorso:

* lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali 35.

Consiste nell’invitare persone o ditte ritenute idonee a presentare progetti tecnici dettagliati dei lavori da compiersi, indicando le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. La Pubblica Amministrazione poi procede alla scelta in base ad una valutazione del lavoro tecnico, del progetto, della sua convenienza economica, ecc.

1.7.5 Trattativa privata:

* appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 EURO, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui al D.lgs. 490/1999 36.

Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata devono essere motivati e comunicati all’Osservatorio 37.

Per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili di interesse culturale, l’articolo 24, comma 5 bis 38, introduce due diverse regole:

* affidamenti di importo superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 300.000: obbligo di indire gara informale, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 21 c. 8bis) fra almeno 15 concorrenti, ove esistenti;

* affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro: possibilità di affidamento diretto (fiduciario), purché sia verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’affidatario e il profilo professionale dell’affidatario sia correlato alle prestazioni da affidare (dunque la scelta va motivata).

I soggetti ai quali sono affidati gli appalti devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (art. 24, comma 3).

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, viene inoltre individuata l’ammissibilità dell’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di prestazioni di restauro complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessarie, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso. Ciò sempreché tali prestazioni non possano essere tecnicamente od economicamente separate dall’appalto senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo delle prestazioni complementari non può complessivamente superare il 50% dell’appalto principale 39.

1.7.6 L’art. 88 del DPR 554/1999 individua i casi in cui i lavori possono essere eseguiti in economia:

* manutenzione di opere... di importo non superiore a 50.000 Euro 40

* lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico ..., se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante 41.

I lavori in economia possono essere eseguiti 42:

* in amministrazione diretta. In questo caso il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto per i lavori individuati all’art. 88 DPR 554/99 43.

* per cottimi. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 DPR 554/1999 (e di importo non superiore a 200.000 Euro) 44.

Nel cottimo l’affidamento avviene 45:

* per lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto;

* per lavori di importo superiore l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari 46.

1.7.7 Forme di pubblicità 47

Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

Quando l’importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.

E’ facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.


2. La qualificazione nella categoria di opere specializzate OS2

Il D.M. 294/2000 individua i requisiti di qualificazione per la categoria di opere specializzate OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico: esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico): dal 1° gennaio 2002 è necessaria l’attestazione di una SOA (Società Organismo di Attestazione) per eseguire lavori in tale categoria di importo superiore ai 150 mila euro. Se tale attestazione è stata rilasciata in assenza dei requisiti previsti dal DM 294/2000 - perché rilasciato prima della sua entrata in vigore - la validità dell’attestazione stessa è di tre anni 48.

Per le gare di importo pari o inferiore ai 150 mila euro viene previsto un regime, per così dire, semplificato (vedi il punto 2.2).

Indipendentemente dall’importo dei lavori, tanto nel caso della gara ad evidenza pubblica quanto nell’affidamento diretto, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere un ulteriore requisito ai soggetti esecutori di lavori di restauro: l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, purché questi siano stati direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore. Sembra ragionevole ritenere che lo “specifico settore” vada individuato in relazione alle tipologie di opere e materiali oggetto del restauro 49.

2.1 Lavori di importo superiore ai 150 mila euro

Requisiti generali 50

Quelli di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 51 (relativi alla cittadinanza, all’assenza di procedimenti in corso ecc.).

L’iscrizione al Registro della Camera di Commercio deve essere conseguita nell’attività economica “conservazione e restauro di opere d’arte”.

Requisiti speciali 52

* Esecuzione di lavori 53: (vedi schema All. A.)

1. avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

2. avvenuta esecuzione dei lavori, nell’ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

* Direttore tecnico “restauratore di beni culturali” 54:

Diploma quadriennale di scuola di restauro statale

oppure

Diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio artistico.

Per restauratore di beni culturali s’intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del regolamento è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma presso scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni + due anni di attività lavorativa di restauro certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela del bene

oppure

Otto anni di attività lavorativa di restauro certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela del bene

oppure

Diploma presso scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni ovvero almeno quattro anni di attività di restauro di beni mobili o superfici decorate certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela del bene, a patto che ne venga accertata l’idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali.

- Personale tecnico 55:

Più di 4 addetti: 20% restauratori; 40% collaboratori restauratori di beni culturali

* Collaboratori restauratori di beni culturali 56:

Diploma di laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro

oppure

Diploma di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 3 anni

* Referenze bancarie 57

2.2 Lavori di importo pari o inferiore ai 150 mila euro

Requisiti generali

Quelli di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 (l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio deve essere conseguita nell’attività economica “conservazione e restauro di opere d’arte”)

Requisiti speciali 58

* Esecuzione diretta e in proprio, nei 5 anni precedenti il bando, di lavori analoghi per un importo analogo a quello del contratto da stipulare

oppure

Presenza di un direttore tecnico con qualifica di “restauratore di beni culturali”

* Organico così composto:

meno di 4 addetti: almeno un “restauratore di beni culturali”. Oltre i 4 addetti: 20% restauratori; 40% collaboratori restauratori di beni culturali

3. Collaudo

Le norme relative alle procedure di collaudo sono demandate dall’art. 28 della L. 109/1994 al regolamento generale di cui al DPR 554/1999, che al Titolo XII (Artt. 187-210) stabilisce le regole generali da seguire.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a “regola d’arte” e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite nel progetto e nel contratto. Esso deve verificare che i dati della contabilità e dei documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo nelle dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste 59.

Scelta dei tecnici collaudatori

Normalmente i collaudatori sono nominati dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle proprie strutture salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del procedimento. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. 60

Tempi per l’effettuazione del collaudo

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori 61. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori 62.

Modalità di effettuazione del collaudo

Per i lavori di importo entro i 200.000 euro il Certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Questo certificato - da compilare secondo lo schema approvato con DPR 34/2000, allegato D - è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento 63 (DPR 554/1999, art. 208). Inoltre, nel caso di lavori eseguiti su beni culturali, esso deve contenere l’attestato del buon esito dei lavori stessi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela 64.

La stazione appaltante ha facoltà di sostituire fino ad un milione di euro il Certificato di collaudo con quello di Regolare esecuzione.

Nel caso di beni culturali il collaudo in corso d’opera, secondo una tabella di visite precisa 65, è sempre obbligatorio 66.

NOTE

1 D.P.R. 34/2000, all. A

...

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

...

2 Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26.10.2001, rilasciato sugli schemi di regolamento recanti il “Capitolato Speciale per il lavoro di restauro dei dipinti su tela e per il lavoro di restauro dei dipinti su tavola”.

3 L. 109/1994, art. 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

....

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva a livello preliminare.

...

4 Il responsabile unico del procedimento deve essere individuato come figura specifica solo dagli enti pubblici anche economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dagli altri organismi di diritto pubblico (L. 109/1994, art. 2, comma 2, lettera a). Negli altri casi vi è solo un obbligo di espletamento dei relativi compiti. Sulla figura del RUP si veda in particolare il punto 1.4.

5 L. 109/1994, art. 3 - Delegificazione

...

5. Con decreto del ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento.

Con decreto del ministro dei Lavori pubblici, emanato di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

...

(I Capitolati speciali d’appalto per le diverse tipologie di lavori non sono stati ancora emanati e pertanto, forse, si può seguire il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al Regolamento emanato con decreto 19 aprile 2000, n. 145).

6 D.P.R. 554/1999, art. 214 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

a) l’analisi storico - critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;

f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

7 D.P.R. 554/1999, art. 216 - Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

8 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

...

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

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9 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

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2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle

amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".

10 L. 109/1994, art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

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6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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(Per quel che concerne la qualificazione dei restauratori, si veda il paragrafo 2).

11 L. 109/1994, art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici

1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

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12 D.P.R. 554/1999, art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

13 D.P.R. 554/1999, art. 8 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera;

w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:

a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;

c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;

e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;

f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;

g) trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato;

h) chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.

14 L. 109/1994, art. 27 - Direzione dei lavori

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

D.P.R. 554/1999, art. 224 - Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 2 della Legge, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di cui all’articolo 28, comma 4, della Legge, l’organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.

15 D.P.R. 554/1999, art. 213 - Attività di progettazione per i beni culturali

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3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

...

16 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

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2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

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17 L. 109/1994, art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, e accessorie

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12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

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18 L. 109/1994, art. 19, comma 1-quater (cfr. nota 3)

19 D.P.R. 554/1999, art. 214 - Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

a) l’analisi storico - critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;

f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

20 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

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3bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.

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21 L. 109/1994, art. 16 - Attività di progettazione

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5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.

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22 Ogni progetto esecutivo (scheda di restauro) deve avere alle spalle un capitolato tecnico (es. l’incartonatura come intervento va descritto nel capitolato).

23 Si veda la nota successiva.

24 L. 109/1994, art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione

1.Una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’Amministrazione, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5%, è stabilita dal Regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni professionali da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’art. 62 del Regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

2-quater. É vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

25 L. 109/1994, art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto compatibili

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12 della presente legge. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di

progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 Euro, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, e al Dlgs 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 Euro, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 Euro, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 Euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità

rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

26 Si veda la nota 54, nella quale è riportato il testo dell’articolo 7 del DM 294/2000, relativo alla qualificazione del restauratore di beni culturali.

27 L. 109/1994, art. 27 - Direzione dei lavori

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

28 D.P.R. 554/1999, art. 222 - Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente

1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.

29 L. 109/1994 , art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi

di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

30 L. 109/1994, art. 10 - Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime

l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) ai sensi del decreto legislativo 23

luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13.

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile.

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.


31 L. 109/1994, art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata

1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

...

32 Si veda il paragrafo 2.

33 D.P.R. 554/1999, art. 223 - Procedure di scelta del contraente

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all’articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all’importo di 750.000 Euro.

...

34 L. 109/1994, art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata

...

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro, Iva esclusa, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto.

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 7.

35 DPR 554/1999, art. 223 Procedure di scelta del contraente

...

2. L’affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.

...

36 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

...

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

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37 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

...

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

...

38 L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

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5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.

...

39L. 109/1994, art. 24 - Trattativa privata

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7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.

40 D.P.R. 554/1999, art. 88 - Tipologie di lavori eseguibili in economia

I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

...

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

...

41 D.P.R. 554/1999, art. 223 - Procedure di scelta del contraente

...

3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

42 D.P.R. 554/1999, art. 142 - Modo di esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi.

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

43 D.P.R. 554/1999, art. 143 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all’articolo 88.

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

44 D.P.R. 554/1999, art. 144 - Cottimo

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.

...

45 D. .P.R. 554/1999

art. 144 - Cottimo

...

2. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

3. L’atto di cottimo deve indicare:

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 120.

...

art. 78 - Trattativa privata preceduta da gara informale

46 D.P.R. 554/1999, art. 144 - Cottimo

...

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

47 D.P.R. 554/1999, art. 80 - Forme di pubblicità

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4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l’importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.

E’ facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

...

48 L. 109/1994, art. 8 - Qualificazione

...

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

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g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;

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49 L. 109/1994, art. 8 - Qualificazione

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11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.

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50 D.M. 294/2000, art. 2 - Requisiti generali

1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1, sono stabiliti all’articolo 17 del decreto n. 34.

2. L’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica “conservazione e restauro di opere d’arte”.

51 D.P.R. 34/2000, art. 17 - Requisiti d’ordine generale

1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa .

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

52 D.M. 294/2000, art. 3 - Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1, sono:

a) adeguata idoneità tecnica;

b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;

c) adeguata capacità economica e finanziaria.

53 D.M. 294/2000, art. 4 - Idoneità tecnica

1. L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell’impresa, restauratore di beni culturali;

b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1, nell’ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

54 D.M. 294/2000, art. 7 - Restauratore di beni culturali

1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all’articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

2. Per restauratore di beni culturali s’intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni sui quali e’ stato eseguito il restauro;

c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità di tutela, ove ne venga accertata l’idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001".

55 D.M. 294/2000, art. 5 - Idoneità organizzativa

1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’art. 7, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell’art. 8 in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’idoneità organizzativa dell’impresa e’ dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e collaboratore restauratore dei beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all’allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione.

3. Il calcolo delle unita’ previste dai commi 1 e 2 e’ effettuato con l’arrotondamento all’unita’ superiore.

4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".

56 D.M. 294/2000, art. 8 - Collaboratore restauratore di beni culturali

1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s’intende altresi’ colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.

L’attivita’ svolta e’ dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".

57 D.M. 294/2000, art. 6 - Capacita’ economica e finanziaria

1. L’adeguata capacita’ economica e finanziaria dell’impresa e’ dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34".

58 D.M. 294/2000, art. 10 - Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 7.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

59 D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

60 D.P.R. 554/1999, art. 188 - Nomina del collaudatore

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3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

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L. 109/1994, art. 28 - Collaudi e vigilanza

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4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

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61 L. 109/1994, art. 28 - Collaudi e vigilanza

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

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62 D.P.R. 554/1999, art. 208 - Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 195.

63 Si veda la nota precedente.

64 DPR 34/2000, art. 22 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

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7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all’Osservatorio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

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65 D.P.R. 554/1999, art. 194 - Processo verbale di visita

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3. Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

66 D.P.R. 554/1999, art. 187 - Oggetto del collaudo

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3. E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera:

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e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

Tabella